REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Decis: 252/05
Registro generale 2029/2004
SENTENZA
Visto il ricorso 2029/2004.......per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti della Scuola Elementare-
II Circolo
Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute dell'1-2-3- 13.9.2004
e risultanti
dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con i numeri 77, 78, 79, 80
nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004 prot.n.2311/B 18 a firma
del Dirigente Scolastico del predetto circolo, atti tutti conosciuti dopo la
data del 18 settembre e 15.10.2004, nonché di ogni atto connesso, presupposto
e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esenzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI COLL.DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA
MONTESSORI FRANCAVILLA F.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo;
Considerato che nel ricorso son dedotti i seguenti motivi:
a.. Violazione ed erronea applicazione art. 117 Cost Eccesso di potere per
omessa valutazione di principi fondamentali. Erroneo esercizio di poteri costituzionalmente
riconosciuti Violazione art.76 Cost. Violazione CCNL 2002-2005 Violazione principi
di collegialità-corresponsabilità e contitolarità educativa
e didattica. Violazione diritto genitori all'informazione e partecipazione;
b.. Violazione D.Lgs 23.1.2004 n.59 Falsa ed erronea interpretazione. Mancanza
di presupposti. Eccesso di potere per carente valutazione dei presupposti di
legge.
Travisamento. Illogicità. Manifesta contrattazione. Violazione diritto
all'informazione ed alla partecipazione. Violazione D.Lgs 297/94. Violazione
DPR 275/99. Violazione CCNL 2002-2005. Manifesta contraddizione. Violazione
principi di collegialità,
corresponsabilità e contitolarità.
c.. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità. Mancanza di
motivazione.
Disparità trattamento;
d.. Violazione di legge. Omessa predisposizione di atti e procedure fondamentali
ai fini dell'applicazione della riforma. Illegittimità derivata. Genericità
ed indeterminatezza.
Criteri generali per conferimento incarichi;
e.. Violazione di legge. Violazione diritto di scelta delle materie facoltative
opzionali. Violazione norme in tema di partecipazione procedimentale e diritto
all'informazione. Carenza dei presupposti;
f.. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
Eccesso di potere per sviamento della causa e dell'interesse pubblico;
Considerato che il presente giudizio può essere definito nel merito,
ai sensi dell'art.21 comma 9 L.1034/71 (come novellato dall'art.3.1 L.205/00)
che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti,
faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell'art.26
L.1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,
e cio' anche se l'amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati
non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n.650);
sentiti sul punto i difensori delle parti;
rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso;
che, per vero, non appare dubitabile che la riforma scolastica (scuola dell'infanzia
e del primo ciclo d'istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n.59 non
potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare
ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni di esse
iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la stessa
lettera della citata fonte normativa, che all'art.19 espressamente enumera le
disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994
n.297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall'anno scolastico successivo
al completo esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le disposizioni
di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l'obiettivo
della continuità scolastica, vi è appunto- come dedotto dai ricorrenti-
l'art.128 commi 3 e 4 del citato Tu 297/94 il quale, in tema di programmazione
e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell'ambito dello
stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente
e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce;
che tale
principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente
la introduzione di un docente con posizione preminente all'interno di una classe
(ed.tutor) di cui all'art.7 comma 5 del d.Lgs 19 febbraio 2004 n.59, deve rimanere
fermo per quelle classi (cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali
agiscono i ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie
del precedente ordinamento; che, pertanto, alla luce delle considerazioni che
precedono, illegittimamente il Collegio dei docenti ha ritenuto , a mezzo delle
gravate delibere, di poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma
scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole,
in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità
didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato
art. 28 in materia di programmazione e organizzazione didattica;
che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione
ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della. vecchia
disciplina
dell'ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo della riforma,
il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei restanti profili di
censura articolati nell'ambito dei medesimo motivo di ricorso inerente la immediata
introduzione della figura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo
dei docenti;
considerato, per altro verso, che non potrebbe allo stesso modo accogliersi
l'ulteriore profilo di lagnanza in ordine alla strutturazione delle attività
facoltative (art. 7 comma 2 D.gs. 19.2.2004, n. 59), se solo si considera: 1)
il coinvolgimento delle famiglie nella indicazione delle preferenze per ciò
che attiene le attività facoltative e opzionali pur se nella. specie
non attuato ex ante, come prescritto dalla. legge, e cioè all'atto della
iscrizione degli alunni, è comunque intervenuto successivamente, come
risulta dalle schede allegate dalla autorità scolastica, la quale ha
altresì rappresentato la oggettiva difficoltà di altra soluzione,
alla luce dell'insuperabile rilievo dell'essere stata l'entrata in vigore della
riforma successiva alla chiusura delle iscrizioni scolastiche;
2) in ogni caso, si tratta di attività aggiuntive rispetto al monte?ore
annuale (art. 7 cit. 1° comma), la cui frequenza per gli allievi assume
carattere gratuito, onde non appare, ravvisabile sotto tale profilo neppure
un interesse apprezzabile, attuale e concreto, da parte dei genitori ricorrenti,
ad ottenere. la rimozione di tali previsioni programmatiche inerenti l'attività
didattica già in corso degli allievi, in carenza peraltro di neppur prospettate
soluzioni alternative;
considerato quindi che in definitiva il ricorso, va accolto in parte qua nei
sensi dianzi indicati, e va respinto per il resto;
considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo
alla loro compensazione,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce. Definitivamente
pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (r.g.2029/04), in
parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005.
Antonio Cavallai-Presidente
Giulio Castrista Scanderbeg-estensore