Il "bidone" del contratto di disponibilità
Mano a mano che si passa dalla propaganda alla
sostanza, emergono con chiarezza i contorni di questo grande bidone che è
il "contratto di diponibilità" per i precari.
Finalmente pubblicato il testo dell'art. 16 del decreto Ronchi, in cui è
inserito il provvedimento in oggetto.
Ebbene il Decreto Ronchi contiene tutta una serie di norme per "salvare"
l'Italia da infrazioni e sentenze della Corte di Giustizia Europea e all'art.
16 (Modifiche all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 –
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05), al comma 1 viene inserito un cavillo
giuridico per inficiare una possibile estensione della sentenza C. 307/05.
Ricordo che tale sentenza destò scalpore un paio di anni fa, in quanto
condannò lo Stato spagnolo, su ricorso di una lavoratrice precaria
della sanità, che rivendicava gli scatti di anzianità, al pari
dei lavoratori a tempo indeterminato.
Sulla base di questa sentenza, sono state attivate numerose cause del lavoro
per far riconoscere anche ai lavoratori precari della scuola il diritto a
percepire gli scatti di anzianità.
Ricordo che i precari della scuola percepiscono mediamente, annualmente, circa
8.000/9.000 euro lordi in meno dei lavoratori a tempo indeterminato, per gli
stipendi estivi ai più non pagati, ma anche e soprattutto per gli scatti
di anzianità non percepiti.
Questo sfruttamento dei precari rappresenta la vera causa dell'alto numero
di precari nella scuola; altro che le balle della Gelmini e di tutti i suoi
precedessori, sulle graduatorie che non funzionanano, sui concorsi che non
vengono banditi o che sono stati banditi a posti zero.
Da segnalare inoltre, al comma 4, che il punteggio pieno di 12 punti per l'anno
scolastico 2009-10 sarà assegnato solo ai titolari di "contratti
di disponibilità" che parteciperanno alle attività previste
al comma 3, definite da accordi con le Regioni.
Quindi i precari delle Regioni che non attiveranno nulla non avranno punteggio.
Come pure i precari che giustamente si rifiuteranno di partecipare a discutibili
corsi di formazione regionale - organizzati fondamentalmente solo per dare
soldi ad Atenei, SSIS od Agenzie varie.
Sotto il testo integrale dell'art. 16
Stefano Micheletti, Venezia
ART. 16
(Modifiche all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124 – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
europee del 13 settembre 2007
(causa C. 307/05)
1. All’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.”
2. Limitatamente all’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell’indennità di disoccupazione.
4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.