L’ASSEMBLEA SINDACALE DEI DOCENTI
DEL LICEO N.COPERNICO RIUNITASI IL 15 APRILE 2011
CONSIDERATO CHE
-non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI
nelle scuole italiane;
-la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non
può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze
del Collegio docenti;
-l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare
il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento
dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
-una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione,
che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa
autorità che l'ha emanata -il contratto nazionale di lavoro non
prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente;
-il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire
alle prove Invalsi poiché tale
decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti
e nella disponibilità delle/dei
singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
-il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra
i quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio)
nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
-l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche
ed autonomo, con propria funzione
istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente,
ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio ;
-tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo
non professionalmente
riconosciuto;
-nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, in
particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti,
che non dovrebbero
essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così
tempo ed energie allo studio per il
raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
CONSIDERATO INOLTRE CHE NEL MERITO LE PROVE INVALSI
- rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti;
sono uno strumento per la valutazione
e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente
le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione critica;
-sono uno strumento solo apparentemente oggettivo ,veicolano una cultura
frantumata e nozionistica
provocano ansia e impediscono agli studenti di elaborare un pensiero autonomo,
di contestualizzare, di
chiarire e approfondire;
-risultano avulse rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole
(il modello uguale per tutto il territorio
nazionale non può prevedere percorsi particolari);
-sono del tutto estranee alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione,
né contesto, importati dai
paesi anglosassoni che stanno, peraltro, cercando invece di liberarsene;
-diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti; rischiano di
fornire un quadro distorto della
realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire
sulla carriera e sulla dignità professionale degli
insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
-spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe,
piegandola invece all’addestramento omologato e pedissequo ai quiz
-vengono proposte in una fase di politica scolastica caratterizzata da
reiterate iniziative ministeriali volte
a peggiorare l’offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche
di risparmio economico, e appaiono
come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità
del peggioramento dei risultati
ottenuti;
DELIBERA LA PROPRIA INDISPONIBILITA’ A COLLABORARE IN ALCUN MODO
ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI E PROPONE TALE INDICAZIONE A
TUTTO IL COLLEGIO DEI DOCENTI
|
Il Collegio dei docenti dell'I.I.S.
A. Prever, riunito il giorno 3 maggio 2011
CONSIDERATO
Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
dell’organizzazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da
parte del personale docente;
Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo
tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra
quelli della funzione docente;
Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche
ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può
avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua
funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio
Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro
aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, nel mese di maggio, momento particolarmente
impegnativo per gli studenti;
In generale i docenti dell’Istituto Prever considerano inaccettabile
qualsiasi richiesta che costituisca un ulteriore aggravio di impegno in
una fase in cui la scuola pubblica e gli Istituti professionali in particolare
sono oggetto di tagli sul personale e sulle risorse.
DELIBERA
pertanto la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo
svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.
|
L’Assemblea Sindacale dell’ITIS
“G.B. Pininfarina” riunita in orario
di servizio il 4/5/2011
tenuto conto
- che l’introduzione delle prove Invalsi nelle secondarie superiori
mette in evidenzia una serie di aspetti fortemente critici nel merito
e nel metodo della rilevazione,
ritiene
- che di fatto queste metodiche spingano i docenti a modificare la propria
programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, subordinando
il percorso formativo
all’addestramento ai test (tesi supportata dal fiorire di proposte
editoriali finalizzate alla sua
preparazione) e sacrificando la pluralità degli aspetti educativi
e didattici per l’inevitabile condizionamento delle scelte educative
e professionali dei docenti;
- che i test non siano uno strumento di valutazione degli apprendimenti
mirato alla individuazione delle scuole che necessitano di maggiori risorse
per recuperare i disagi;
- che il pericoloso uso dei risultati delle prove crei un’assurda
competizione fra scuole statali, con un ndebolimento dell’aspetto
di equità nell’offerta formativa e del servizio pubblico;
- che questi interventi operano nei fatti un collegamento fra i risultati
delle rilevazioni degli apprendimenti e la valutazione della qualità
dell’insegnamento, con l’introduzione ipotetica di un
effetto premiale sui docenti;
- che la politica di finanziamento del ministero non intenda (come finora
non ha mai fatto) perequare le varie realtà, soprattutto quando
la campagna mediatica e la vicenda sul merito mostrano la chiara intenzione
di allargare il gap tra le istituzioni scolastiche con lo stesso meccanismo
premiale degli atenei virtuosi appena introdotto dalla riforma universitaria;
esprime
- per questi motivi una valutazione negativa dei test Invalsi che vengono
proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate
iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta formativa e
finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, che ribaltano
unicamente sui docenti e sugli studenti le responsabilità del peggioramento
dei risultati
ottenuti;
preso quindi atto che
- secondo il CCNL in vigore non esiste alcun obbligo contrattuale, né
tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente, che
vincoli gli insegnanti ad assistere gli studenti durante le prove, a distribuire
i questionari o a correggerli; nessun obbligo in tal senso risulta anche
dal D. L.vo n° 297/1994, mentre il D. L.vo n° 29/1993 fa espressamente
divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi
non compresi nei compiti e doveri di ufficio specificatamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative;
- che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni
scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto
non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio;
l’Assemblea sindacale dichiara
la non disponibilità alla collaborazione per lo svolgimento delle
prove Invalsi per l’anno scolastico 2010/2011 ed invita tutti i
docenti coinvolti ad operare tale scelta.
Mozione approvata all’unanimità con due astenuti
|
Il Collegio docenti del Liceo Scientifico Sbordone
riunito il giorno 20 aprile 2011 dopo aver dato una valutazione negativa
della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle
seguenti motivazioni:
- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati
non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole
(il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere
percorsi particolari);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna
mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno
cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”,
nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità
professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
- il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento,
uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più
tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi
e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
- spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
CONSIDERATO CHE
non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non
può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze
del Collegio docenti;
l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare
il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito,
in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno
della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e
non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce
che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione
di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia
normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali
di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni
derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua
di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che
la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati,
ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo
il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto
illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la
interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato
sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la
(interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto
emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo
né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire
alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva
competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei
singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra
i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per l’anno scolastico 2010/2011.
MOZIONE APPROVATA A LARGHIISSIMA MAGGIORANZA
|
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 73
CIRCOLO DI NAPOLI
Le scuole che conosciamo sono una moltitudine di comunità vive,
ciascuna con la suastoria, la sua ricerca pedagogica, i suoi dubbi e difficoltà.
Le prove INVALSI mostrano una totale noncuranza delle esperienze e delle
specificitàdelle scuole. avanziamo comunque delle riserve sulla
metodologia sottesa a queste provee sui metodi con cui esse vengono proposte:
ci sembra che svalutino l’organizzazionedella didattica che era
finora prerogativa del Collegio dei Docenti, oltre che limitare lalibertà
di insegnamento di ogni insegnante.
In attesa che il Ministero metta in atto un’azione di valutazione
generale che rispetti lericerche pedagogiche delle scuole e tenga conto
delle istanze che partono dalla base,
rifiutiamo le prove INVALSI per i seguenti motivi:
• L’approccio didattico delle prove è di stampo anglosassone,
è molto diverso da quello della nostra scuola, specialmente da
quello della scuola primaria: noi
privilegiamo un approccio molto attento ai bambini, teniamo conto del
loro universo sociale, culturale, affettivo. L’INVALSI propone una
prova oggettiva, asettica che annulla di colpo la soggettività
non solo dell’alunno, ma anche dell’insegnante, e la relazione
intersoggettiva che per noi è basilare di ogni rapporto pedagogico;
• È chiaro che il risultato delle prove non valuta gli alunni,
ma l’insegnante. Non vogliamo sottrarci alla valutazione (le prove
di verifica che approntiamo hanno appunto questo valore), ma a nostro
parere le INVALSI non misurano né la buona didattica né
il buon insegnante , in quanto il buon insegnante è colui che,
rispettando i tempi e le attitudini degli alunni, riesce ad appassionarli
all’apprendimento, li coinvolge e li motiva alla scoperta di nuove
conoscenze.
• Le prove INVALSI alterano le discipline: l’insegnamento
della lettura si basa sul rispetto dei tempi dei bambini, sul motivarli
al leggere come attività significativa epiacevole mentre invece
nella prova di seconda della scuola primaria l’INVALSI richiede
prestazioni sulla lettura misurabili in quantità di parole lette
a tempo!
Esattamente il contrario di quello che comunichiamo ai bambini (Non avere
fretta… Leggi con calma).
•Le modalità di somministrazione delle prove provocano nei
bambini stress o quanto meno disorientamento e producono frustrazione
e avvilimento proprio inquei bambini che ci siamo impegnati a sostenere
e incoraggiare in un percorso di apprendimento personale.
• Tale sistema di valutazione risulta incoerente rispetto agli
elementi fondanti (metodologie,strategie, scelte di contenuti ) sia delle
nostre programmazionididattiche sia di tutto l’impianto del nostro
POF. Risultano avulse rispetto alle progettazioni delle varie scuole poiché
prevedono un modello uguale su tutto il territorio nazionale.
•Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz.
Premesso che il Collegio dei Docenti già si è espresso
negativamente , nella delibera del 18/04/2005. Che dopo averle somministrate
nell’anno scolastico 2009/2010, ha ritenuto opportuno nella seduta
del 18/01/2011 esprimere ulteriori riflessioni negative in merito alleprove
svolte
CONSIDERATO inoltre
•Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove
INVALSI nelle scuole italiane, tranne che per le classi terminali di scuola
media;
•Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è
fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme
che regolano le competenze del Collegio docenti;
•Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce
“competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico;
in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di
funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita
… nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento
complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto
agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportunemisure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
•Che l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'eserciziodella autonomia didattica le istituzioni
scolastiche.....individuano inoltre le modalità e i criteri divalutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione.
Che la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 /11/2007 ha sancito,
in modo definitivo cheuna circolare ha natura di atto meramente interno
della pubblica amministrazione, che esprimeun parere e non vincola la
stessa autorità che l’ha emanata ,ribadisce che ogni circolare
non puòessere annoverata fra gli atti generali di imposizione.
Che il Contratto Nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo
tipo per gliinsegnanti,né tra gli obblighi di servizio, né
nella funzione docente, né lo prevede la Contrattazioned’Istituto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 73 CIRCOLO DI NAPOLI
Delibera
la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per
l’anno scolastico 2010/2011.
|
Il Collegio docenti del Liceo Artistico
Statale “Michelangelo Guggenheim”
di Venezia,
riunito il giorno 6 aprile 2011
CONSIDERATO CHE
non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI
nelle scuole italiane;
la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli
studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali
e paritarie”) non è fonte di
diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che
regolano le competenze del
Collegio docenti;
••l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla
scuola conferisce “competenza generale”
al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha
“potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”,
che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a); “valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede
che “nell'esercizio
della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre
le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale
ed i criteri per
la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli
obiettivi prefissati”;
•la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito,
in modo definitivo, che una
circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione,
che esprime
esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa
autorità che l'ha emanata né
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato
di disattenderla;
•il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo
tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente,
mentre prevede che il Piano
annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro,
è deliberato dal Collegio dei
docenti” (art. 28 comma 4);
•il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i
quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio)
nel rispetto delle competenze
degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
•nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli
insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti
e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione
critica;
delibera
la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per
l’anno
scolastico 2010/2011
Invita il Dirigente Scolastico a trasmettere la presente delibera al
Ministero p.i. e agli Uffici
scolastici provinciale e regionale.
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ |
Il Collegio docenti del Liceo Artistico
“Passaglia” di Lucca, riunito il giorno
28 aprile
CONSIDERATO CHE
non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non
può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze
del Collegio docenti;
• l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare
il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
•la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito,
in modo definitivo,
che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione,
che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa
autorità che l'ha emanata.;
ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto
(di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta
alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra
gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè
contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere
considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la
sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che
per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere
ritenuto illegittimo "per
violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta
nella circolare è errata, l'atto
emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece,
la (interpretazione contenuta
nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo
per violazione di legge. ;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione
docente;
• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri
(tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
PER I MOTIVI SURRICHIAMATI IL COLLEGIO delibera la NON ADESIONE E LA NON
COLLABORAZIONE DEI DOCENTI alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per
l’anno scolastico 2010/2011.•
APPROVATO CON 80 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI E 7 ASTENUTI |
TESTO della MOZIONE DELIBERATA DAL COLL.
DOC. del 1° Circ. DIDAT. di CIRIÈ
(TO) sulle PROVE INVALSI 2010/2011
Il Collegio dei Docenti del 1° Circolo Didattico di Ciriè,
riunito in data 6 aprile 2011, presso i locali del plesso “Beppe
Fenoglio”,
considerato che:
- la legge 28 marzo 2003 n.53 ("Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale"), all’art.3
individua come titolare dell’effettuazione delle prove Invalsi un
soggetto differente dal corpo docente;
- la richiesta alle scuole di somministrare le prove Invalsi da parte
del Ministero viene dunque sollecitata a titolo di collaborazione, riconoscendo
implicitamente la distinzione tra obbligatorietà delle prove (a
carico dell’Invalsi) e facoltatività dei docenti a collaborare
per la loro somministrazione (C.m. 86/2009, Nota Miur 30/12/2010);
- la successiva normativa sulla valutazione dei docenti (D. Leg 150 del
27/10/2009 “Decreto Brunetta” in attuazione della legge 15
del 4/03/2009) introduce modalità di premiazione, per le fasce
a numero chiuso dei meritevoli, che penalizzano fortemente sotto il profilo
professionale, prima ancora che economico, coloro che non vi rientrassero;
guarda con forte preoccupazione al regime di tipologia meritocratica configurato
dal così detto “Decreto Brunetta”, che distruggerebbe
alla radice la struttura della scuola come “comunità di insegnamento/apprendimento”
e scatenerebbe dinamiche altamente conflittuali tra docenti; deplora la
strumentalizzazione dell’Invalsi per tale finalità in netta
contrapposizione a quella assegnatagli dalla Legge.
Per tali ragioni il Collegio dei Docenti del 1° Circolo Didattico
di Ciriè delibera di NON rendersi disponibile alla collaborazione
per la somministrazione delle prove Invalsi per l’anno scolastico
2010/2011.
La mozione è stata approvata con 40 voti favorevoli, 1 voto contrario
e 8 astensioni.
|
Il Collegio dei Docenti del Liceo
Classico "G.M.Dettori" di CAGLIARI
riunitosi in data martedì 12 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE
· non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
· la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tuttigli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto
e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano
le competenze del Collegio docenti;
· l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico su
lla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti
in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante
in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”,
che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente”
(lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
· l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri
per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
· la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito,
in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno
della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e
non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata
né gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è
vietato di
disattenderla;
· il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a
collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi
di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano
annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro,
è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4);
tesi recentemente ribadita anche dagli avvocati dello Stato;
· il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra
i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
· nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica; si pongono al di fuori dell’attività
didattica svolta quotidianamente nelle scuole; non rispondono a nessuna
finalità educativa, né hanno retroazioni positive sul processo
di insegnamento-apprendimento;
per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti, pur non avendo nulla
contro la valutazione di sistema, se questa ha come obiettivi il miglioramento
dell’istruzione e della propria funzione, delibera la NON ADESIONE
e la NON COLLABORAZIONE dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti
INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
(delibera approvata a maggioranza
con 40 favorevoli 3 contrari e 9 astenuti) |
Primo Circ. DID.
PIETRO MAFFI (Roma)
DELIB ERA del Collegio Docenti PRIMARIA n 7 del 5 aprile 2011
Considerato che:
1. Non esiste alcuna norma che sancisca per gli insegnanti l’obbligatorietà
di somministrazione di prove di valutazione predisposte da soggetti esterni
al Collegio e ai team-docenti e , nello specifico, delle prove che l’INVALSI
elabora per effetto del dettato istitutivo, di cui all’art 3 comma
1 lettera b della Legge 28 marzo 2003 n 53
2. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non prevede oneri e obblighi
di servizio relativi alla procedura di somministrazione delle prove INVALSI
, alle cui fasi i docenti possono partecipare solo in forma volontaria,
senza oneri per istituzione scolastica nella quale prestano servizio, come
del resto si evince dal richiamo alla semplice collaborazione (nota Miur
30 dicembre 2010, AOODPR/USC 3013, al 7° capoverso), volontà
da intendersi non coercibile ed eventualmente manifestata in comportamenti
non ostacolanti
3. L’avverbio obbligatoriamente inserito nella locuzione del 7°
capoverso della nota in parola si riferisce ai destinatari delle prove a
cura dell’INVALSI e agli obblighi del suddetto istituto , come risulta
inequivocabile da quanto affermato nel 3°comma della medesima nota
4. Fra le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Collegio Docenti,
e nello specifico dal DPR 275/99 all’art 4 comma 4, è precisato
che questo organismo esercita la propria sovranità sui criteri generali
di valutazione degli apprendimenti
5. La valutazione degli apprendimenti è azione tipica della funzione
docente il cui esercizio avviene in base ai principi del P.O.F. di Istituto
e ai criteri contingenti e tipici dei contesti di insegnamento/apprendimento
6. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di adottare i provvedimenti
che gli competono, ma sta nella disponibilità alla collaborazione
richiamata da parte dei docenti , aderire alla procedura di somministrazione
dei test INVALSI
7. Il Consiglio di Circolo con delibera del 10 febbraio 2011 n. 9 ha espresso
un parere nel quale si rileva la mancanza di congruenza pedagogico-didattica
delle prove INVALSI con i presupposti sulla valutazione inseriti nel P.O.F.
di Istituto
IL COLLEGIO DOCENTI del Primo Circolo Didattico di Roma, riunito in seduta
plenaria, il 5/04/ 2011, i cui membri hanno espresso il proprio voto con
chiamata nominativa,
DELIBERA , a maggioranza dei presenti la non adesione alla procedura di
rilevazione degli apprendimenti a cura dell’INVALSI, anche nei termini
della collaborazione attiva. Vengono tutelati come gruppi minoritari i docenti
che a titolo volontario e gratuito hanno mostrato esplicita volontà
di partecipare in forma attiva alla rilevazione (somministrazione e correzione
delle prove) a cura dell’INVALSI.
|
Il Collegio dei Docenti dell’ITCG
“E. Mattei” di Decimomannu (CA) riunito
in data 11 aprile 2011 con 86 presenti
CONSIDERATO CHE
- non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie”)
non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare
le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola
conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo
didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia
di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita
… nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun
docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti
e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
-l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede
che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto
agli obiettivi prefissati”;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo
definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della
pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola
addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di
disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione
docente, mentre prevede
che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni
di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28,
comma 4);
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle
competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
per i MOTIVI surrichiamati il Collegio dei Docenti
delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti
alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico
2010/2011
voti a favore: 75 - voti contrari: 3 - astenuti: 8 |
Il Collegio dei Docenti dell’ITAS
"Deledda" di CAGLIARI riunitosi
in data martedì 14 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE · non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; ·
la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e
non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le
competenze del Collegio docenti; · l’art. 7 comma 2, Dlgs
n° 297/1994 - Testo unico su lla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il
collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d); ·
l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che
“nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto
agli obiettivi prefissati”; · la sentenza della Corte di
Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare
ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che
esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la
stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente
sotto ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla; ·
il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle
attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato
dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4); tesi recentemente ribadita
anche dagli
avvocati dello Stato; · il Dirigente Scolastico deve esercitare
i propri poteri (tra i quali non rientra
l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole
del Collegio) nel
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs
n°
165/2001); · nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo
di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione
e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente
le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica; si pongono
al di fuori dell’attività didattica svolta quotidianamente
nelle scuole; non rispondono a nessuna finalità educativa, né
hanno retroazioni positive sul processo di insegnamento-apprendimento;
per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti, pur non avendo nulla
contro la valutazione di sistema, se questa ha come obiettivi il miglioramento
dell’istruzione e della propria funzione, delibera la NON ADESIONE
e la NON COLLABORAZIONE dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti
INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
(approvato all'unanimità con 48 voti a favore e 5 astenuti) |
Il Collegio dei docenti dell'Istituto d'Istruzione
Superiore Michelangelo di Forte dei Marmi (Liceo scientifico
+ Ipia) nella riunione del 14 marzo 2011 ha votato a maggioranza la non
collaborazione per la somministrazione dei test invalsi, in quanto costituiscono
il primo passo per la valutazione dei docenti e perché riducono l'apprendimento
a un mero processo di addestramento allo svolgimento di test .
Votanti 44, favorevoli 30, contrari 8, astenuti 6 .
La DS si è riservata comunque di effettuare le prove ricorrendo
eventualmente a personale esterno.
A cura delle RSU: Rita Corsi – Lucia Franceschi |
Documento/Mozione del Collegio dei Docenti
del Liceo Artistico di Treviso
per autotutela e rifiuto della partecipazione ai test Invalsi
Considerato:
1. che non esiste alcuna norma che sancisca l’obbligatoriet`a per
gli insegnanti di somministrazione di prove di valutazione predisposte
da soggetti esterni al Collegio e agli organi collegiali competenti, nello
specifico, delle prove che l’INVALSI elabora per effetto del dettato
istitutivo di cui all’art. 3 comma 1 lettera b della Legge 28 marzo
2003 n. 53;
2. che il CCNL non prevede oneri e obblighi di servizio relativi alla
procedura di somministrazione delle prove INVALSI , alle cui fasi i docenti
possono partecipare solo in forma volontaria e senza oneri per istituzione
scolastica nella quale prestano servizio, come del resto si evince dal
richiamo alla semplice collaborazione (nota Miur 30 dicembre 2010, AOODPR/USC
3013, al 7 ? capoverso), da intendersi dunque non coercibile ed eventualmente
manifestata in comportamenti non ostacolanti;
3. che l’avverbio “obbligatoriamente” inserito nella
locuzione del 7 capoverso della nota in parola si riferisce ai destinatari
delle prove a cura dell’INVALSI e dunque agli obblighi del suddetto
istituto, come risulta inequivocabile da quanto affermato nel 3 °
comma della medesima nota;
4. che fra le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Collegio
dei Docenti, e nello specifico dal DPR 275/99 all’art. 4 comma 4,
`e specificato che l’organismo esercita la propria sovranit`a sui
criteri di valutazione degli apprendimenti;
5. che la valutazione degli apprendimenti `e azione tipica della funzione
docente il cui esercizio avviene in base ai principi del P.O.F. di istituto
e ai criteri contingenti e tipici dei contesti di insegnamento/apprendimento;
6. che il Dirigente Scolastico ha facolt`a di adottare i provvedimenti
che gli competono, ma che sta nella disponibilit`a alla collaborazione
richiamata da parte dei docenti aderire alla procedura di somministrazione
dei test INVALSI;
7. che il Collegio dei Docenti rileva la non congruenza pedagogico-didattica
delle prove INVALSI con i presupposti sulla valutazione inseriti nel P.O.F.;
8. che un sistema di valutazione pu`o funzionare solo se ricorrono condizioni
di affidabilit`a e piena autonomia del soggetto valutatore e di ampio
consenso sugli obiettivi, sulle modalit`a, sui parametri da utilizzare
e sull’uso che sar`a fatto della valutazione;
9. che nel caso di INVALSI sembra che vengano a mancare entrambe le condizioni
di cui al precedente capoverso;
10. che la posizione dei Docenti non `e di rifiuto di qualsiasi strumento
valutativo, anzi vi `e la convinzione della necessit`a di criteri guida
comuni che nascano dalla esperienza quotidiana dell’insegnamento
e da una riflessione, per altro da anni ormai maturata nella Scuola;
11. che ci sono obiettivi alti e importanti che come docenti abbiamo:
gustodella ricerca, approfondimento, responsabilità;
12. che suddetti obiettivi difficilmente possono essere misurati seguendo
prescrizioni operative di sedicenti esperti lontani dalla pratica scolastica
quotidiana, come dalla relazione umana e cognitiva con gli studenti;
13. che sul tema della valutazione degli apprendimenti `e necessario
che siapra un serio confronto che coinvolga davvero tutte le componenti
dellascuola e che quindi tenga conto della complessit`a e della pluralit`a
di aspetti che l’atto valutativo implica;
il COLLEGIO DEI DOCENTI del Liceo Artistico Statale di Treviso riunito
il 7 aprile 2011, alla luce delle esposte considerazioni di tipo didattico
e culturale,
CHIEDE
al MIUR di sospendere per il corrente anno le prove in attesa di una
revisione complessiva della materia e comunque demanda all’INVALSI
la somministrazione delle prove agli studenti.
Treviso, 7 aprile 2011 |
Il Collegio dei Docenti del Liceo
Scienze Umane e Linguistico “E. D’Arborea”
di Cagliari
riunitosi in data Mercoledì 6 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE • non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; •
la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e
non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le
competenze del Collegio docenti; • l’art. 7 comma 2, Dlgs
n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il
collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d); •
l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che
“nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto
agli obiettivi prefissati”; • la sentenza della Corte di
Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare
ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che
esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la
stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente
sotto ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla; •
il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle
attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato
dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4); • il Dirigente
Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione
ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio)
nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del
DLgs n° 165/2001); • nel merito, le prove Invalsi rispondono
ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento
per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole;
non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione
critica;
per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti
delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti
alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico
2010/2011
Voti favorevoli 45 Voti contrari 41 Astenuti 6
|
Collegio dei Docenti del Liceo
Scientifico G.Galilei di Potenza,
riunitosi il 28 marzo
Premesso che le prove INVALSI
sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati
non possono che rilevare parzialità inficianti);
· veicolano una cultura frantumata e nozionistica ;
CONSIDERATO CHE
a.. non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
b.. la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 ("la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie") non è fonte di diritto
e non può quindi
in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio
docenti e gli obblighi di servizio delle/degli insegnanti;
c.. che le prove INVALSI non hanno nulla a che vedere con la certificazione
delle competenze materia che attiene all'Istituzione scolatica, infatti,
l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 -Regolamento Autonomia- prevede che "nell'esercizio
della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre
le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati";
d.. il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale
delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28, comma 4);
e.. Che tutte le attività connesse con le prove sarebbero lavoro
aggiuntivo non professionalmente riconosciuto.
Per i MOTIVI surrichiamati il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico
G.Galilei di Potenza, riunitosi il 28 marzo 2011,
delibera a maggioranza la NON COLLABORAZIONE dei docenti allo svolgimento
delle prove INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011. |
Collegio dei Docenti del Liceo
Scientifico “Mariano IV d'Arborea” di Oristano
riunito in data 05/04/2011
CONSIDERATO CHE • non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; •
la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente
tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche,
statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può
quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del
Collegio docenti; • l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo
unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio
docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere
deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”,
che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica” (lett. d); • l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999
- Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia
didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità
e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale
ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”; •
la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo
definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della
pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola
addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di
disattenderla; • il contratto nazionale di lavoro non prevede
alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né
tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede
che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni
di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28
comma 4); • il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri
(tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001); • nel merito,
le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti;
sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti
e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione critica;
approva la mozione di NON ADESIONE E NON COLLABORAZIONE dei docenti alla
rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
voti a favore 33
voti contrari 23
astenuti 4 |
Il Collegio docenti dell’Istituto
Comprensivo di Budoni (OT) riunito il giorno 23 marzo
2011
CONSIDERATO CHE
- non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della
somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può
quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del
Collegio docenti;
- l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il
collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ; “ valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
- la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito,
in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno
della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non
vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce
che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione
di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia
normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali
di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni
derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua
di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che
la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai
quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento
concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per
violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta
nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè
conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare
è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione
di legge. ;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo
né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
- il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire
alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva
competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei
singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
- il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra
i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza
il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi
Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE e la NON collaborazione dei docenti alla rilevazione
degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.
APPROVATA CON 35 VOTI FAVOREVOLI,
6 ASTENUTI, 3 CONTRARI COMPRESA LA D.S. |
Il Collegio dei docenti del Sesto
Circolo di Lucca, riunito il 29 marzo 2011 nella sede della
Scuola Primaria di San Vito approva la seguente delibera:
presenti 67
favorevoli 57
astenuti 6
contrari 3
Facendo riferimento:
al documento controfirmato dalla grande maggioranza dei docenti ad inizio
anno che inseriva tra le varie iniziative di protesta la non adesione
alla somministrazione delle prove Invalsi nella nostra istituzione scolastica;
Premettendo:
- che l'unica prova obbligatoria è quella disposta dalla legge
176/07 per gli alunni delle classi terze della scuola media di 1°
grado, da svolgersi all’interno dell’esame di Stato, e che,
per quanto riguarda lo svolgimento nelle altre classi, l'allegato tecnico
alla C.M. prot. n. 3813/2010 individua negli insegnanti di classe coloro
che dovranno compilare le schede-risposta e, che nella stessa circolare
si parla di collaborazione da parte dei docenti dell'istituzione scolastica
per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'INVALSI. Si
evidenzia inoltre che nessuna disposizione normativa attribuisce all’INVALSI
un potere d’intervento sulle istituzioni scolastiche o sui docenti.
Pertanto gli obblighi di lavoro del personale docente sono disciplinati
dall'art. 28 e dall'art. 29 del CCNL attualmente in vigore. In particolare,
il contratto al comma 3 dell'art.28 dispone che: <<…. gli
obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle
esigenze come indicato al comma 2.>>. Comma 2 che dispone: <<
Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi
delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività
didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità
previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59
del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello
stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuali.>>.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: << Gli obblighi
di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
>> Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle proposte degli organi collegiali, il piano
annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente,
che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato
dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione
didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel
corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di
tale piano è data informazione alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi
dell’art. 7 del vigente CCNL 29/11/2007;
- che per quanto riguarda la valutazione questa rientra tra le attività
obbligatorie se si tratta della valutazione correlata alle attività
didattiche, ma non vi rientra se si tratta della valutazione di
sistema dell’Invalsi;
- che i docenti eventualmente utilizzati per la somministrazione e la
correzione dei test devono essere retribuiti, secondo quanto concordato
in sede di contrattazione interna d’istituto, tenendo conto che
l'art. 88 comma 2 lettera “J” del CCNL 29/11/2007, consente
di utilizzare il FIS per: "particolari impegni connessi alla valutazione
degli alunni ". Infatti, i carichi di lavoro connessi a tali operazioni
sono rilevanti e non possono configurarsi come “attività
ordinaria”. Va considerato in tal senso che il FIS ha già
avuto una ripartizione e che le attività e le funzioni che verranno
retribuite hanno subito una drastica riduzione per l’esiguità
della cifra disponibile.
Considerando:
- che la valutazione è un processo necessario e doveroso che dovrebbe
caratterizzarsi in funzione del miglioramento complessivo dell’offerta
formativa, fino al suo declinarsi nei processi di apprendimento/insegnamento
più efficienti ed efficaci, per stimolare gli interventi innovativi
necessari a realizzare le finalità della scuola, essere partecipato
e condiviso attraverso il coinvolgimento di molti soggetti: dai decisori
politici ai dirigenti, ai docenti, al personale ATA. Purtroppo gli interventi
del MIUR, in materia di valutazione vanno verso un orientamento diverso:
non rispondono ai bisogni educativi e formativi degli alunni; svalorizzano
l’operato delle scuole; avviliscono la professionalità di
coloro che a scuola lavorano. Le prove INVALSI per rilevazione nazionale
degli apprendimenti si collocano in questo contesto in cui il clima politico
nei confronti della scuola pubblica e, in più in generale, del
pubblico impiego, non è dei migliori.
- D'altro canto, un’idea, esecutiva e impiegatizia dei docenti,
ormai incombe, soprattutto dopo l’entrata in vigore del DLgs. n.
150/2009 di “riforma” del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego. In questa situazione anche l’elaborazione dei risultati
delle prove assegnate agli alunni, che potrebbe (e dovrebbe!) attivare
percorsi di valutazione, autovalutazione, miglioramento dei processi di
insegnamento apprendimento e dell’offerta formativa, rischia di
risolversi invece in una torsione verso il “teaching for test”
.
- A tutto ciò si aggiunge che nella legge c.d. “Milleproroghe”
(legge n. 10/2011) pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio, è
stato deciso in modo unilaterale, senza nessun confronto, chi valuterà
il sistema scolastico e i dirigenti. Il sistema di valutazione prevede
il coinvolgimento di tre soggetti: l’INDIRE (con compiti di sostegno
ai processi di innovazione educativa e formazione in servizio dei docenti);
l’INVALSI (con compiti di prove di valutazione degli apprendimenti
per tutti gli ordini di scuola); gli ispettori (con il compito di valutare
scuole e dirigenti scolastici). Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della Legge saranno definiti gli specifici i regolamenti ministeriali.
DELIBERA
LA NON ADESIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE E LA NON COLLABORAZIONE ALLA CORREZIONE
DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI INTERESSATE DELLE SCUOLE DEL NOSTRO
CIRCOLO DIDATTICO PER L'ANNO 2010/2011 |
Collegio dei Docenti del Liceo
Scientifico "G. Galilei" di POTENZA
ha deliberato in data 28 marzo 2011 di non
collaborare allo svolgimento delle prove INVALSI 2011. |
PROVE INVALSI: TESTO di DELIBERA DEL COLLEGIO
DOCENTI IC di CATTOLICA
Il Collegio dei Docenti Considerato che:
- la legge28 marzo n.53 all’art.3 individua come titolare dell’effettuazione
delle prove Invalsi un soggetto differente dal corpo docente ;
- la richiesta alle scuole di somministrare le prove Invalsi da parte
del Ministero viene dunque sollecitata a titolo di collaborazione riconoscendo
implicitamente la distinzione tra obbligatorietà delle prove (a
carico dell’Invalsi) e facoltatività dei docenti a collaborare
per la loro somministrazione (C.m. 86/2009, Nota Miur 30/12/2010) :
Delibera di NON rendersi disponibile alla collaborazione per la somministrazione
delle prove Invalsi in quanto:
1) la successiva normativa sulla valutazione dei docenti (D.Leg 150 del
27/10/09 “Brunetta” in attuazione della legge 15 del 4/03/09)
introduce modalità di premiazione, per le fasce a numero chiuso
dei meritevoli, che penalizzano fortemente sotto il profilo professionale,
prima ancora che economico, coloro che non vi rientrassero;
2) le prove Invalsi saranno dichiaratamente utilizzate per la valutazione
meritocratica di scuole e docenti, contribuendo all’instaurazione
della tipologia di meritocrazia deleteria di cui al punto 2) (Direttiva
n 74 del 15/09/2008, D.L 213 del 31/10/2009, Proposta Miur di Progetto
sperimentale per la valutazione delle scuole );
Il collegio guarda con forte preoccupazione al regime di merit-pay, configurato
dal “Decreto Brunetta”, che distruggerebbe alla radice la
configurazione della scuola come “comunità di insegnamento/apprendimento”
e scatenerebbe dinamiche altamente conflittuali tra docenti; deplora la
strumentalizzazione dell’Invalsi per tale finalità in netta
contrapposizione a quella assegnatagli dalla Legge.
|
MOZIONE per il RIFIUTO della collaborazione
allo svolgimento delle prove INVALSI
Il Collegio dei docenti dell’IPC “Boselli”
di Torino, riunito il giorno 23 marzo 2011 dopo aver dato
una valutazione negativa dei Test Invalsi che
· sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se
decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
· veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
· provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
· risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie
scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può
prevedere percorsi particolari);
· sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza
alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni
(che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
· diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
· rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”,
nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità
professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
· Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
· Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata
da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta
formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico,
e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti
la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
CONSIDERATO
· Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte
del personale docente;
· Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo
di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né
fra quelli della funzione docente;
· Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni
scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto
non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio
· Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi
lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
· Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo
per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione
ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per
il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
Il Collegio dei Docenti dell’IPC “Boselli” di Torino
DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo
svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011. |
I Docenti dell’ITC
Paradisi – Liceo Allegretti di Vignola, riunitisi
nel Collegio del 4 Marzo 2011
In merito alle prove INVALSI previste nelle classi seconde delle scuole
superiori Ritengono inadeguati e superati i metodi di valutazione INVALSI,
perché i test veicolano conoscenze frammentarie e nozionistiche,
mortificano le diverse intelligenze, risultano avulsi rispetto alle programmazioni
delle scuole autonome, spingono alla standardizzare dell'insegnamento,
inducono i docenti ad alterare la programmazione e le scelte didattiche,
piegandole alle esigenze di un banale addestramento ai quiz ministeriali.
Inoltre, considerato che
la Nota del Ministero del 30 dicembre 2010 sostiene che la valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti, ma le note, così
come le circolari ministeriali, non sono leggi o fonti del diritto, quindi
non possono essere vincolanti (sentenza Corte di Cassazione n.35 del 5
gennaio 2010);
la Nota si limita a citare altri riferimenti legislativi, nessuno dei
quali prevede esplicitamente obblighi per tutti gli studenti e per tutte
le scuole;
in base ai Decreti Delegati e alle leggi sull’Autonomia, spetta
esclusivamente al Collegio dei Docenti
deliberare in merito a tutte le attività didattiche, compresa la
valutazione, ed è compito dei singoli Istituti
decidere riguardo ai tempi, agli orari e ai calendari (D.L. n. 297/94,
art. 7, comma 2 lett. a; D.P.R. n.
275/99, articoli 4, 5 e 6);
il POF del nostro istituto del 2010/11 non prevede alcuna attività
riconducibile all’INVALSI, né per i docenti, né per
gli studenti; quindi le famiglie non sono stati informate in merito al
momento dell’iscrizione;
i primi Collegi dei Docenti dell’anno scolastico 2010/11, ai quali
spetta deliberare la programmazione didattica di tutto l’anno, non
hanno indicato alcuna priorità, né previsto alcuna attività
riconducibile all’INVALSI;
il Piano delle attività del 2010 – 11 non prevede prove di
valutazione INVALSI;
di conseguenza, il Contratto di Istituto del 2010/11 non prevede compensi
del Fondo di istituto per eventuali attività aggiuntive attinenti
l’INVALSI;
il Contratto Nazionale di lavoro non prevede per gli insegnanti alcun
impegno riconducibile all’INVALSI, né tra gli obblighi di
servizio, né nella funzione docente;
nessuna normativa stabilisce che le attività INVALSI sono obbligatorie
per i singoli docenti delle scuole superiori;
Deliberano di non essere disponibili a svolgere alcuna attività
relativa alle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011 |
Il Collegio docenti del liceo
scientifico "Fermi" di Massa
CONSIDERATO CHE • non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; •
la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può
quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del
Collegio docenti; • l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla
scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti
in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante
in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”
, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.” • la sentenza della
Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo,
che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione,
che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa
autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la
sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma
di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa
esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione
in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative
di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme
regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare
nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non
è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento
concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per
violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta
nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo
perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta
nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo
per violazione di legge. ;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione
docente;
• il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di
aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella
esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità
delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire
o meno;
• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri
(tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per l’anno scolastico 2010/2011.
|
Il Collegio Docenti del Circolo
Didattico Maddalena di Genova riunito
il giorno 16 marzo 2011
CONSIDERATO CHE:
- l'art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce
"competenza generale" al Collegio docenti in campo didattico;
in particolare il collegio ha "potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto", che "esercita . nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente"
(lett. a); "valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica" (lett. d);
- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che
"nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati";
-la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo
definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della
pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola
addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato
di disattenderla;
- la Nota Miur del 30 dicembre 2010 sostiene che "la valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie", limitandosi
a citare altri riferimenti legislativi, nessuno dei quali prevede esplicitamente
obblighi per tutti gli studenti e per tutte le scuole;
-né le note ministeriali né le circolari amministrative
possono in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del
Collegio Docenti;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale
delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28 comma 4);
- il POF del nostro istituto del 2010/11 non prevede alcuna attività
riconducibile all’INVALSI, né per i docenti, né per
gli studenti; quindi le famiglie non sono stati informate in merito al
momento dell’iscrizione;
- i primi Collegi dei Docenti dell’anno scolastico 2010/11, ai
quali spetta deliberare la programmazione didattica di tutto l’anno,
non hanno indicato alcuna priorità, né previsto alcuna attività
riconducibile all’INVALSI;
- il Piano delle attività del 2010/11 non prevede prove di valutazione
INVALSI e, di conseguenza, il Contratto di Istituto del 2010/11 non prevede
compensi del Fondo di istituto per eventuali attività aggiuntive
attinenti l’INVALSI;
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali
non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto
favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali
(comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti
INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011 |
Documento del Collegio dei Docenti del
Liceo Classico G.Garibaldi
di Palermo “Al di là dei dubbi normativi
(Nota invece di Circolare ministeriale), al di là della considerazione
che la valutazione degli alunni è propria della funzione docente
e che le delibere in tal senso sono di competenza del Collegio dei Docenti,
alcune osservazioni:
1. è mancata da parte del MIUR una programmazione ed orientamento
verso la certificazione delle competenze, che denota scarsa attenzione e
considerazione verso le scuole che agiscono sul campo;
2. è pervenuta una indicazione ad utilizzare strumenti di un ente,
l’INVALSI, che viene percepito come esterno ed estraneo alla vita
reale della scuola;
3. a fronte di mancati rinnovi contrattuali, blocchi di avanzamento di carriera,
tagli di personale, … viene considerato “normale” che
i Docenti vengano caricati, ancora una volta, di una mole di lavoro di volontariato:
scaricare i test, predisporre le copie, somministrare i test, correggere
i test, inoltrare i risultati. Volontariato perché tutto ciò
non è previsto dal contratto di lavoro e non vi è copertura
finanziaria da parte del MIUR per le scuole, volontariato per far sì
che l’INVALSI assolva il suo obbligo istituzionale, senza peraltro
che siano noti i compensi che ricevono i dipendenti di questo ente.
Per tutto ciò il Collegio dei Docenti esprime parere negativo alla
somministrazione e correzione delle prove INVALSI.”
Approvato a maggioranza nella seduta del 16 Marzo 2011 |
Estratto del verbale del Collegio
docenti dell’ITC “Carrara” di Lucca
del 24. 1. 2011 15. Prove INVALSI
Il D.S. informa che una circolare del Ministero stabilisce la data (10
maggio 2011) in cui si terrà la prova per la rilevazione degli
apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della classe seconda
della scuola secondaria superiore a cura dell’INVALSI. La valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Il prof.Capasso precisa che è obbligatorio per l’INVALSI
fare le prove e non per le scuole. Il regolamento sull’autonomia
dice che è il Collegio a decidere come fare questa valutazione
e non lo decide l’INVALSI. Le prove INVALSI vengono utilizzate per
determinare la posizione stipendiale dei docenti.
Il D.S. ritiene che siano obbligatorie ma non può impedire al Collegio
di esprimere la propria adesione, pur non ritenendosi vincolato.
Il Collegio delibera che nessuno è favorevole alle prove INVALSI.
Alle ore 18.50 la seduta è tolta.o
ore 18.50
La verbalizzantePaola Dell’Osso Il Dirigente Scolastico Ruggiero
Dipace
Proposta di modifica del verbale oggetto di approvazione
nella prossima riunione del Collegio dei docenti
Il prof. Capasso propone di modificare il punto 15 del verbale, sostituendo
il periodo che inizia alla riga 7 con il seguente:
“il Collegio docenti ha competenza generale in campo didattico da
esercitare nel rispetto della libertà insegnamento del singolo
docente costituzionalmente garantita. Infatti, l’art. 7 comma 2
del testo unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo
o dell'istituto .. d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica; …)”.
Il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art.
4 c.4: “Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche … individuano inoltre le modalità e i criteri
di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed
i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
La Nota Miur è in palese contrasto con le norme citate, in quanto
impone al Collegio docenti una specifica tecnica di valutazione dell’andamento
complessivo dell’azione didattica, riducendone quindi arbitrariamente
la discrezionalità e la competenza.
Il prof. Capasso ricorda, infine, che in base alla legge sulla dirigenza
scolastica il DS è vincolato al rispetto delle delibere e delle
competenze degli organi collegiali“
Il prof. Capasso, inoltre, propone di modificare il punto 15 del verbale,
sostituendo l’ultima riga con la seguente:
“Il Collegio delibera all’unanimità di non aderire
alle prove INVALSI” |
Il Collegio docenti dell'Istituto
Comprensivo “Senigallia sud-Belardi”
riunito il giorno 10 marzo 2011
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non
può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze
del Collegio docenti;
• l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare
il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ;
• l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
• la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha
sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente
interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un
parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.;
ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto
(di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta
alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra
gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né
contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere
considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre
la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che
per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere
ritenuto illegittimo "per violazione della circolare".
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione
docente. Agli insegnanti non viene richiesto soltanto di partecipare alla
“somministrazione” delle prove agli alunni ma anche di provvedere
alla correzione di tutte le schede test. Tutto ciò in orario aggiuntivo,
con un oneroso impegno prestato gratuitamente e non riconducibile a nessuna
delle delibere del nostro Collegio dei docenti relative alle attività
didattiche ed al funzionamento generale dell'Istituto.
• il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di
aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella
esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità
delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire
o meno;
• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri
(tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
DELIBERA la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per l’anno scolastico 2010/2011 |
A Genova l'Ist. Primo Levi
ha deliberato di non effetuare le prove invalsi. I colleghi hanno fatto
mettere il punto all'odg, e dopo una breve discussione hanno votato all'unanimità
il rifiuto, che è stato messo a verbale |
A Napoli
Il Collegio docenti dell'ITAS E. di Savoia riunito
il giorno 28 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione negativa della
metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti
motivazioni:
- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati
non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole
(il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere
percorsi particolari);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna
mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno
cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”,
nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità
professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
- il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento,
uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più
tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi
e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
- spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
CONSIDERATO CHE
· non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
· la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non
può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze
del Collegio docenti;
· l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza
generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare
il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia)
prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
· la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha
sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente
interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un
parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.;
ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per
il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non
potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può
essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse
non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge,
ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere
e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato
di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato
dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della
circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare
è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme
alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare
è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione
di legge. ;
· il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione
docente;
· il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di
aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella
esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità
delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire
o meno;
· il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri
(tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione
senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
· nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per l’anno scolastico 2010/2011 .
MOZIONE APPROVATA A LARGHIISSIMA MAGGIORANZA |
Il Collegio dei docenti dell’ISIS
“Leonardo da Vinci” di Firenze, riunito
il giorno 9 marzo 2011
dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica
sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:
• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se
decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie
scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può
prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza
alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni
(che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà
“scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera
e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare
il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare
l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei
test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio,
delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il
pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
• Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata
da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta
formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico,
e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti
la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
• Rischiano di fare apparire le scuole frequentate dai ceti svantaggiati
delle periferie , in cui i risultati ottenuti dai ragazzi sono necessariamente
inferiori anche a fronte di un grande lavoro da parte dei docenti, come
dei rami secchi e improduttivi da tagliare, anziché come agenzie
su cui è necessario impiegare le migliori risorse.
CONSIDERATO
• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da
parte del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo
di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio
né fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione
riguarderàobbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è
fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le
norme che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali
non c’è in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo
delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono
espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed
invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni
scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto
non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento
delle abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi
lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce
“competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico
e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta
in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi
collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento
delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti
dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie
allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI
nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza
impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché
i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test
o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti
sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma
2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale
in attività non liberamente scelte e non funzionali alla didattica
dell’Istituto, né inserite nel POF;
• Che il rifiuto da parte dei docenti di collaborare alla somministrazione
delle prove non intende opporsi alla valutazione del proprio lavoro,
ma vuole respingere un sistema estraneo ai processi di insegnamento-apprendimento
ritenuti efficaci e imposti dall’esterno con una logica autoritaria
ed illegittima.
Il Collegio dei Docenti dell’ISIS “L. da Vinci” di
Firenze DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione
per lo svolgimento delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti
per l’anno scolastico 2010/2011.
|
Mozione dell’assemblea sindacale dell’I.T.I.S.
« C. GRASSI » di Torino – 11 febbraio 2011
L’assemblea sindacale dell’I.T.I.S. « C. Grassi »,
riunita in data 11/02/11, esprime forti perplessità riguardo il
metodo con il quale il M.I.U.R. intende imporre le cosiddette «
prove INVALSI », alle classi seconde della scuola secondaria di
secondo grado, nell’anno scolastico in corso.
L’assemblea ritiene che, in un anno già fortemente complicato
dall’applicazione del « riordino Gelmini », non sia
accettabile l’ulteriore aggravio di lavoro che le prove stesse comportano.
Tali rilevazioni, inoltre, sono proposte ad anno scolastico ampiamente
iniziato, senza essere inserite nel P.O.F. d’istituto e, dunque,
svalutando l’organizzazione autonoma dell’attività
didattica, prerogativa esclusiva dei collegi docenti delle singole scuole.
L’assemblea sottolinea l’assenza di norme di legge che prevedano
l’obbligatorietà, per i docenti, di somministrare e/o di
correggere le prove INVALSI citate nella Nota M.I.U.R. del 30/12/10 (prot.
N° 3813). Tale nota, infatti, non rappresenta una fonte di diritto
e non può modificare le norme che regolano le competenze del collegio
docenti.
L’assemblea, in conclusione, delega la R.S.U. – R.S.A. d’istituto
ad avviare una raccolta firme per chiedere la convocazione di un collegio
docenti straordinario (vedi art.7, comma 4 del Testo unico – D.L.vo
297/94), con all’ordine del giorno la discussione sulla adesione
o meno dell’I.T.I.S. « C. Grassi » alla Rilevazione
degli apprendimenti – anno scolastico 2010/11, proposta dall’INVALSI.
Mozione approvata con: 29 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. |
Il Collegio dei docenti dell’ITIS
“ L. da Vinci” di Pisa, riunito il giorno
2 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione negativa
della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle
seguenti motivazioni:
• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati
non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie
scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può
prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna
mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno
cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”,
nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità
professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento,
uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più
tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi
e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
CONSIDERATO
• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte
del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo
di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né
fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è
fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme
che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c’è
in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono
espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed
invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni
scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto
non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle
abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi
lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce
“competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico
e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta
in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi
collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo
per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione
ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per
il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI
nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza
impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché
i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test
o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre
nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25
del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività
non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell’Istituto,
né inserite nel POF;
Il Collegio dei Docenti dell’ITIS “ L. da Vinci” di
Pisa DELIBERA
la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento
delle prove
INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico
2010/2011.
Pisa, 2 febbraio 2011 Risultato Votazione: Votanti …68….
Favorevoli: Voti 52…….. Contrari: Voti … 10…….
Astenuti: Voti 6… |
Il Collegio dei docenti dell’ITC
“ A. Pacinotti” di Pisa, riunito il
giorno 18 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione
negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla
base delle seguenti motivazioni:
• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati
non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario
di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento,
collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più
abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie
scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può
prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna
mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno
cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”,
nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità
professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento,
uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più
tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi
e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata
sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento
ai quiz
• Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata
da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta
formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico,
e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti
la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
• Rischiano di fare apparire le scuole frequentate dai ceti svantaggiati
delle periferie , in cui i risultati ottenuti dai ragazzi sono necessariamente
inferiori anche a fronte di un grande lavoro da parte dei docenti, come
dei rami secchi e improduttivi da tagliare, anziché come agenzie
su cui è necessario impiegare le migliori risorse.
CONSIDERATO
• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte
del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo
di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né
fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette
classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è
fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme
che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c’è
in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono
espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed
invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni
scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto
non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale
proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle
abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi
lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce
“competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico
e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta
in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi
collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività
regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo
per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione
ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per
il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI
nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza
impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché
i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test
o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre
nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25
del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività
non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell’Istituto,
né inserite nel POF;
• Che il rifiuto da parte dei docenti di collaborare alla somministrazione
delle prove non intende opporsi alla valutazione del proprio lavoro, ma
vuole respingere un sistema estraneo ai processi di insegnamento-apprendimento
ritenuti efficaci e imposti dall’esterno con una logica autoritaria
ed illegittima.
Il Collegio dei Docenti dell’ITC “ A Pacinotti” di
Pisa DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione
per lo svolgimento delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti
per l’anno scolastico 2010/2011. |
Il Collegio docenti del L.A.S.
“G. Damiani Almeyda” di Palermo riunito
il giorno 24 febbraio 2011
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà
della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto
e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano
le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola
conferisce“competenza generale” al Collegio docenti in campo
didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”,
che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica” (lett. d);
• l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia
prevede che“nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri
per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
• la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito,
in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno
della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e
non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata
né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è
vietato di disattenderla;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare
ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio
né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale
delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28 comma 4);
• il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i
quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza
il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi
Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione
degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione
degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità
di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI
per l’anno scolastico 2010/2011 |