Dalla scuola reale al nuovo governo:
Chiediamo
l'abrogazione
Le delibere, le petizioni, i rilievi
che dal mondo della scuola chiedono l'abrogazione della "riforma"
Moratti
Un modello di delibera
6° Circolo Didattico Iqbal Masih, Quartu SE (Cagliari) | II Circolo Didattico di Assemini (Cagliari) | IC San Giovanni (Trieste) | |
Le mozioni e i documenti:
6° Circolo Didattico “Iqbal Masih” Quartu S.E. (Cagliari) COLLEGIO DEI DOCENTI
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA
ALL’ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Il COLLEGIO DEI DOCENTI
del 6° Circolo Didattico “Iqbal Masih” di Quartu Sant’Elena
(Cagliari)
riunitosi il giorno 30 maggio 06, a conclusione dei lavori, ha discusso e deliberato
sugli effetti della “Riforma Moratti” sulla scuola elementare e
dell’infanzia; l’organo collegiale ha evidenziato tutte le perplessità
in merito alla stessa alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi
tre anni scolastici, da quando- a partire dal marzo 2003- tale “Riforma
governativa” si è cercata di imporre alle scuole italiane.
Qui di seguito sono riportate nei contenuti essenziali le motivazioni avversative
verso tale processo che a tutt’oggi è ancora in atto e che si chiede
di bloccare e rivedere:
Il Collegio dei Docenti
ESPRIME
la propria contrarietà all’impianto complessivo di Riforma poiché
essa:
- stravolge senza alcuna ponderata motivazione l’impianto organizzativo
e didattico della scuola elementare;
- riduce le risorse per la scuola;
- produce un marcato abbassamento dell’offerta educativa, riducendo i
contenuti educativi e culturali di alcune discipline, introducendone altre in
un confuso quadro normativo ed organizzativo e cassando nel contempo le ore
d’insegnamento obbligatorie per ciascun alunno;
- istituisce la figura del tutor, nel consueto confuso quadro normativo, abolendo
però di fatto la contitolarità e la collegialità tra docenti
e creando una perniciosa gerarchizzazione dei ruoli;
- prevede un’astratta e inattuabile personalizzazione dei piani di studio;
- crea confusione nei ruoli specifici dei docenti e dei genitori;
- mira a ridurre pesantemente gli organici del personale docente e ATA.
DENUNCIA
-l’opera gravemente fuorviante di disinformazione condotta capillarmente,
in questi anni, nei confronti dell’opinione pubblica;
-i meccanismi attraverso i quali si è voluto da una parte dare avvio
concreto alla riforma e dall’altra si è cercato in tutti i modi
di impedire ogni forma di dissenso da parte della classe docente.
Il Collegio dei Docenti
Dopo aver ESAMINATO e DISCUSSO a più riprese
il Decreto Legislativo n° 59/2004, concernente la definizione delle “norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione”,
ai sensi della Legge 53/2003, le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio
Personalizzati, la CM 29/2004 e la Circolare n° 37 del 24 marzo 2004 che
accompagna la bozza di Decreto Interministeriale sugli organici;
Per quanto concerne il profondo mutamento In peius che tali provvedimenti si
apprestano a concretizzare nella scuola elementare – scuola primaria:
condanna l’abolizione della finalità ”della formazione dell’uomo
e del cittadino” secondo i principi della Costituzione, ritenendo che
alla base di tale disconoscimento agisca l’intento di mortificare il valore
ideale della stessa Costituzione Italiana e di negare il principio dell’insegnamento
di qualità uguale per tutti, fondato sulla laicità, sulla condivisione,
sulla libertà d’espressione;
respinge l’abolizione del tempo pieno e del sistema modulare con la riduzione
dell’orario scolastico a 27 ore per tutti gli alunni, ritenendo che tale
riduzione vada a ledere gli essenziali diritti delle bambine e dei bambini.
Rileva inoltre la sconcertante non curanza e il drammatico dilettantismo con
i quali si sottace il problema - all’interno delle Indicazioni nazionali
- dell’abnorme abbondanza di contenuti (a mo’ di elenco della spesa)
in relazione alla contrazione dell’orario: cosa che di fatto imporrà
tempi ancora più serrati all’attività scolastica, spazzando
via per sempre l’utopia dei “tempi distesi” dell’apprendimento
e provocando un netto peggioramento della qualità dell’offerta
formativa;
non condivide la scelta di rendere opzionale un’altra quota dell’orario
scolastico, peraltro in un quadro di assoluta confusione normativa;
condanna la scelta che tale quota opzionale sia sottoposta ai “desiderata”
delle famiglie, e che in assenza di figure professionali interne capaci di esaudire
tali desiderata la scuola debba affidare parte dei suoi compiti ad esperti esterni
e/o agenzie private;
giudica negativo il provvedimento che permette l’ingresso alla prima classe
di bambini di cinque anni e mezzo d’età, rilevando come, ancora
una volta, alla base di tale scelta non esista alcuna logica, essendo del tutto
estranea alla scienza psico-pedagogica moderna l’istanza di accelerare
i tempi del naturale sviluppo cognitivo del bambino, cosa ritenuta di per sé
negativa e controproducente. Rileva inoltre, anche in questo caso, il dilettantismo
e la non curanza con cui ci si appresta a creare delle classi prime fortemente
disomogenee, con bambini cognitivamente, affettivamente ed emotivamente capaci
di seguire i normali percorsi educativi, elaborati in decenni di esperienza
magistrale, e altri che potrebbero rischiare invece di trovarsi in uno stato
di grave disagio o incapacità;
condanna la cieca cesura con la quale si è voluto spazzare via il patrimonio
di esperienza nell’insegnamento costruito faticosamente negli ultimi decenni,
(con enormi professionalità nei diversi ambiti disciplinari acquisite
sul campo e spesso con formazione pagata in proprio dalle/dai docenti) ed imperniato
sulla condivisione delle responsabilità e sulla collaborazione tra docenti
del team, attraverso le quali si concretizza quella unitarietà dell’insegnamento
e si promuove quell’unità della conoscenza che oggi viene disconosciuta
dalla Riforma.
Rileva, inoltre, che l’imposizione di una figura culturalmente predominante,
il tutor, e di figure ad essa subalterne, i docenti dei laboratori o diversamente
impiegati, sottintende una inaccettabile gerarchizzazione delle discipline e
delle conoscenze, ed una loro autentica polverizzazione;
respinge, quindi, la divisione tra insegnanti tutor e insegnanti “altri”,
quale malcelato tentativo di creare una gerarchia nei ruoli che lede la dignità
dei docenti; gerarchia che l’ordinamento legislativo attuale peraltro
non prevede, essendo la funzione docente tutelata non solo dal principio della
libertà dell’insegnamento, ma anche dalla piena responsabilità
e dal pieno controllo del proprio agire, in termini di programmazione del lavoro,
di potestà decisionale e di rapporti con le famiglie dei discenti;
rigetta la scelta di costruire un ruolo subordinato per docenti non-tutor, i
cui pareri sulla programmazione del lavoro e sulla costruzione e articolazione
dei cosiddetti “piani di studio personalizzati”, sarebbero non vincolanti
ma di tipo genericamente “consultivo”: anche in questo caso, oltre
alla dignità del ruolo docente, a pagarne le conseguenze sarebbe l’unitarietà
dell’insegnamento e l’unità della conoscenza, entrambe annientate
in una scala gerarchica nella quale i percorsi didattici, le scelte educative
e le strategie d’insegnamento sarebbero sottoposte al vaglio finale di
un unico insegnante, il tutor;
non condivide la scelta di lasciare alla sola discrezione dell’insegnante
tutor - previa “consultazione con i docenti altri” - il potere di
decidere a quali attività, un bambino piuttosto che un altro, è
degno e meritevole di partecipare alle specifiche attività nei laboratori,
ovvero quale piano personale di studio potrà seguire, ovvero a quale
“gruppo di livello” dovrà appartenere, ritenendo che il democratico
sistema di condivisione e di pari dignità tra docenti del team, che questa
Riforma spazza via, fosse il più valido strumento per garantire uguale
trattamento e uguali opportunità a tutti gli alunni;
rifiuta la sola ipotesi che taluni alunni possano essere ritenuti meritevoli
di accedere a determinate attività e taluni alunni no: si verrebbe così
ad attuare una forma di discriminazione, o a gettare le basi perché tali
forme di discriminazione possano impunemente compiersi, eventualità che
oltre ad essere di per sé ignobile disconosce tanto i dettami della moderna
scienza psico-pedagogica (che suggerisce, secondo le diverse capacità,
approcci diversi allo stesso sapere e non approcci a saperi “superiori”
per gli uni e a saperi “inferiori” per gli altri), quanto l’esperienza
venutasi a costituire nel corso dei decenni nella scuola elementare italiana,
sinora portata ad esempio in tutto il mondo per la sua capacità di assicurare
lo stesso diritto all’istruzione;
stigmatizza l’arroganza, la violenza e la protervia con la quale i pareri
espressi dai docenti nelle istituzioni deputate, quali gli organi collegiali,
in questi ultimi due anni scolastici e fortemente critici nei confronti di una
Riforma ritenuta nefasta, siano stati ignorati.
In particolare, riguardo all’articolo 7 comma 5 del D.L.vo n° 59/2004,
in riferimento alla figura del docente “unico” responsabile delle
attività educative e didattiche, e in relazione a quanto invece sancito
nelle altre norme vigenti e nel contratto nazionale di lavoro
RILEVA
1. che la responsabilità delle attività educative e didattiche
è parte irrinunciabile della funzione docente;
2. che il rapporto con le famiglie rientra tra le attività funzionali
all’insegnamento di tutte/i le/i docenti;
3. che la compilazione degli atti relativi alla valutazione è un’attività
che rientra nelle attività funzionali all’insegnamento di tutte/i
le/i docenti;
PERTANTO
il Collegio dei Docenti ribadisce che tutte/i le/gli insegnanti del Circolo Didattico hanno le medesime responsabilità e doveri relative alla funzione docente;
RILEVA, ALTRESI’
- che il DPR 275/1999, "Regolamento sull’autonomia", stabilisce (art. 1) che "il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (…)";
E CHE PERTANTO
- le nuove articolazioni orarie, didattiche ed organizzative che si verrebbero
a determinare con l’istituzione del tutor e le modalità suggerite
dal decreto 59-2004 stravolgerebbero il Piano dell’offerta formativa attualmente
in vigore, approvato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo
Il Decreto legislativo invade la sfera di potestà che in base alla normativa
tuttora vigente spettano ancora al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, art.
7, comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia
di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura
la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività
didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è
di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione
dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo
7. 2. La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione
didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento
degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà
dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità
e agli obiettivi previsti dai programmi).
Il Decreto legislativo invade la sfera di potestà spettante in base alla
normativa vigente alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali,
mobilità, retribuzione, carriere) e d’Istituto che ha competenze
esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art.6
del CCNL).
RILEVA ANCORA CHE
-esistono sostanziali contraddizioni tra le indicazioni sull’entrata
in vigore del decreto disposte nei diversi articoli del decreto stesso;
-le iscrizioni alle classi prime, negli scorsi anni scolastici, sono state fatte
con la normativa preesistente e sulla base di questa i genitori hanno formulato
la loro scelta;
-tutte le nostre classi hanno iniziato e sviluppato un percorso pedagogico -
didattico connaturato ad una precisa modalità organizzativa;
-i genitori al momento dell'iscrizione hanno scelto e ulteriormente confermato
per i loro figli un dato modello organizzativo ed il percorso specifico che
ne deriva;
-non è possibile né in alcun modo funzionale l'applicazione retroattiva
di una disposizione di legge;
-costituirebbe comunque grave danno al percorso cognitivo e affettivo dei bambini
la disgregazione e la destrutturazione di quell'insieme forte all'interno del
quale questo percorso è nato e cresciuto, insieme costituito dal team
modulare, dal gruppo classe, dalle modalità e dai tempi attuali di organizzazione
della didattica;
-solo centrandosi sul proprio consolidato progetto la scuola ha gli strumenti
per offrire ai bambini a partire dal primo anno la certezza di un percorso educativo
d’apprendimento ricco e qualificato.
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
il Collegio dei Docenti del 6° Circolo Didattico “Iqbal Masih” di Quartu Sant’Elena (Cagliari),
AVVALENDOSI:
- dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- delle prerogative sancite dal D.L.vo 297/94 ("potere deliberante del
collegio docenti in materia di funzionamento didattico... adeguamento dell'azione
educativa alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare,
collegialità");
o dei diritti sanciti dal DPR n° 275/99 (“Regolamento sull’autonomia")
che attribuisce alle Istituzioni scolastiche "autonomia didattica"
(ad esempio definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività, aggregazione delle discipline in
aree e ambiti disciplinari, ecc.) e "autonomia organizzativa" (cioè:
salvaguardia delle compresenze e della contemporaneità, impiego dei docenti,
modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa"
della scuola, ecc.), ed in particolare richiamandosi ai principi dell’art.
8 che consentono "l’adeguamento dell’organizzazione didattica
alle effettive esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati
ed impartiti dall’esterno";
nel corrente anno scolastico HA DELIBERATO e sulla base delle verifiche effettuate
conferma
-che le competenze delineate nell’art. 7 comma 5 del decreto legislativo
in oggetto, spettano a tutti i docenti senza alcuna distinzione funzionale e/o
gerarchica, poiché tutti i docenti hanno non solo pari dignità
e libertà d’insegnamento, ma una formazione e un profilo professionale
equivalente, attestati dalle leggi dello Stato (art. 3, art. 4, art. 5 del DPR
n° 275/1999);
nel corrente anno scolastico ha, altresì, DELIBERATO e sulla base delle
verifiche effettuate conferma
-di mantenere modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta
Formativa in vigore, ovvero con il documento su cui si fonda il patto tra scuola
e famiglie, fondato sulla contitolarità, sulla collegialità e
sulla conduzione paritaria delle classi, sulla migliore utilizzazione delle
competenze ed esperienze professionali, sull’uso dei laboratori della
scuola, sui progetti educativi attivati;
-di mantenere modalità organizzative le quali, sempre in coerenza con
il Piano dell’Offerta Formativa in vigore, corrispondano anche al dettato
delle leggi dello Stato in materia di libertà d’insegnamento e
di parità di potestà organizzativa, didattica e metodologica tra
insegnanti, con l’organizzazione modulare.
RICHIEDE al nuovo Governo, al nuovo Parlamento ed al competente Ministro, per quanto di competenza
L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 53/2003 ed il ritiro del Decreto
Legislativo n° 59/2004, attuativo di quest’ultima e delle varie Circolari
Ministeriali che hanno cercato illegittimamente per via amministrativa di applicare
ciò che non era applicabile.
Agli stessi organi si porge un pressante invito affinché i futuri progetti
di aggiornamento e riforma dell’ordinamento scolastico si indirizzino
per la via maestra seguita in occasione delle grandi riforme, ancora in vigore,
per le scuole elementari e dell’infanzia: DPR 104\85, Legge 148\90, Nuovi
Orientamenti del 1991, che videro il coinvolgimento del mondo della scuola e
una congrua sperimentazione prima della loro adozione definitiva.
Si delibera, infine, l’invio della presente delibera del Collegio dei
Docenti e delle suindicate richieste agli organi in indirizzo.
Deliberato all’UNANIMITA’
dal Collegio dei Docenti del 30 maggio 2006
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA
ALL’ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Il COLLEGIO DEI DOCENTI DEL II Circolo Didattico di Assemini (Cagliari) riunitosi
il giorno 23 maggio 06, a conclusione dei lavori, ha discusso e deliberato sugli
effetti della “Riforma Moratti” sulla scuola elementare e dell’infanzia;
l’organo collegiale ha evidenziato tutte le perplessità in merito
alla stessa alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi tre anni scolastici,
da quando- a partire dal marzo 03- tale “Riforma governativa” si
è cercata di imporre alle scuole italiane.
Qui di seguito sonoriportate nei contenuti essenziali le motivazioni avversative
verso tale processo che a tutt’oggi è ancora in atto e che si chiede
di bloccare e rivedere:
Il Collegio dei Docenti
ESPRIME
la propria contrarietà all’impianto complessivo di Riforma poiché
essa:
- stravolge senza alcuna ponderata motivazione l’impianto organizzativo
e didattico della scuola elementare;
- riduce le risorse per la scuola;
- produce un marcato abbassamento dell’offerta educativa, riducendo i
contenuti educativi e culturali di alcune discipline, introducendone altre in
un confuso quadro normativo ed organizzativo e cassando nel contempo le ore
d’insegnamento obbligatorie per ciascun alunno;
- istituisce la figura del tutor, nel consueto confuso quadro normativo, abolendo
però di fatto la contitolarità e la collegialità tra docenti
e creando una perniciosa gerarchizzazione dei ruoli;
- prevede un’astratta e inattuabile personalizzazione dei piani di studio;
- crea confusione nei ruoli specifici dei docenti e dei genitori;
- mira a ridurre pesantemente gli organici del personale docente e ata.
DENUNCIA
-l’opera gravemente fuorviante di disinformazione condotta capillarmente,
in questi anni, nei confronti dell’opinione pubblica;
-i meccanismi attraverso i quali si è voluto da una parte dare avvio
concreto alla riforma e dall’altra si è cercato in tutti i modi
di impedire ogni forma di dissenso da parte della classe docente.
Il Collegio dei Docenti
Dopo aver ESAMINATO e DISCUSSO a più riprese
il Decreto Legislativo n° 59/04, concernente la definizione delle “norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione”,
ai sensi della Legge 53/03, le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati,
la CM 29/04 e la Circolare n° 37 del 24 marzo 04 che accompagna la bozza
di Decreto Interministeriale sugli organici;
Per quanto concerne il profondo mutamento In peius che tali provvedimentisi
apprestano a concretizzare nella scuola elementare – scuola primaria:
condanna l’abolizione della finalità ”della formazione dell’uomo
e del cittadino” secondo i principi della Costituzione, ritenendo che
alla base di tale disconoscimento agisca l’intento di mortificare il valore
ideale della stessa Costituzione Italiana e di negare il principio dell’insegnamento
di qualità uguale per tutti, fondato sulla laicità, sulla condivisione,
sulla libertà d’espressione;
respinge l’abolizione del tempo pieno e del sistema modulare con la riduzione
dell’orario scolastico a 27 ore per tutti gli alunni, ritenendo che tale
riduzione vada a ledere gli essenziali diritti delle bambine e dei bambini.
Rileva inoltre la sconcertante non curanza e il drammatico dilettantismo con
i quali si sottace il problema- all’interno delle Indicazioni nazionali
- dell’abnorme abbondanza di contenuti (a mo’ di elenco della spesa)
in relazione alla contrazione dell’orario: cosa che di fatto imporrà
tempi ancora più serrati all’attività scolastica, spazzando
via per sempre l’utopia dei “tempi distesi” dell’apprendimento
e provocando un netto peggioramento della qualità dell’offerta
formativa;
non condivide la scelta di rendere opzionale un’altra quota dell’orario
scolastico, peraltro in un quadro di assoluta confusione normativa;
condanna la scelta che tale quota opzionale sia sottoposta ai “desiderata”
delle famiglie, e che in assenza di figure professionali interne capaci di esaudire
tali desiderata la scuola debba affidare parte dei suoi compiti ad esperti esterni
e/o agenzie private;
giudica negativo il provvedimento che permette l’ingresso alla prima classe
di bambini di cinque anni e mezzo d’età, rilevando come, ancora
una volta, alla base di tale scelta non esista alcuna logica, essendo del tutto
estranea alla scienza psico-pedagogica moderna l’istanza di accelerare
i tempi del naturale sviluppo cognitivo del bambino, cosa ritenuta di per sé
negativa e controproducente. Rileva inoltre, anche in questo caso, il dilettantismo
e la non curanza con cui ci si appresta a creare delle classi prime fortemente
disomogenee, con bambini cognitivamente, affettivamente ed emotivamente capaci
di seguire i normali percorsi educativi, elaborati in decenni di esperienza
magistrale, e altri che potrebbero rischiare invece di trovarsi in uno stato
di grave disagio o incapacità;
condanna la cieca cesura con la quale si è voluto spazzare via il patrimonio
di esperienza nell’insegnamento costruito faticosamente negli ultimi decenni,
(con enormi professionalità nei diversi ambiti disciplinari acquisite
sul campo e spesso con formazione pagata in proprio dalle/dai docenti) ed imperniato
sulla condivisione delle responsabilità e sulla collaborazione tra docenti
del team, attraverso le quali si concretizza quella unitarietà dell’insegnamento
e si promuove quell’unità della conoscenza che oggi viene disconosciuta
dalla Riforma.
Rileva, inoltre, che l’imposizione di una figura culturalmente predominante,
il tutor, e di figure ad essa subalterne, i docenti dei laboratori o diversamente
impiegati, sottintende una inaccettabile gerarchizzazione delle discipline e
delle conoscenze, ed una loro autentica polverizzazione;
respinge, quindi, la divisione tra insegnanti tutor e insegnanti “altri”,
quale malcelato tentativo di creare una gerarchia nei ruoli che lede la dignità
dei docenti; gerarchia che l’ordinamento legislativo attuale peraltro
non prevede, essendo la funzione docente tutelata non solo dal principio della
libertà dell’insegnamento, ma anche dalla piena responsabilità
e dal pieno controllo del proprio agire, in termini di programmazione del lavoro,
di potestà decisionale e di rapporti con le famiglie dei discenti;
rigetta la scelta di costruire un ruolo subordinato per docenti non-tutor, i
cui pareri sulla programmazione del lavoro e sulla costruzione e articolazione
dei cosiddetti “piani di studio personalizzati”, sarebbero non vincolanti
ma di tipo genericamente “consultivo”: anche in questo caso, oltre
alla dignità del ruolo docente, a pagarne le conseguenze sarebbe l’unitarietà
dell’insegnamento e l’unità della conoscenza, entrambe annientate
in una scala gerarchica nella quale i percorsi didattici, le scelte educative
e le strategie d’insegnamento sarebbero sottoposte al vaglio finale di
un unico insegnante, il tutor;
non condivide la scelta di lasciare alla sola discrezione dell’insegnante
tutor - previa “consultazione con i docenti altri” - il potere di
decidere a quali attività, un bambino piuttosto che un altro, è
degno e meritevole di partecipare alle specifiche attività nei laboratori,
ovvero quale piano personale di studio potrà seguire, ovvero a quale
“gruppo di livello” dovrà appartenere, ritenendo che il democratico
sistema di condivisione e di pari dignità tra docenti del team, che questa
Riforma spazza via, fosse il più valido strumento per garantire uguale
trattamento e uguali opportunità a tutti gli alunni;
rifiuta la sola ipotesi che taluni alunni possano essere ritenuti meritevoli
di accedere a determinate attività e taluni alunni no: si verrebbe così
ad attuare una forma di discriminazione, o a gettare le basi perché tali
forme di discriminazione possano impunemente compiersi, eventualità che
oltre ad essere di per sé ignobile disconosce tanto i dettami della moderna
scienza psico-pedagogica (che suggerisce, secondo le diverse capacità,
approcci diversi allo stesso sapere e non approcci a saperi “superiori”
per gli uni e a saperi “inferiori” per gli altri), quanto l’esperienza
venutasi a costituire nel corso dei decenni nella scuola elementare italiana,
sinora portata ad esempio in tutto il mondo per la sua capacità di assicurare
lo stesso diritto all’istruzione;
stigmatizza l’arroganza, la violenza e la protervia con la quale i pareri
espressi dai docenti nelle istituzioni deputate, quali gli organi collegiali,
in questi ultimi due anni scolastici e fortemente critici nei confronti di una
Riforma ritenuta nefasta, siano stati ignorati.
In particolare, riguardo all’articolo 7 comma 5 del D.L.vo n° 59/04,
in riferimento alla figura del docente “unico” responsabile delle
attività educative e didattiche, e in relazione a quanto invece sancito
nelle altre norme vigenti e nel contratto nazionale di lavoro
RILEVA
1. che la responsabilità delle attività educative e didattiche
è parte irrinunciabile della funzione docente;
2. che il rapporto con le famiglie rientra tra le attività funzionali
all’insegnamento di tutte/i le/i docenti;
3. che la compilazione degli atti relativi alla valutazione è un’attività
che rientra nelle attività funzionali all’insegnamento di tutte/i
le/i docenti;
PERTANTO
il Collegio dei Docenti ribadisce che tutte/i le/gli insegnanti del Circolo
Didattico hanno le medesime responsabilità e doveri relative alla funzione
docente;
RILEVA, ALTRESI’
- che il DPR 275/1999, "Regolamento sull’autonomia", stabilisce (art. 1) che "il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia(…)";
E CHE PERTANTO
- le nuove articolazioni orarie, didattiche ed organizzative che si verrebbero
a determinare con l’istituzione del tutor e le modalità suggerite
dal decreto 59-04 stravolgerebbero il Piano dell’offerta formativa attualmente
in vigore, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo
Il Decreto legislativo invade la sfera di potestà che in base alla normativa
tuttora vigente spettano ancora al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, art.
7, comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia
di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura
la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività
didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è
di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione
dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo
7 . 2. La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione
didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento
degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà
dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità
e agli obiettivi previsti dai programmi).
Il Decreto legislativo invade la sfera di potestà spettante in base alla
normativa vigente alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali,
mobilità, retribuzione, carriere) e d’Istituto che ha competenze
esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art.6
del CCNL).
RILEVA ANCORA CHE
-esistono sostanziali contraddizioni tra le indicazioni sull’entrata
in vigore del decreto disposte nei diversi articoli del decreto stesso;
-le iscrizioni alle classi prime, negli scorsi anni scolastici, sono state fatte
con la normativa preesistente e sulla base di questa i genitori hanno formulato
la loro scelta;
-diverse classi hanno iniziato e sviluppato un percorso pedagogico - didattico
connaturato ad una precisa modalità organizzativa;
-i genitori al momento dell'iscrizione hanno scelto e ulteriormente confermato
per i loro figli un dato modello organizzativo ed il percorso specifico che
ne deriva;
-non è possibile né in alcun modo funzionale l'applicazione retroattiva
di una disposizione di legge;
-costituirebbe comunque grave danno al percorso cognitivo e affettivo dei bambini
la disgregazione e la destrutturazione di quell'insieme forte all'interno del
quale questo percorso è nato e cresciuto, insieme costituito dal team
modulare, dal gruppo classe, dalle modalità e dai tempi attuali di organizzazione
della didattica;
-solo centrandosi sul proprio consolidato progetto la scuola ha gli strumenti
per offrire ai bambinia partire dal primo anno la certezza di un percorso educativo
d’apprendimento ricco e qualificato.
TUTTO CIO’ CONSIDERATO il Collegio dei Docenti del
II Circolo Didattico di Assemini (Cagliari), AVVALENDOSI:
- dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- delle prerogative sancite dal D.L.vo 297/94 ("potere deliberante del
collegio docenti in materia di funzionamento didattico... adeguamento dell'azione
educativa alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare,
collegialità");
dei diritti sanciti dal DPR n° 275/99 (“Regolamento sull’autonomia")
che attribuisce alle Istituzioni scolastiche "autonomia didattica"
(ad esempio definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività, aggregazione delle discipline in
aree e ambiti disciplinari, ecc.) e "autonomia organizzativa" (cioè:
salvaguardia delle compresenze e della contemporaneità, impiego dei docenti,
modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa"
della scuola, ecc.), ed in particolare richiamandosi ai principi dell’art.
8 che consentono "l’adeguamento dell’organizzazione didattica
alle effettive esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati
ed impartiti dall’esterno";
DELIBERA
-che le competenze delineate nell’art. 7 comma 5 del decreto legislativo in oggetto, spettano a tutti i docenti senza alcuna distinzione funzionale e/o gerarchica, poiché tutti i docenti hanno non solo pari dignità e libertà d’insegnamento, ma una formazione e un profilo professionale equivalente, attestati dalle leggi dello Stato (art. 3, art. 4, art. 5 del DPR n° 275/1999);
DELIBERA INOLTRE
-di mantenere modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta
Formativa in vigore, ovvero con il documento su cui si fonda il patto tra scuola
e famiglie, fondato sulla contitolarità, sulla collegialità e
sulla conduzione paritaria delle classi e delle sezioni, sulla migliore utilizzazione
delle competenze ed esperienze professionali, sull’uso dei laboratori
della scuola, sui progetti educativi attivati;
-di mantenere modalità organizzative le quali, sempre in coerenza con
il Piano dell’Offerta Formativa in vigore, corrispondano anche al dettato
delle leggi dello Stato in materia di libertà d’insegnamento e
di parità di potestà organizzativa, didattica e metodologica tra
insegnanti;
E RICHIEDE
il ritiro del Decreto Legislativo n° 59/04, attuativo della Legge 53/03 e l’abrogazione di quest’ultima; l’invio della presente delibera del Collegio dei Docenti e delle suindicate richieste agli organi in indirizzo, ai quali si porge un pressante invito affinché i futuri progetti di aggiornamento e riforma dell’ordinamento scolastico si indirizzino per la via maestra seguita in occasione delle grandi riforme, ancora in vigore, per le scuole elementari e dell’infanzia: DPR 104\85, Legge 148\90, Nuovi Orientamenti del 1991, che videro il coinvolgimento del mondo della scuola e una congrua sperimentazione prima della loro adozione definitiva.
deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti del 23 maggio 06
Il Collegio dei Docenti
ESPRIME
la propria contrarietà all’impianto complessivo di Riforma Moratti
poiché essa:
- stravolge senza alcuna ponderata motivazione l’impianto organizzativo
e didattico della scuola elementare e media;
- riduce le risorse per la scuola;
- produce un marcato abbassamento dell’offerta educativa, riducendo i
contenuti educativi e culturali di alcune discipline attraverso le Indicazioni
nazionali, introducendone altre in un confuso quadro normativo ed organizzativo
e cassando nel contempo le ore d’insegnamento obbligatorie per ciascun
alunno;
- istituisce la figura del tutor abolendo di fatto la contitolarità e
la collegialità tra docenti e creando una dannosa gerarchizzazione dei
ruoli;
- prevede un’astratta e inattuabile personalizzazione dei piani di studio;
- prevede l’istituzione del portfolio che oltre a ledere importanti elementi
della privacy costituisce un elemento di potenziale discriminazione tra gli
alunni;
- Istituisce l’anticipo che crea problemi organizzativi e solitamente
produce un effetto negativo sulle psicologie dei bambini;
- crea confusione nei ruoli specifici dei docenti e dei genitori;
- mira a ridurre pesantemente gli organici del personale docente e ata.
RICHIEDE al nuovo Governo, al nuovo Parlamento ed al competente Ministro, per quanto di competenza
L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 53/2003 ed il ritiro del Decreto Legislativo n° 59/2004, attuativo di quest’ultima e delle varie Circolari Ministeriali che hanno cercato illegittimamente per via amministrativa di applicare ciò che non era applicabile.
Agli stessi organi si porge un pressante invito affinché i futuri progetti di aggiornamento e riforma dell’ordinamento scolastico si indirizzino per la via maestra seguita in occasione delle grandi riforme, ancora in vigore, per le scuole elementari e dell’infanzia: DPR 104\85, Legge 148\90, Nuovi Orientamenti del 1991, che videro il coinvolgimento del mondo della scuola e una congrua sperimentazione prima della loro adozione definitiva.
Si delibera, infine, l’invio della presente delibera del Collegio dei Docenti e delle suindicate richieste agli organi in indirizzo.