Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni 
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
  2007)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601;
  VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione 
  del ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 
  e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;
  VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle 
  finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle 
  unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato 
  per l’anno finanziario 2007;
  VISTO il proprio decreto n.1, datato 2 gennaio 2007 con 
  il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità 
  amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del 
  Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007;
  VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 
  59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
  1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
  di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
  Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente 
  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
  scolastiche”;
  TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, prevede 
  che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione 
  diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze 
  dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese 
  per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo 
  per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
  DECRETA
Art. 1
  Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, 
  sotto l’unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni 
  scolastiche, al capitolo 1203, denominato “Fondo per le competenze dovute 
  al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi 
  del personale a tempo indeterminato e determinato” e al capitolo 1204, 
  denominato “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 
  confluiscono, a decorrere dall’anno 2007, nella dotazione finanziaria 
  annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse 
  ai convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai 
  successivi articoli. 
 Art. 2
  Le risorse, riferite al “Fondo per le competenze dovute al personale delle 
  istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale 
  a tempo indeterminato e determinato”, sono determinate, per ciascuna istituzione 
  scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri 
  riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento di cui costituisce 
  parte integrante. 
  Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in 
  funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA 
  in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali integrazioni 
  finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1, Quadro A- 
  a seguito di apposita rilevazione. 
  Le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento 
  dell’offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri 
  di cui alla Tabella 1, Quadro B. 
  I finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 
  secondaria superiore e degli esami di idoneità per l’abilitazione 
  all’esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei 
  criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C. 
  Il contributo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, 
  per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato 
  sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D. 
 Art. 3
  Le risorse riferite al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“ 
  sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri 
  che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza 
  numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero 
  degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola 
  la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell’allegata 
  Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  
  La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget 
  annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione 
  della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché 
  della quota derivante dalle assegnazioni per l’anno 2006 e nei limiti 
  delle risorse complessivamente disponibili nell’esercizio finanziario 
  di riferimento. 
  Alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 
  del 28 luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito 
  dall’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
  finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse 
  finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate 
  direttive nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale 
  ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 
  2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005. 
  Il finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata specificità, 
  non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla base delle 
  particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell’esercizio 
  precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime. 
  Alle istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell’ambito 
  territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente assicurate le risorse finanziarie 
  per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti. 
 Art. 4
  Alle istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie, 
  previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili 
  sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi rispetto 
  a quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel presente decreto. 
 Art. 5
  E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 
  1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44. 
 Art. 6
  Ai sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio 
  2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di 
  cui all’articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per 
  la politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità 
  di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui 
  due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell’ultima assegnazione annuale, 
  a saldo, si tiene conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole e degli 
  esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali. 
 Art. 7
  Il programma annuale relativo all’anno 2007 dovrà essere deliberato 
  dal Consiglio d’istituto entro 30 giorni dalla data della comunicazione 
  alle singole scuole dell’entità delle risorse finanziarie, assegnate 
  per il medesimo anno 2007.
  * Entro il medesimo termine di trenta giorni, le istituzioni scolastiche che 
  abbiano già provveduto all’approvazione del programma annuale provvederanno 
  alle eventuali occorrenti modifiche. 
 Art. 8
  Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo. 
 IL MINISTRO
  Giuseppe Fioroni