Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’INVALSI;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 attuativo dell’articolo 1 della citata legge n. 53/2003;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’INVALSI;
VISTI i decreti legislativi 15 aprile 2005 n. 76 e n. 77 e 17 ottobre 2005 n. 226;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all’assetto organizzativo dell’INVALSI, assegna all’Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell’ambito dell’obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 concernente, tra l’altro, disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore, ed in particolare l’art. 1 e l’art. 3, comma 3, lett. c;
VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante, fra l’altro, misure urgenti per la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;
VISTA la direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la scelta dei testi da sottoporre al Ministro dell’istruzione ai fini della somministrazione della prova scritta a carattere nazionale prevista per l’esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito con la legge 14 luglio 2008 n. 121;
TENUTO CONTO delle linee generali di orientamento politico in materia di istruzione espresse dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’audizione alla Camera dei Deputati del 10 giugno 2008;
VISTA la direttiva ministeriale pluriennale adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l’INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale nel prossimo triennio decorrente dall’anno scolastico 2008/2009;
RILEVATA la necessità di emanare, ai sensi della citata legge 25 ottobre 2007, n. 176, una specifica direttiva, per l’anno scolastico 2008/2009, sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l’INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, fra cui assume particolare rilievo la valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli studenti;
EMANA
la seguente direttiva che individua i sottoindicati obiettivi generali delle politiche educative nazionali cui l’INVALSI dovrà attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2008/2009:
1. - provvedere alla valutazione di sistema scolastico con la predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola, strutturato nelle seguenti sezioni:
una Sezione dedicata alla rilevazione della domanda di istruzione da parte
degli alunni ed alla rilevazione dell’offerta individuata attraverso la
distribuzione territoriale delle scuole, tenuto conto delle risorse finanziarie
destinate al loro funzionamento;
una Sezione dedicata all’analisi degli esiti quantitativi dei dati rilevati
dal sistema informativo del Ministero relativamente ad: alunni amessi e non
ammessi al successivo grado di istruzione, debiti, abbandoni, esiti degli esami
di Stato;
una Sezione per evidenziare gli esiti qualitativi scaturenti da indagini nazionali
ed internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione
del 1° ciclo e dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore);
2. - definire, anche sulla base di esperienze internazionali, un modello di
valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle
pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento
degli studenti. Ciò in costante collaborazione col Ministero al fine
di acquisire ulteriori informazioni, raccolte anche da altri soggetti, sulle
scuole e la loro gestione;
3. - provvedere, in continuità con le iniziative realizzate nel corso
del corrente anno scolastico, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto
delle soluzioni e degli strumenti adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto
da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento
degli alunni.
In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione:
riguarderà gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola
primaria.
considererà le aree disciplinari relative all’italiano e alla matematica.
La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante rilevatori
esterni e i risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative
istituzioni scolastiche.
Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado gli studenti della terza classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo ai sensi della legge 25 Ottobre 2007, n. 176.
Sarà verificata, inoltre, la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell’apprendimento della lingua inglese da mettere a disposizione delle scuole;
4. - assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti per favorire l’analisi da parte delle stesse scuole sui punti di forza e di debolezza degli studenti evidenziati dalle indagini. Assicurare, in particolare, la partecipazione ai seguenti progetti internazionali: OCSE- PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced ( 2008),IEA ICCS (2009);
5. - promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, al fine di favorire la piena attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa. Per tali finalità saranno promosse:
la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione
nazionale ed internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di
comparto;
le attività di ricerca a livello nazionale per la realizzazione di nuovi
modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle
istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed
altri enti di ricerca.
Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con apposita relazione;
6. - formulare proposte al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività finora svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall’art. 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. - avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti, con particolare riferimento all’uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione; avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario;
8. - provvedere alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell’elaborazione della terza prova degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, sulla base delle apposite direttive impartite dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a norma dell’art. 1 della legge 11 gennaio 2007 n. 1. Provvedere, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi della scuola secondaria superiore, utilizzando le prove scritte dei relativi esami di Stato secondo criteri e modalità che ne consentano la comparabilità a livello internazionale;
9. - predisporre i testi da sottoporre alla scelta del Ministro per la prova scritta a carattere nazionale, prevista dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 , che si svolgerà il 18 giugno 2009, da somministrare nell’ambito dell’esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado.
Ai predetti fini l’INVALSI dovrà attenersi ai criteri ed alle modalità indicati nella specifica direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008, relativa agli stessi esami di Stato dell’anno scolastico 2007/2008. Nell’ambito di tali indicazioni, per le prove strutturate di lingua italiana, si provvederà alla redazione di una specifica prova di italiano per gli studenti di lingua non italiana;
10. - sviluppare le altre iniziative commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell’Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. Le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.
Gli esiti delle attività svolte per perseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva, nonché delle iniziative commissionate dalle Direzioni generali del Ministero, dovranno essere oggetto di apposite relazioni. Tali relazioni, nel caso in cui la realizzazione non sia conclusa nel periodo di riferimento, dovranno evidenziare i motivi della parziale realizzazione e le attività da svolgere fino al completamento delle stesse.
Ai fini della programmazione delle attività coerenti con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 1399/3 del bilancio di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno finanziario 2008, quelle stabilite in applicazione dell’art. 2, comma 427, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché eventuali altri finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coincidenti con i compiti istituzionali dell’INVALSI.
La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
Registrata dalla Corte dei Conti il 2 ottobre 2008, reg. 5 fg. 269