Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione
del ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2007;
VISTO il proprio decreto n.1, datato 2 gennaio 2007 con
il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, prevede
che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese
per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
DECRETA
Art. 1
Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
sotto l’unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni
scolastiche, al capitolo 1203, denominato “Fondo per le competenze dovute
al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato” e al capitolo 1204,
denominato “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”,
confluiscono, a decorrere dall’anno 2007, nella dotazione finanziaria
annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse
ai convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai
successivi articoli.
Art. 2
Le risorse, riferite al “Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale
a tempo indeterminato e determinato”, sono determinate, per ciascuna istituzione
scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri
riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante.
Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in
funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA
in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali integrazioni
finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1, Quadro A-
a seguito di apposita rilevazione.
Le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri
di cui alla Tabella 1, Quadro B.
I finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore e degli esami di idoneità per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei
criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C.
Il contributo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado,
per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato
sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D.
Art. 3
Le risorse riferite al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“
sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri
che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza
numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero
degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola
la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell’allegata
Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget
annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione
della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché
della quota derivante dalle assegnazioni per l’anno 2006 e nei limiti
delle risorse complessivamente disponibili nell’esercizio finanziario
di riferimento.
Alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68
del 28 luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse
finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate
direttive nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale
ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo
2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005.
Il finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata specificità,
non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla base delle
particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell’esercizio
precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime.
Alle istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell’ambito
territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente assicurate le risorse finanziarie
per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti.
Art. 4
Alle istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie,
previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili
sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi rispetto
a quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel presente decreto.
Art. 5
E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.
Art. 6
Ai sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio
2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di
cui all’articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per
la politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità
di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui
due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell’ultima assegnazione annuale,
a saldo, si tiene conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole e degli
esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali.
Art. 7
Il programma annuale relativo all’anno 2007 dovrà essere deliberato
dal Consiglio d’istituto entro 30 giorni dalla data della comunicazione
alle singole scuole dell’entità delle risorse finanziarie, assegnate
per il medesimo anno 2007.
* Entro il medesimo termine di trenta giorni, le istituzioni scolastiche che
abbiano già provveduto all’approvazione del programma annuale provvederanno
alle eventuali occorrenti modifiche.
Art. 8
Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni