MOBBING
Michele Arcangelo Firinu

Fenomenologia del mobbing
Il mobbing consiste in maltrattamenti e azioni persecutorie sul posto di lavoro messi in atto continuativamente ai danni di un lavoratore da dirigenti e/o da altri lavoratori. Gli attacchi, più o meno organizzati, sono volti a estromettere il lavoratore dalle informazioni vitali per il suo lavoro, privandolo dei mezzi di comunicazione (telefono, fax, computer,). Il mobbizzato viene attaccato per le sue idee, cercando di impedirgli di esprimersi ; ridicolizzato (per le sue convinzioni politiche, sindacali, professionali, morali, il suo aspetto corporeo, l’abbigliamento, le sue tendenze sessuali) al fine di isolarlo dagli altri lavoratori; per lo stesso scopo il lavoratore vittima del mobbing viene privato del saluto, la sua presenza viene ignorata, al suo arrivo si smette di parlare. Spesso lo si esclude dagli incarichi, gli vengono assegnate le sedi più disagiate, gli vengono attribuiti compiti inferiori o superiori alle sue competenze, le consegne sono generiche e lacunose per poterlo accusare; gli si cambiano le mansioni e lo si sovraccarica di impegni rispetto ai suoi colleghi; le sue retribuzioni sono viceversa sottodimensionate rispetto alle altre. Il lavoro del mobbizzato viene criticato sistematicamente e pubblicamente, evidenziandone le omissioni e gli errori. Il lavoratore viene minacciato e fatto oggetto di sfuriate, nel tentativo di fargli perdere l’autocontrollo per poi poterlo sanzionare e, in taluni casi, licenziare. Gli si inviano reiteratamente lettere con contestazioni di addebito generiche e pretestuose, mentre si fingono di ignorare manchevolezze ben più gravi dei suoi colleghi. Al lavoratore mobbizzato vengono negati permessi, congedi e ferie in modo tale da compromettere il suo stato di salute. Il lavoratore perseguitato perde l’autostima, cade in depressione e si ammala, in casi estremi si suicida.
Il processo di aziendalizzazione della scuola erode e smantella la collegialità, verticalizza i poteri e li centralizza nelle mani dei presidi manager e di piccoli drappelli di loro collaboratori disposti a non andar troppo per il sottile pur di ritagliarsi porzioncine di vantaggi e privilegi di piccolo cabotaggio e risoluti, pertanto, a sbaragliare anche con ogni mezzo chi vigila, critica, si oppone.
Oggetto dei maltrattamenti e delle vessazioni (o, più sottilmente, di omissioni, come nel caso di informazioni spettanti per obblighi contrattuali, di legge o istituzionali a un lavoratore, a un rappresentante RSU o a un membro di un organo collegiale e sistematicamente non trasmesse da qualche dirigente ) sono i lavoratori più sindacalizzati, frequentemente i membri delle RSU, i più capaci, i più motivati, i più attivi, i più creativi, i più onesti e coerenti e ciò emerge non solo dagli osservatori dei coordinamenti delle RSU e degli sportelli di consulenza tecnica e legale delle sedi dei Cobas e delle altre organizzazioni sindacali, ma dalla letteratura sul mobbing proliferante nell’ultimo lustro in libri e in rete.
Il fenomeno, nella scuola, appare sottovalutato, dal momento che risultano già carenti l’osservazione e lo studio delle malattie professionali, dello stress e delle attività usuranti in ambito scolastico. (1)
Perfino i casi più clamorosi di mobbing in ambito scolastico sono coperti dal ministero e dalle direzioni regionali e sono ignorati dalla stampa.
Una scuola nei pressi di Roma. Nel pieno svolgimento di un collegio dei docenti il preside esce per un istante nel corridoio, dà un pugno in faccia a un insegnante e rientra rapidamente, come se niente fosse, a presiedere la riunione. Non ci sono testimoni, ma il docente ha un occhio nero.
Altro istituto: il dirigente scolastico apostrofa pubblicamente un professore con l’epiteto del terrorista. Denunciato, processato, condannato.
Terzo caso: a conclusione di un collegio una preside fa le corna, coram populo, a meno di un palmo dalla faccia di un docente. Denunciata alla magistratura, è in attesa di processo.
Tre casi di mobbing nella scuola, denunciati dai Cobas nella provincia di Roma negli ultimi quattro anni. Clamorosi, impensabili in comunità educative, eppure drammaticamente svettanti come punte di iceberg su un plafond di centinaia di meno vistosi ma quotidiani maltrattamenti subiti dai lavoratori della scuola.

La legislazione sul mobbing
Nell’ultimo tratto epocale della globalizzazione il fenomeno del mobbing preoccupa i poteri della UE. Riferendo i risultati di un’indagine ufficiale della Fondazione europea di Dublino per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la Direttiva comunitaria N. A5-0283/2001 denuncia che “l’8% dei lavoratori dell’Unione Europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima nel 2001 di mobbing sul posto del lavoro, e che si può presumere che il dato sia notevolmente sottostimato (2) ”. Tra le cause della proliferazione del fenomeno il documento annovera “ le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione (3) ”. Il fenomeno allarma per le rilevanti conseguenze per l’individuo e per il gruppo di lavoro, nonché per i costi sociali. La direttiva della UE richiama inoltre l’attenzione sul fatto che “il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare per le donne (per le quali si aggiunge il capitolo ulteriore delle molestie sessuali), crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia (4)”. Il governo e il parlamento dell’Italia a distanza di un triennio dal documento, incuranti dei dati statistici (il 6 % della popolazione attiva italiana è vittima di mobbing) non sembrano aver fretta ad accogliere le direttive europee. Al contrario, su denuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, in quanto invadente il terreno legislativo riservato al potere centrale, una legge emanata dalla Regione Lazio.
In assenza di specifici e più precisi strumenti legislativi la nostra giurisprudenza fa riferimento, attualmente, per i casi di rilevanza penale, al Codice Penale (Artt. 582 – 583 per le lesioni personali e le circostanze aggravanti; Artt. 589 – 590 per l’omicidio colposo e le lesioni penali colpose); al Codice Civile: art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro); art. 2103 (Mansioni del lavoratore); al D. Lgs. N. 626/1994, art. 3 (Misure generali di tutela) e art. 5 (Obblighi dei lavoratori).

L’importanza della prevenzione
Di particolare rilevanza anche dal punto di vista etico e politico-sindacale l’art.5 della 626: “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni”.
Ne consegue che non solo la RSU e in primis il rappresentante RLS sono chiamati a vigilare sulle situazioni di mobbing, ma che tutti i lavoratori devono positivamente operare per rimuovere dall’ambiente del lavoro ogni nocività per la salute di ogni lavoratore, incluse le attività persecutorie e generanti stress.
Ogni forma di mobbing va documentata con cura, raccogliendo testimonianze e appuntando date, orari ed episodi. Alle vittime va fatta pervenire la solidarietà dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, incoraggiando i mobbizzati a reagire e a denunciare pubblicamente le persecuzioni. Il lavoratore che cade ammalato per conseguenze del mobbing deve essere incoraggiato a ricorrere a cure mediche specialistiche e a custodire le documentazioni utili per le eventuali cause civili e penali.
Importanti, ai fini della prevenzione, la costituzione di osservatori specifici sul mobbing presso le sedi Cobas e la messa in rete dei medesimi con altri analoghi osservatori, mettendo a disposizione dei lavoratori mobbizzati consulenza e assistenza legale qualificata. Inoltre va curata la formazione dei lavoratori e delle RSU.

Etimologia e definizioni (5)

Mobbing
definizione
Situazione di pressione/terrorismo psicologico sul luogo di lavoro tendente a isolare o espellere dall’ambiente di lavoro un dipendente, con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talvolta il suicidio. Generalmente la giurisprudenza, per dare rilevanza civile e penale al mobbing, prende in esame quei casi nei quali le persecuzioni vengono reiterate almeno una volta alla settimana e per la durata di almeno sei mesi.
Mobbing
etimologia
Dall’inglese to mob (attaccare, assalire) origina da due significati diversi:
? Dall’Etologia, da Konrad Lorenz, riferito ad alcune specie animali, che circondano un membro del gruppo per allontanarlo;
? espressione riconducibile al latino mobile vulgus, riferito all’assalto di gentaglia d’ufficio nei confronti del collega ultimo arrivato, o di quello più capace ed ambizioso della media.
Mobbing
verticale
Persecuzione di un lavoratore da parte di un suo superiore.
Mobbing
orizzontale
Accerchiamento attivo di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori vittime del mobbing da parte dei colleghi.
Mobbing
trasversale
Si verifica quando il mobbing verticale si coordina con quello orizzontale.
Dapista Chi subisce il mobbing soffre generalmente di depressione, ed è spesso un c.d. “dapista”, soggetto cioè alla situazione di catastrofe emotiva composta dalla triade depressione-ansia-panico.
Effetti negativi
per l’individuo
A livello individuale tali effetti si esprimono in sintomi psicologici (incapacità di concentrazione, aumento dell'irritabilità, difficoltà di rilassamento, incapacità di utilizzare ragionamenti lucidi e razionali); fisici (emicrania, insonnia, difficoltà digestive, ulcera, ipertensione); comportamentali (abbandono o allentamento dei rapporti interpersonali, abuso di alcol, sigarette e tranquillanti).
Effetti negativi
per la comunità
Oltre ai costi sociali (malattie e mortalità nei casi più gravi), ci sono da tenere presenti le tensioni abnormi che si creano sui luoghi di lavoro quando il conflitto (in sé positivo se correttamente mantenuto entro le regole politico-sindacali e culturali) degenera, aggregando fazioni contrapposte e sfociando in situazioni prolungate di tensione o in mobbing allargati contro un intero gruppo di lavoratori.
Mobber Il persecutore. Generalmente il dirigente, spesso coadiuvato da altri membri del suo staff in vesti di co-mobber. La psicoterapeuta francese Marie France Hirigoyen ha studiato i tipi psicologici dei mobber (il frustrato, l’istigatore, il megalomane, il narcisista perverso), individuando il più pericoloso nel narcisista perverso, che è psicotico senza sintomi e scarica su altri il dolore che non riesce a provare e le contraddizioni interne che rifiuta di riconoscere. Il mobber coltiva un forte senso di impunità della sua condotta criminosa (6)
Bossing Tipo di bossing cosiddetto strategico, attuato in esecuzione di piani persecutori, con finalità di riduzione o di svecchiamento del personale, in situazioni di non praticabilità del licenziamento.
Side mobber Collega di lavoro non attivamente coinvolto nelle pratiche di mobbing, ma silenzioso spettatore di essa, in una situazione di accerchiamento passivo favorente la creazione di sacche di omertà che possono rendere difficoltosa od ostacolare la prova del mobbing.
Da notare che il side mobber, oltre a rendersi riprovevole sul lato morale, viola l’obbligo impostogli dal D. Lgs. N. 626/1994, art. 5 (Obblighi dei lavoratori):
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni (…)”.

Note:
(1) Clamorosa la notizia recentissima diffusa dalla Fondazione IARD, Area Scuola e Sanità, che “Tra i dipendenti pubblici - come annunciato in esclusiva a pagina 15 del Corriere della Sera di oggi (1/9/04) - la categoria professionale più esposta a sviluppare patologie psichiatriche risulta essere quella degli insegnanti. A sostenerlo è uno studio pubblicato dall'autorevole rivista bimestrale La Medicina del Lavoro e ripreso oltralpe dalla redazione della testata Le Monde.– In: www.edscuola.it.
(2) Direttiva comunitaria – Mobbing sul posto di lavoro – Risoluzione n. A5-0283/2001. (2001/2339(INI)) del 21/09/2001
(3) Direttiva comunitaria – Mobbing sul posto di lavoro – Cit. Ibid.
(4) Direttiva comunitaria – Mobbing sul posto di lavoro – Cit. Ibid.
(5) Le definizioni sono riprese, con nostre parziali rielaborazioni, da: La sindrome da mobbing, di Pierguido Soprani, magistrato, http://promo.24oreprofessioni.ilsole24ore.com/ambientesicurezza/archivio/14_2000/articolo1sicurezza.htm
(6) Dal portale sul mobbing www.mobbingonline.it

Vedi anche: aziendalizzazione della scuola, dirigente, potere, staff