Il 26 giugno, 61 insegnanti (infanzia –elementare-media) del Collegio docenti IC di Concorezzo, hanno sottoscritto questo documento contro il disegno di legge Aprea .
Al Collegio dei docenti
Alla dirigente scolastica
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alle componenti del Consiglio di Istituto
Per trasmissione gerarchica agli Organismi superiori
Le insegnanti sottoscritte venute a conoscenza del Disegno di Legge Aprea (n.953 "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti", presentato in Commissione alla Camera) in questo periodo in discussione presso le sedi parlamentari
esprimono forte preoccupazione per le conseguenze che l’approvazione di questa legge potrebbe apportare alla scuola statale in tutti i suoi ordini.
Di seguito si elencano i motivi principali di dissenso.
Art.5 il Consiglio di amministrazione
Ha compiti di indirizzo generale dell’attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento,
comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi
membri;
b) approva il piano dell’offerta formativa;
c) approva il programma annuale delle attività;
d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione
e il funzionamento dell’istituzione scolastica […]
e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione
Art.6 Composizione del Consiglio di Amministrazione
E’ composto da un numero non superiore a 11 membri, di
cui:
Il dirigente (di diritto)
Il DSGA (senza diritto di voto)
Almeno un genitore
Almeno un docente
Uno studente (per secondarie di secondo grado)
Rappresentanti degli enti locali
Esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale
Il disegno di legge prevede che il Consiglio di Istituto venga sostituito dal Consiglio di Amministrazione con una riduzione significativa della rappresentanza dei docenti e dei genitori, l’eliminazione della componente ATA a favore di una presenza maggioritaria di persone che provengono da enti esterni alla scuola (EE.LL – associazioni professionali, culturali e finanziatori privati…)
Questo cambiamento, a nostro parere, potrebbe influire negativamente sull’impostazione e conduzione stessa della vita scolastica , modificando le linee guida che caratterizzano l’intervento educativo da anni perseguito dalla nostra scuola con le finalità e gli obiettivi previsti nel POF.
Art. 2 comma 1-2
n 1. Ogni istituzione scolastica può […] costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere partner che ne sostengano l’attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e a innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell’istituzione scolastica.
n 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Si ritiene indispensabile che i finanziamenti per il funzionamento della scuola statale continuino ad essere erogati dallo Stato in misura equivalente ai bisogni della scuola stessa per poter garantire uguaglianza di opportunità formative su tutto il territorio nazionale, come peraltro sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art.3).
Art.17 – c.6 La Commissione di valutazione
n E’ presieduta dal dirigente
n Tre docenti esperti eletti all’interno della medesima istituzione scolastica
n Un rappresentante designato a livello regionale dall’organismo tecnico rappresentativo della funzione docente
La commissione e` rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
Art.17 c. 9. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalita` per il coordinamento delle procedure selettive
espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare
sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche
premesso che le insegnanti concordano sulla necessità/opportunità di una valutazione della qualità dell' offerta formativa e del loro operato , ritengono altresì che quanto espresso nell'articolo sopracitato comporti il rischio di una valutazione soprattutto quantitativa e riduttiva di una professionalità, che, invece, si basa sulla complessità delle relazioni umane.
CAPO III - Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti
art.17 c.1 Docente iniziale -Docente ordinario -Docente esperto
art.17-c. 4 «Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente»
Le insegnanti sottoscritte ritengono inoltre che la modifica dello stato giuridico dei docenti con l’obiettivo di differenziare carriera e retribuzione a parità di contratto, non abbia ricadute reali sulla qualità del lavoro dell’insegnante ma al contrario condizioni da una parte l’ intervento didattico finalizzandolo alla progressione della carriera e dall’altra inserisca elementi di inutili competizioni all’interno del collegio .
Chiediamo quindi al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto di esprimersi in merito e di inoltrare copia di questo documento agli organismi superiori affinchè possano considerare le osservazione utili ai fini di un’auspicabile modifica del disegno di legge stesso.
Concorezzo, 26 giugno 2009