2011
Mozioni No Invalsi
   
73 CIRCOLO DI NAPOLI Liceo Art. Stat. Michelangelo Guggenheim- Venezia Liceo Artistico Passaglia di Lucca    
Liceo Class. Dettori (CA) (12-4) 1° Circ. DIDAT. di CIRIE' (TO) LICEO N.COPERNICO ITIS G.B. Pininfarina Liceo Scientifico Sbordone
Liceo Artistico di Treviso Istituto d'Istr. Sup. Michelangelo di Forte dei Marmi (14-3) ITAS Deledda di CAGLIARI (14-4) ITCG Mattei di Decimomannu (CA) (11-4) Primo Circ. DID. PIETRO MAFFI (Roma) (5-4)
Sesto Circolo di Lucca (29-3) Ist. Compr. di Budoni (OT) (23-3) Liceo Sc. Mariano IV d'Arborea - Oristan0 (5-4) Liceo Scientifico G.Galilei di Potenza (28-3) Liceo Scienze Umane e Ling. D'Arborea (Cagliari) (6-4)
ITC Paradisi - Liceo Allegretti di Vignola (4-3) ITC Carrara di Lucca (24-1) Ist. Compr. Senigallia sud-Belardi (10-3) Genova - Ist. Primo Levi Napoli: ITAS E. di Savoia
ISIS Leonardo da Vinci di Firenze (9-3) ITIS L. da Vinci di Pisa (2-2) ITC A. Pacinotti di Pisa (18/2) L.A.S. G. Damiani Almeyda di Palermo (24-2) Liceo scientifico "Fermi" di Massa
Circolo Didattico Maddalena di Genova (16-3) Liceo Classico G.Garibaldi di Palermo (16-3) IPC Boselli di Torino IC di CATTOLICA Liceo Scientifico Galilei di POTENZA

 

L’ASSEMBLEA SINDACALE DEI DOCENTI DEL LICEO N.COPERNICO RIUNITASI IL 15 APRILE 2011 CONSIDERATO CHE

-non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI
nelle scuole italiane;
-la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
-l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
-una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata -il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
-il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale
decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei
singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
-il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli
Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
-l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione
istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare
la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio ;
-tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente
riconosciuto;
-nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in
particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero
essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il
raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;

CONSIDERATO INOLTRE CHE NEL MERITO LE PROVE INVALSI

- rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione
e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione critica;
-sono uno strumento solo apparentemente oggettivo ,veicolano una cultura frantumata e nozionistica
provocano ansia e impediscono agli studenti di elaborare un pensiero autonomo, di contestualizzare, di
chiarire e approfondire;
-risultano avulse rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio
nazionale non può prevedere percorsi particolari);
-sono del tutto estranee alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione, né contesto, importati dai
paesi anglosassoni che stanno, peraltro, cercando invece di liberarsene;
-diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti; rischiano di fornire un quadro distorto della
realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli
insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
-spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe,
piegandola invece all’addestramento omologato e pedissequo ai quiz
-vengono proposte in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte
a peggiorare l’offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, e appaiono
come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità del peggioramento dei risultati
ottenuti;

DELIBERA LA PROPRIA INDISPONIBILITA’ A COLLABORARE IN ALCUN MODO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI E PROPONE TALE INDICAZIONE A TUTTO IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti dell'I.I.S. A. Prever, riunito il giorno 3 maggio 2011
CONSIDERATO
Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà dell’organizzazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, nel mese di maggio, momento particolarmente impegnativo per gli studenti;
In generale i docenti dell’Istituto Prever considerano inaccettabile qualsiasi richiesta che costituisca un ulteriore aggravio di impegno in una fase in cui la scuola pubblica e gli Istituti professionali in particolare sono oggetto di tagli sul personale e sulle risorse.
DELIBERA
pertanto la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.

L’Assemblea Sindacale dell’ITIS “G.B. Pininfarina” riunita in orario di servizio il 4/5/2011

tenuto conto

- che l’introduzione delle prove Invalsi nelle secondarie superiori mette in evidenzia una serie di aspetti fortemente critici nel merito e nel metodo della rilevazione,

ritiene

- che di fatto queste metodiche spingano i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, subordinando il percorso formativo
all’addestramento ai test (tesi supportata dal fiorire di proposte editoriali finalizzate alla sua
preparazione) e sacrificando la pluralità degli aspetti educativi e didattici per l’inevitabile condizionamento delle scelte educative e professionali dei docenti;

- che i test non siano uno strumento di valutazione degli apprendimenti mirato alla individuazione delle scuole che necessitano di maggiori risorse per recuperare i disagi;

- che il pericoloso uso dei risultati delle prove crei un’assurda competizione fra scuole statali, con un ndebolimento dell’aspetto di equità nell’offerta formativa e del servizio pubblico;

- che questi interventi operano nei fatti un collegamento fra i risultati delle rilevazioni degli apprendimenti e la valutazione della qualità dell’insegnamento, con l’introduzione ipotetica di un
effetto premiale sui docenti;

- che la politica di finanziamento del ministero non intenda (come finora non ha mai fatto) perequare le varie realtà, soprattutto quando la campagna mediatica e la vicenda sul merito mostrano la chiara intenzione di allargare il gap tra le istituzioni scolastiche con lo stesso meccanismo premiale degli atenei virtuosi appena introdotto dalla riforma universitaria;

esprime

- per questi motivi una valutazione negativa dei test Invalsi che vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta formativa e finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, che ribaltano unicamente sui docenti e sugli studenti le responsabilità del peggioramento dei risultati
ottenuti;

preso quindi atto che

- secondo il CCNL in vigore non esiste alcun obbligo contrattuale, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente, che vincoli gli insegnanti ad assistere gli studenti durante le prove, a distribuire i questionari o a correggerli; nessun obbligo in tal senso risulta anche dal D. L.vo n° 297/1994, mentre il D. L.vo n° 29/1993 fa espressamente divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio specificatamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative;

- che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio;

l’Assemblea sindacale dichiara

la non disponibilità alla collaborazione per lo svolgimento delle prove Invalsi per l’anno scolastico 2010/2011 ed invita tutti i docenti coinvolti ad operare tale scelta.

Mozione approvata all’unanimità con due astenuti

Il Collegio docenti del Liceo Scientifico Sbordone riunito il giorno 20 aprile 2011 dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:

- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
- il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
- spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz
CONSIDERATO CHE
non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”

la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.


MOZIONE APPROVATA A LARGHIISSIMA MAGGIORANZA

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 73 CIRCOLO DI NAPOLI

Le scuole che conosciamo sono una moltitudine di comunità vive, ciascuna con la suastoria, la sua ricerca pedagogica, i suoi dubbi e difficoltà.

Le prove INVALSI mostrano una totale noncuranza delle esperienze e delle specificitàdelle scuole. avanziamo comunque delle riserve sulla metodologia sottesa a queste provee sui metodi con cui esse vengono proposte: ci sembra che svalutino l’organizzazionedella didattica che era finora prerogativa del Collegio dei Docenti, oltre che limitare lalibertà di insegnamento di ogni insegnante.

In attesa che il Ministero metta in atto un’azione di valutazione generale che rispetti lericerche pedagogiche delle scuole e tenga conto delle istanze che partono dalla base,

rifiutiamo le prove INVALSI per i seguenti motivi:

• L’approccio didattico delle prove è di stampo anglosassone, è molto diverso da quello della nostra scuola, specialmente da quello della scuola primaria: noi

privilegiamo un approccio molto attento ai bambini, teniamo conto del loro universo sociale, culturale, affettivo. L’INVALSI propone una prova oggettiva, asettica che annulla di colpo la soggettività non solo dell’alunno, ma anche dell’insegnante, e la relazione intersoggettiva che per noi è basilare di ogni rapporto pedagogico;

• È chiaro che il risultato delle prove non valuta gli alunni, ma l’insegnante. Non vogliamo sottrarci alla valutazione (le prove di verifica che approntiamo hanno appunto questo valore), ma a nostro parere le INVALSI non misurano né la buona didattica né il buon insegnante , in quanto il buon insegnante è colui che, rispettando i tempi e le attitudini degli alunni, riesce ad appassionarli all’apprendimento, li coinvolge e li motiva alla scoperta di nuove conoscenze.

• Le prove INVALSI alterano le discipline: l’insegnamento della lettura si basa sul rispetto dei tempi dei bambini, sul motivarli al leggere come attività significativa epiacevole mentre invece nella prova di seconda della scuola primaria l’INVALSI richiede prestazioni sulla lettura misurabili in quantità di parole lette a tempo!

Esattamente il contrario di quello che comunichiamo ai bambini (Non avere fretta… Leggi con calma).

•Le modalità di somministrazione delle prove provocano nei bambini stress o quanto meno disorientamento e producono frustrazione e avvilimento proprio inquei bambini che ci siamo impegnati a sostenere e incoraggiare in un percorso di apprendimento personale.

• Tale sistema di valutazione risulta incoerente rispetto agli elementi fondanti (metodologie,strategie, scelte di contenuti ) sia delle nostre programmazionididattiche sia di tutto l’impianto del nostro POF. Risultano avulse rispetto alle progettazioni delle varie scuole poiché prevedono un modello uguale su tutto il territorio nazionale.

•Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz.

Premesso che il Collegio dei Docenti già si è espresso negativamente , nella delibera del 18/04/2005. Che dopo averle somministrate nell’anno scolastico 2009/2010, ha ritenuto opportuno nella seduta del 18/01/2011 esprimere ulteriori riflessioni negative in merito alleprove svolte

CONSIDERATO inoltre

•Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove
INVALSI nelle scuole italiane, tranne che per le classi terminali di scuola media;

•Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;

•Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportunemisure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)

•Che l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'eserciziodella autonomia didattica le istituzioni scolastiche.....individuano inoltre le modalità e i criteri divalutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione.

Che la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 /11/2007 ha sancito, in modo definitivo cheuna circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprimeun parere e non vincola la stessa autorità che l’ha emanata ,ribadisce che ogni circolare non puòessere annoverata fra gli atti generali di imposizione.

Che il Contratto Nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gliinsegnanti,né tra gli obblighi di servizio, né nella funzione docente, né lo prevede la Contrattazioned’Istituto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 73 CIRCOLO DI NAPOLI

Delibera

la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.

Il Collegio docenti del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Guggenheim” di Venezia,

riunito il giorno 6 aprile 2011

CONSIDERATO CHE

non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI
nelle scuole italiane;

la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli
studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di
diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del
Collegio docenti;

••l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale”
al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);

l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio
della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per
la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati”;

•la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una
circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime
esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né
gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;

•il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo
tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano
annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei
docenti” (art. 28 comma 4);

•il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze
degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);

•nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli
insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti
e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione
critica;

delibera

la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno
scolastico 2010/2011

Invita il Dirigente Scolastico a trasmettere la presente delibera al Ministero p.i. e agli Uffici
scolastici provinciale e regionale.

APPROVATA ALL’UNANIMITA’

Il Collegio docenti del Liceo Artistico “Passaglia” di Lucca, riunito il giorno 28 aprile

CONSIDERATO CHE
non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”

•la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo,
che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.;
ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per
violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto
emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta
nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
PER I MOTIVI SURRICHIAMATI IL COLLEGIO delibera la NON ADESIONE E LA NON COLLABORAZIONE DEI DOCENTI alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per
l’anno scolastico 2010/2011.•

APPROVATO CON 80 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI E 7 ASTENUTI

TESTO della MOZIONE DELIBERATA DAL COLL. DOC. del 1° Circ. DIDAT. di CIRIÈ (TO) sulle PROVE INVALSI 2010/2011

Il Collegio dei Docenti del 1° Circolo Didattico di Ciriè, riunito in data 6 aprile 2011, presso i locali del plesso “Beppe Fenoglio”,
considerato che:
- la legge 28 marzo 2003 n.53 ("Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"), all’art.3 individua come titolare dell’effettuazione delle prove Invalsi un soggetto differente dal corpo docente;
- la richiesta alle scuole di somministrare le prove Invalsi da parte del Ministero viene dunque sollecitata a titolo di collaborazione, riconoscendo implicitamente la distinzione tra obbligatorietà delle prove (a carico dell’Invalsi) e facoltatività dei docenti a collaborare per la loro somministrazione (C.m. 86/2009, Nota Miur 30/12/2010);
- la successiva normativa sulla valutazione dei docenti (D. Leg 150 del 27/10/2009 “Decreto Brunetta” in attuazione della legge 15 del 4/03/2009) introduce modalità di premiazione, per le fasce a numero chiuso dei meritevoli, che penalizzano fortemente sotto il profilo professionale, prima ancora che economico, coloro che non vi rientrassero;
guarda con forte preoccupazione al regime di tipologia meritocratica configurato dal così detto “Decreto Brunetta”, che distruggerebbe alla radice la struttura della scuola come “comunità di insegnamento/apprendimento” e scatenerebbe dinamiche altamente conflittuali tra docenti; deplora la strumentalizzazione dell’Invalsi per tale finalità in netta contrapposizione a quella assegnatagli dalla Legge.
Per tali ragioni il Collegio dei Docenti del 1° Circolo Didattico di Ciriè delibera di NON rendersi disponibile alla collaborazione per la somministrazione delle prove Invalsi per l’anno scolastico 2010/2011.

La mozione è stata approvata con 40 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

Il Collegio dei Docenti del Liceo Classico "G.M.Dettori" di CAGLIARI riunitosi in data martedì 12 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE
· non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
· la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tuttigli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
· l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico su lla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”
(lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
· l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
· la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato di
disattenderla;
· il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4); tesi recentemente ribadita anche dagli avvocati dello Stato;
· il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
· nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica; si pongono al di fuori dell’attività didattica svolta quotidianamente nelle scuole; non rispondono a nessuna finalità educativa, né hanno retroazioni positive sul processo di insegnamento-apprendimento;

per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti, pur non avendo nulla contro la valutazione di sistema, se questa ha come obiettivi il miglioramento dell’istruzione e della propria funzione, delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
(delibera approvata a maggioranza
con 40 favorevoli 3 contrari e 9 astenuti)

Primo Circ. DID. PIETRO MAFFI (Roma)
DELIB ERA del Collegio Docenti PRIMARIA n 7 del 5 aprile 2011
Considerato che:
1. Non esiste alcuna norma che sancisca per gli insegnanti l’obbligatorietà di somministrazione di prove di valutazione predisposte da soggetti esterni al Collegio e ai team-docenti e , nello specifico, delle prove che l’INVALSI elabora per effetto del dettato istitutivo, di cui all’art 3 comma 1 lettera b della Legge 28 marzo 2003 n 53
2. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non prevede oneri e obblighi di servizio relativi alla procedura di somministrazione delle prove INVALSI , alle cui fasi i docenti possono partecipare solo in forma volontaria, senza oneri per istituzione scolastica nella quale prestano servizio, come del resto si evince dal richiamo alla semplice collaborazione (nota Miur 30 dicembre 2010, AOODPR/USC 3013, al 7° capoverso), volontà da intendersi non coercibile ed eventualmente manifestata in comportamenti non ostacolanti
3. L’avverbio obbligatoriamente inserito nella locuzione del 7° capoverso della nota in parola si riferisce ai destinatari delle prove a cura dell’INVALSI e agli obblighi del suddetto istituto , come risulta inequivocabile da quanto affermato nel 3°comma della medesima nota
4. Fra le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Collegio Docenti, e nello specifico dal DPR 275/99 all’art 4 comma 4, è precisato che questo organismo esercita la propria sovranità sui criteri generali di valutazione degli apprendimenti
5. La valutazione degli apprendimenti è azione tipica della funzione docente il cui esercizio avviene in base ai principi del P.O.F. di Istituto e ai criteri contingenti e tipici dei contesti di insegnamento/apprendimento
6. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di adottare i provvedimenti che gli competono, ma sta nella disponibilità alla collaborazione richiamata da parte dei docenti , aderire alla procedura di somministrazione dei test INVALSI
7. Il Consiglio di Circolo con delibera del 10 febbraio 2011 n. 9 ha espresso un parere nel quale si rileva la mancanza di congruenza pedagogico-didattica delle prove INVALSI con i presupposti sulla valutazione inseriti nel P.O.F. di Istituto

IL COLLEGIO DOCENTI del Primo Circolo Didattico di Roma, riunito in seduta plenaria, il 5/04/ 2011, i cui membri hanno espresso il proprio voto con chiamata nominativa,
DELIBERA , a maggioranza dei presenti la non adesione alla procedura di rilevazione degli apprendimenti a cura dell’INVALSI, anche nei termini della collaborazione attiva. Vengono tutelati come gruppi minoritari i docenti che a titolo volontario e gratuito hanno mostrato esplicita volontà di partecipare in forma attiva alla rilevazione (somministrazione e correzione delle prove) a cura dell’INVALSI.
Il Collegio dei Docenti dell’ITCG “E. Mattei” di Decimomannu (CA) riunito in data 11 aprile 2011 con 86 presenti
CONSIDERATO CHE
- non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”)
non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
-l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di
questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede
che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4);
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
per i MOTIVI surrichiamati il Collegio dei Docenti
delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti
alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
voti a favore: 75 - voti contrari: 3 - astenuti: 8
Il Collegio dei Docenti dell’ITAS "Deledda" di CAGLIARI riunitosi in data martedì 14 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE
· non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
· la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
· l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico su lla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
· l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
· la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
· il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4); tesi recentemente ribadita anche dagli
avvocati dello Stato;
· il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra
l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n°
165/2001);
· nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica; si pongono al di fuori dell’attività didattica svolta quotidianamente nelle scuole; non rispondono a nessuna finalità educativa, né hanno retroazioni positive sul processo di insegnamento-apprendimento;
per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti, pur non avendo nulla contro la valutazione di sistema, se questa ha come obiettivi il miglioramento dell’istruzione e della propria funzione, delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
(approvato all'unanimità con 48 voti a favore e 5 astenuti)
Il Collegio dei docenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore Michelangelo di Forte dei Marmi (Liceo scientifico + Ipia) nella riunione del 14 marzo 2011 ha votato a maggioranza la non collaborazione per la somministrazione dei test invalsi, in quanto costituiscono il primo passo per la valutazione dei docenti e perché riducono l'apprendimento a un mero processo di addestramento allo svolgimento di test .

Votanti 44, favorevoli 30, contrari 8, astenuti 6 .

La DS si è riservata comunque di effettuare le prove ricorrendo eventualmente a personale esterno.

A cura delle RSU: Rita Corsi – Lucia Franceschi

Documento/Mozione del Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Treviso per autotutela e rifiuto della partecipazione ai test Invalsi

Considerato:

1. che non esiste alcuna norma che sancisca l’obbligatoriet`a per gli insegnanti di somministrazione di prove di valutazione predisposte da soggetti esterni al Collegio e agli organi collegiali competenti, nello specifico, delle prove che l’INVALSI elabora per effetto del dettato istitutivo di cui all’art. 3 comma 1 lettera b della Legge 28 marzo 2003 n. 53;

2. che il CCNL non prevede oneri e obblighi di servizio relativi alla procedura di somministrazione delle prove INVALSI , alle cui fasi i docenti possono partecipare solo in forma volontaria e senza oneri per istituzione scolastica nella quale prestano servizio, come del resto si evince dal richiamo alla semplice collaborazione (nota Miur 30 dicembre 2010, AOODPR/USC 3013, al 7 ? capoverso), da intendersi dunque non coercibile ed eventualmente manifestata in comportamenti non ostacolanti;

3. che l’avverbio “obbligatoriamente” inserito nella locuzione del 7 capoverso della nota in parola si riferisce ai destinatari delle prove a cura dell’INVALSI e dunque agli obblighi del suddetto istituto, come risulta inequivocabile da quanto affermato nel 3 ° comma della medesima nota;

4. che fra le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Collegio dei Docenti, e nello specifico dal DPR 275/99 all’art. 4 comma 4, `e specificato che l’organismo esercita la propria sovranit`a sui criteri di valutazione degli apprendimenti;

5. che la valutazione degli apprendimenti `e azione tipica della funzione docente il cui esercizio avviene in base ai principi del P.O.F. di istituto e ai criteri contingenti e tipici dei contesti di insegnamento/apprendimento;

6. che il Dirigente Scolastico ha facolt`a di adottare i provvedimenti che gli competono, ma che sta nella disponibilit`a alla collaborazione richiamata da parte dei docenti aderire alla procedura di somministrazione dei test INVALSI;

7. che il Collegio dei Docenti rileva la non congruenza pedagogico-didattica delle prove INVALSI con i presupposti sulla valutazione inseriti nel P.O.F.;

8. che un sistema di valutazione pu`o funzionare solo se ricorrono condizioni di affidabilit`a e piena autonomia del soggetto valutatore e di ampio consenso sugli obiettivi, sulle modalit`a, sui parametri da utilizzare e sull’uso che sar`a fatto della valutazione;

9. che nel caso di INVALSI sembra che vengano a mancare entrambe le condizioni di cui al precedente capoverso;

10. che la posizione dei Docenti non `e di rifiuto di qualsiasi strumento valutativo, anzi vi `e la convinzione della necessit`a di criteri guida comuni che nascano dalla esperienza quotidiana dell’insegnamento e da una riflessione, per altro da anni ormai maturata nella Scuola;

11. che ci sono obiettivi alti e importanti che come docenti abbiamo: gustodella ricerca, approfondimento, responsabilità;

12. che suddetti obiettivi difficilmente possono essere misurati seguendo prescrizioni operative di sedicenti esperti lontani dalla pratica scolastica quotidiana, come dalla relazione umana e cognitiva con gli studenti;

13. che sul tema della valutazione degli apprendimenti `e necessario che siapra un serio confronto che coinvolga davvero tutte le componenti dellascuola e che quindi tenga conto della complessit`a e della pluralit`a di aspetti che l’atto valutativo implica;

il COLLEGIO DEI DOCENTI del Liceo Artistico Statale di Treviso riunito il 7 aprile 2011, alla luce delle esposte considerazioni di tipo didattico e culturale,

CHIEDE

al MIUR di sospendere per il corrente anno le prove in attesa di una revisione complessiva della materia e comunque demanda all’INVALSI la somministrazione delle prove agli studenti.

Treviso, 7 aprile 2011

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scienze Umane e Linguistico “E. D’Arborea” di Cagliari
riunitosi in data Mercoledì 6 Aprile 2011
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
• l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
• la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4);
• il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;

per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti
delibera la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE dei docenti
alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
Voti favorevoli 45 Voti contrari 41 Astenuti 6

Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico G.Galilei di Potenza, riunitosi il 28 marzo
Premesso che le prove INVALSI
sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
· veicolano una cultura frantumata e nozionistica ;

CONSIDERATO CHE

a.. non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
b.. la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 ("la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie") non è fonte di diritto e non può quindi
in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti e gli obblighi di servizio delle/degli insegnanti;
c.. che le prove INVALSI non hanno nulla a che vedere con la certificazione delle competenze materia che attiene all'Istituzione scolatica, infatti, l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 -Regolamento Autonomia- prevede che "nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati";
d.. il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28, comma 4);
e.. Che tutte le attività connesse con le prove sarebbero lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto.

Per i MOTIVI surrichiamati il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico G.Galilei di Potenza, riunitosi il 28 marzo 2011,

delibera a maggioranza la NON COLLABORAZIONE dei docenti allo svolgimento delle prove INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011.

Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “Mariano IV d'Arborea” di Oristano riunito in data 05/04/2011
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
• l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
• la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28 comma 4);
• il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
approva la mozione di NON ADESIONE E NON COLLABORAZIONE dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011
voti a favore 33
voti contrari 23
astenuti 4
Il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di Budoni (OT) riunito il giorno 23 marzo 2011
CONSIDERATO CHE
- non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
- la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
- il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
- il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE e la NON collaborazione dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.
APPROVATA CON 35 VOTI FAVOREVOLI,
6 ASTENUTI, 3 CONTRARI COMPRESA LA D.S.
Il Collegio dei docenti del Sesto Circolo di Lucca, riunito il 29 marzo 2011 nella sede della Scuola Primaria di San Vito approva la seguente delibera:
presenti 67
favorevoli 57
astenuti 6
contrari 3

Facendo riferimento:
al documento controfirmato dalla grande maggioranza dei docenti ad inizio anno che inseriva tra le varie iniziative di protesta la non adesione alla somministrazione delle prove Invalsi nella nostra istituzione scolastica;

Premettendo:
- che l'unica prova obbligatoria è quella disposta dalla legge 176/07 per gli alunni delle classi terze della scuola media di 1° grado, da svolgersi all’interno dell’esame di Stato, e che, per quanto riguarda lo svolgimento nelle altre classi, l'allegato tecnico alla C.M. prot. n. 3813/2010 individua negli insegnanti di classe coloro che dovranno compilare le schede-risposta e, che nella stessa circolare si parla di collaborazione da parte dei docenti dell'istituzione scolastica per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'INVALSI. Si evidenzia inoltre che nessuna disposizione normativa attribuisce all’INVALSI un potere d’intervento sulle istituzioni scolastiche o sui docenti. Pertanto gli obblighi di lavoro del personale docente sono disciplinati dall'art. 28 e dall'art. 29 del CCNL attualmente in vigore. In particolare, il contratto al comma 3 dell'art.28 dispone che: <<…. gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.>>. Comma 2 che dispone: << Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuali.>>. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: << Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. >> Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell’art. 7 del vigente CCNL 29/11/2007;
- che per quanto riguarda la valutazione questa rientra tra le attività obbligatorie se si tratta della valutazione correlata alle attività didattiche, ma non vi rientra se si tratta della valutazione di
sistema dell’Invalsi;
- che i docenti eventualmente utilizzati per la somministrazione e la correzione dei test devono essere retribuiti, secondo quanto concordato in sede di contrattazione interna d’istituto, tenendo conto che l'art. 88 comma 2 lettera “J” del CCNL 29/11/2007, consente di utilizzare il FIS per: "particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni ". Infatti, i carichi di lavoro connessi a tali operazioni sono rilevanti e non possono configurarsi come “attività ordinaria”. Va considerato in tal senso che il FIS ha già avuto una ripartizione e che le attività e le funzioni che verranno retribuite hanno subito una drastica riduzione per l’esiguità della cifra disponibile.

Considerando:
- che la valutazione è un processo necessario e doveroso che dovrebbe caratterizzarsi in funzione del miglioramento complessivo dell’offerta formativa, fino al suo declinarsi nei processi di apprendimento/insegnamento più efficienti ed efficaci, per stimolare gli interventi innovativi necessari a realizzare le finalità della scuola, essere partecipato e condiviso attraverso il coinvolgimento di molti soggetti: dai decisori politici ai dirigenti, ai docenti, al personale ATA. Purtroppo gli interventi del MIUR, in materia di valutazione vanno verso un orientamento diverso: non rispondono ai bisogni educativi e formativi degli alunni; svalorizzano l’operato delle scuole; avviliscono la professionalità di coloro che a scuola lavorano. Le prove INVALSI per rilevazione nazionale degli apprendimenti si collocano in questo contesto in cui il clima politico nei confronti della scuola pubblica e, in più in generale, del pubblico impiego, non è dei migliori.
- D'altro canto, un’idea, esecutiva e impiegatizia dei docenti, ormai incombe, soprattutto dopo l’entrata in vigore del DLgs. n. 150/2009 di “riforma” del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. In questa situazione anche l’elaborazione dei risultati delle prove assegnate agli alunni, che potrebbe (e dovrebbe!) attivare percorsi di valutazione, autovalutazione, miglioramento dei processi di insegnamento apprendimento e dell’offerta formativa, rischia di risolversi invece in una torsione verso il “teaching for test” .
- A tutto ciò si aggiunge che nella legge c.d. “Milleproroghe” (legge n. 10/2011) pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio, è stato deciso in modo unilaterale, senza nessun confronto, chi valuterà il sistema scolastico e i dirigenti. Il sistema di valutazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti: l’INDIRE (con compiti di sostegno ai processi di innovazione educativa e formazione in servizio dei docenti); l’INVALSI (con compiti di prove di valutazione degli apprendimenti per tutti gli ordini di scuola); gli ispettori (con il compito di valutare scuole e dirigenti scolastici). Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge saranno definiti gli specifici i regolamenti ministeriali.

DELIBERA
LA NON ADESIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE E LA NON COLLABORAZIONE ALLA CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI INTERESSATE DELLE SCUOLE DEL NOSTRO CIRCOLO DIDATTICO PER L'ANNO 2010/2011

Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico "G. Galilei" di POTENZA ha deliberato in data 28 marzo 2011 di non
collaborare allo svolgimento delle prove INVALSI 2011.
PROVE INVALSI: TESTO di DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI IC di CATTOLICA

Il Collegio dei Docenti Considerato che:
- la legge28 marzo n.53 all’art.3 individua come titolare dell’effettuazione delle prove Invalsi un soggetto differente dal corpo docente ;
- la richiesta alle scuole di somministrare le prove Invalsi da parte del Ministero viene dunque sollecitata a titolo di collaborazione riconoscendo implicitamente la distinzione tra obbligatorietà delle prove (a carico dell’Invalsi) e facoltatività dei docenti a collaborare per la loro somministrazione (C.m. 86/2009, Nota Miur 30/12/2010) :
Delibera di NON rendersi disponibile alla collaborazione per la somministrazione delle prove Invalsi in quanto:
1) la successiva normativa sulla valutazione dei docenti (D.Leg 150 del 27/10/09 “Brunetta” in attuazione della legge 15 del 4/03/09) introduce modalità di premiazione, per le fasce a numero chiuso dei meritevoli, che penalizzano fortemente sotto il profilo professionale, prima ancora che economico, coloro che non vi rientrassero;
2) le prove Invalsi saranno dichiaratamente utilizzate per la valutazione meritocratica di scuole e docenti, contribuendo all’instaurazione della tipologia di meritocrazia deleteria di cui al punto 2) (Direttiva n 74 del 15/09/2008, D.L 213 del 31/10/2009, Proposta Miur di Progetto sperimentale per la valutazione delle scuole );
Il collegio guarda con forte preoccupazione al regime di merit-pay, configurato dal “Decreto Brunetta”, che distruggerebbe alla radice la configurazione della scuola come “comunità di insegnamento/apprendimento” e scatenerebbe dinamiche altamente conflittuali tra docenti; deplora la strumentalizzazione dell’Invalsi per tale finalità in netta contrapposizione a quella assegnatagli dalla Legge.

MOZIONE per il RIFIUTO della collaborazione allo svolgimento delle prove INVALSI

Il Collegio dei docenti dell’IPC “Boselli” di Torino, riunito il giorno 23 marzo 2011 dopo aver dato una valutazione negativa dei Test Invalsi che
· sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se
decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
· veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
· provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
· risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
· sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
· diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
· rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
· Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz
· Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
CONSIDERATO
· Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
· Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
· Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio
· Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
· Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
Il Collegio dei Docenti dell’IPC “Boselli” di Torino DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.

I Docenti dell’ITC Paradisi – Liceo Allegretti di Vignola, riunitisi nel Collegio del 4 Marzo 2011
In merito alle prove INVALSI previste nelle classi seconde delle scuole superiori Ritengono inadeguati e superati i metodi di valutazione INVALSI, perché i test veicolano conoscenze frammentarie e nozionistiche, mortificano le diverse intelligenze, risultano avulsi rispetto alle programmazioni delle scuole autonome, spingono alla standardizzare dell'insegnamento, inducono i docenti ad alterare la programmazione e le scelte didattiche, piegandole alle esigenze di un banale addestramento ai quiz ministeriali.
Inoltre, considerato che
la Nota del Ministero del 30 dicembre 2010 sostiene che la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti, ma le note, così come le circolari ministeriali, non sono leggi o fonti del diritto, quindi non possono essere vincolanti (sentenza Corte di Cassazione n.35 del 5 gennaio 2010);
la Nota si limita a citare altri riferimenti legislativi, nessuno dei quali prevede esplicitamente obblighi per tutti gli studenti e per tutte le scuole;
in base ai Decreti Delegati e alle leggi sull’Autonomia, spetta esclusivamente al Collegio dei Docenti
deliberare in merito a tutte le attività didattiche, compresa la valutazione, ed è compito dei singoli Istituti
decidere riguardo ai tempi, agli orari e ai calendari (D.L. n. 297/94, art. 7, comma 2 lett. a; D.P.R. n.
275/99, articoli 4, 5 e 6);
il POF del nostro istituto del 2010/11 non prevede alcuna attività riconducibile all’INVALSI, né per i docenti, né per gli studenti; quindi le famiglie non sono stati informate in merito al momento dell’iscrizione;
i primi Collegi dei Docenti dell’anno scolastico 2010/11, ai quali spetta deliberare la programmazione didattica di tutto l’anno, non hanno indicato alcuna priorità, né previsto alcuna attività riconducibile all’INVALSI;
il Piano delle attività del 2010 – 11 non prevede prove di valutazione INVALSI;
di conseguenza, il Contratto di Istituto del 2010/11 non prevede compensi del Fondo di istituto per eventuali attività aggiuntive attinenti l’INVALSI;
il Contratto Nazionale di lavoro non prevede per gli insegnanti alcun impegno riconducibile all’INVALSI, né tra gli obblighi di servizio, né nella funzione docente;
nessuna normativa stabilisce che le attività INVALSI sono obbligatorie per i singoli docenti delle scuole superiori;
Deliberano di non essere disponibili a svolgere alcuna attività relativa alle prove INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011

Il Collegio docenti del liceo scientifico "Fermi" di Massa
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”

• la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
• il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.

Il Collegio Docenti del Circolo Didattico Maddalena di Genova riunito il giorno 16 marzo 2011

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce "competenza generale" al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha "potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto", che "esercita . nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" (lett. a); "valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica" (lett. d);

- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che "nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati";

-la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;

- la Nota Miur del 30 dicembre 2010 sostiene che "la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie", limitandosi a citare altri riferimenti legislativi, nessuno dei quali prevede esplicitamente obblighi per tutti gli studenti e per tutte le scuole;

-né le note ministeriali né le circolari amministrative possono in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio Docenti;

- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28 comma 4);

- il POF del nostro istituto del 2010/11 non prevede alcuna attività riconducibile all’INVALSI, né per i docenti, né per gli studenti; quindi le famiglie non sono stati informate in merito al momento dell’iscrizione;

- i primi Collegi dei Docenti dell’anno scolastico 2010/11, ai quali spetta deliberare la programmazione didattica di tutto l’anno, non hanno indicato alcuna priorità, né previsto alcuna attività riconducibile all’INVALSI;

- il Piano delle attività del 2010/11 non prevede prove di valutazione INVALSI e, di conseguenza, il Contratto di Istituto del 2010/11 non prevede compensi del Fondo di istituto per eventuali attività aggiuntive attinenti l’INVALSI;

- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);

delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011

Documento del Collegio dei Docenti del Liceo Classico G.Garibaldi di Palermo
“Al di là dei dubbi normativi (Nota invece di Circolare ministeriale), al di là della considerazione che la valutazione degli alunni è propria della funzione docente e che le delibere in tal senso sono di competenza del Collegio dei Docenti, alcune osservazioni:
1. è mancata da parte del MIUR una programmazione ed orientamento verso la certificazione delle competenze, che denota scarsa attenzione e considerazione verso le scuole che agiscono sul campo;
2. è pervenuta una indicazione ad utilizzare strumenti di un ente, l’INVALSI, che viene percepito come esterno ed estraneo alla vita reale della scuola;
3. a fronte di mancati rinnovi contrattuali, blocchi di avanzamento di carriera, tagli di personale, … viene considerato “normale” che i Docenti vengano caricati, ancora una volta, di una mole di lavoro di volontariato: scaricare i test, predisporre le copie, somministrare i test, correggere i test, inoltrare i risultati. Volontariato perché tutto ciò non è previsto dal contratto di lavoro e non vi è copertura finanziaria da parte del MIUR per le scuole, volontariato per far sì che l’INVALSI assolva il suo obbligo istituzionale, senza peraltro che siano noti i compensi che ricevono i dipendenti di questo ente.
Per tutto ciò il Collegio dei Docenti esprime parere negativo alla somministrazione e correzione delle prove INVALSI.”
Approvato a maggioranza nella seduta del 16 Marzo 2011
Estratto del verbale del Collegio docenti dell’ITC “Carrara” di Lucca del 24. 1. 2011

15. Prove INVALSI
Il D.S. informa che una circolare del Ministero stabilisce la data (10 maggio 2011) in cui si terrà la prova per la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della classe seconda della scuola secondaria superiore a cura dell’INVALSI. La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Il prof.Capasso precisa che è obbligatorio per l’INVALSI fare le prove e non per le scuole. Il regolamento sull’autonomia dice che è il Collegio a decidere come fare questa valutazione e non lo decide l’INVALSI. Le prove INVALSI vengono utilizzate per determinare la posizione stipendiale dei docenti.
Il D.S. ritiene che siano obbligatorie ma non può impedire al Collegio di esprimere la propria adesione, pur non ritenendosi vincolato.
Il Collegio delibera che nessuno è favorevole alle prove INVALSI.

Alle ore 18.50 la seduta è tolta.o
ore 18.50
La verbalizzantePaola Dell’Osso Il Dirigente Scolastico Ruggiero Dipace

Proposta di modifica del verbale oggetto di approvazione nella prossima riunione del Collegio dei docenti

Il prof. Capasso propone di modificare il punto 15 del verbale, sostituendo il periodo che inizia alla riga 7 con il seguente:
“il Collegio docenti ha competenza generale in campo didattico da esercitare nel rispetto della libertà insegnamento del singolo docente costituzionalmente garantita. Infatti, l’art. 7 comma 2 del testo unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto .. d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; …)”. Il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4: “Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche … individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
La Nota Miur è in palese contrasto con le norme citate, in quanto impone al Collegio docenti una specifica tecnica di valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica, riducendone quindi arbitrariamente la discrezionalità e la competenza.
Il prof. Capasso ricorda, infine, che in base alla legge sulla dirigenza scolastica il DS è vincolato al rispetto delle delibere e delle competenze degli organi collegiali“
Il prof. Capasso, inoltre, propone di modificare il punto 15 del verbale, sostituendo l’ultima riga con la seguente:
“Il Collegio delibera all’unanimità di non aderire alle prove INVALSI”

Il Collegio docenti dell'Istituto Comprensivo “Senigallia sud-Belardi” riunito il giorno 10 marzo 2011

CONSIDERATO CHE

• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;

• la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;

• l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ;

• l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”

• la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare".

• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente. Agli insegnanti non viene richiesto soltanto di partecipare alla “somministrazione” delle prove agli alunni ma anche di provvedere alla correzione di tutte le schede test. Tutto ciò in orario aggiuntivo, con un oneroso impegno prestato gratuitamente e non riconducibile a nessuna delle delibere del nostro Collegio dei docenti relative alle attività didattiche ed al funzionamento generale dell'Istituto.

• il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;

• il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);

• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;

DELIBERA la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011

A Genova l'Ist. Primo Levi ha deliberato di non effetuare le prove invalsi. I colleghi hanno fatto mettere il punto all'odg, e dopo una breve discussione hanno votato all'unanimità il rifiuto, che è stato messo a verbale

A Napoli

Il Collegio docenti dell'ITAS E. di Savoia riunito il giorno 28 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:
- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
- il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
- spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz

CONSIDERATO CHE
· non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
· la Nota Miur 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
· l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
- l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ..individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.”
· la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per
il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. ;
· il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
· il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
· il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
· nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011 .
MOZIONE APPROVATA A LARGHIISSIMA MAGGIORANZA

Il Collegio dei docenti dell’ISIS “Leonardo da Vinci” di Firenze, riunito il giorno 9 marzo 2011

dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:

• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz
• Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
• Rischiano di fare apparire le scuole frequentate dai ceti svantaggiati delle periferie , in cui i risultati ottenuti dai ragazzi sono necessariamente inferiori anche a fronte di un grande lavoro da parte dei docenti, come dei rami secchi e improduttivi da tagliare, anziché come agenzie su cui è necessario impiegare le migliori risorse.

CONSIDERATO

• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderàobbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c’è in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell’Istituto, né inserite nel POF;
• Che il rifiuto da parte dei docenti di collaborare alla somministrazione delle prove non intende opporsi alla valutazione del proprio lavoro, ma vuole respingere un sistema estraneo ai processi di insegnamento-apprendimento ritenuti efficaci e imposti dall’esterno con una logica autoritaria ed illegittima.
Il Collegio dei Docenti dell’ISIS “L. da Vinci” di Firenze DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2010/2011.

Mozione dell’assemblea sindacale dell’I.T.I.S. « C. GRASSI » di Torino – 11 febbraio 2011


L’assemblea sindacale dell’I.T.I.S. « C. Grassi », riunita in data 11/02/11, esprime forti perplessità riguardo il metodo con il quale il M.I.U.R. intende imporre le cosiddette « prove INVALSI », alle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico in corso.

L’assemblea ritiene che, in un anno già fortemente complicato dall’applicazione del « riordino Gelmini », non sia accettabile l’ulteriore aggravio di lavoro che le prove stesse comportano.
Tali rilevazioni, inoltre, sono proposte ad anno scolastico ampiamente iniziato, senza essere inserite nel P.O.F. d’istituto e, dunque, svalutando l’organizzazione autonoma dell’attività didattica, prerogativa esclusiva dei collegi docenti delle singole scuole.

L’assemblea sottolinea l’assenza di norme di legge che prevedano l’obbligatorietà, per i docenti, di somministrare e/o di correggere le prove INVALSI citate nella Nota M.I.U.R. del 30/12/10 (prot. N° 3813). Tale nota, infatti, non rappresenta una fonte di diritto e non può modificare le norme che regolano le competenze del collegio docenti.

L’assemblea, in conclusione, delega la R.S.U. – R.S.A. d’istituto ad avviare una raccolta firme per chiedere la convocazione di un collegio docenti straordinario (vedi art.7, comma 4 del Testo unico – D.L.vo 297/94), con all’ordine del giorno la discussione sulla adesione o meno dell’I.T.I.S. « C. Grassi » alla Rilevazione degli apprendimenti – anno scolastico 2010/11, proposta dall’INVALSI.
Mozione approvata con: 29 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti.

Il Collegio dei docenti dell’ITIS “ L. da Vinci” di Pisa, riunito il giorno 2 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:

• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz

CONSIDERATO

• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c’è in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell’Istituto, né inserite nel POF;

Il Collegio dei Docenti dell’ITIS “ L. da Vinci” di Pisa DELIBERA

la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento delle prove

INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2010/2011.

Pisa, 2 febbraio 2011 Risultato Votazione: Votanti …68….
Favorevoli: Voti 52…….. Contrari: Voti … 10……. Astenuti: Voti 6…

Il Collegio dei docenti dell’ITC “ A. Pacinotti” di Pisa, riunito il giorno 18 febbraio 2011 dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:

• i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
• veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
• provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
• non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
• risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
• sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando invece di liberarsene) e implementati forzosamente;
• diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
• rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
• il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
• Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz
• Vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l’offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
• Rischiano di fare apparire le scuole frequentate dai ceti svantaggiati delle periferie , in cui i risultati ottenuti dai ragazzi sono necessariamente inferiori anche a fronte di un grande lavoro da parte dei docenti, come dei rami secchi e improduttivi da tagliare, anziché come agenzie su cui è necessario impiegare le migliori risorse.

CONSIDERATO

• Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
• Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
• Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c’è in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
• Che né il Ministero, né l’INVALSI si sono espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed invito (che come tale può anche non essere accettato.);
• Che l’INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all’esterno delle scuole stesse e con personale proprio ( come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle abilità linguistiche);
• Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
• Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
• Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti, che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
• Che l’obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI nell’orario di servizio può essere inteso come un’ingerenza impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test o, ancor più, non condividerne la forma;
• Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell’Istituto, né inserite nel POF;
• Che il rifiuto da parte dei docenti di collaborare alla somministrazione delle prove non intende opporsi alla valutazione del proprio lavoro, ma vuole respingere un sistema estraneo ai processi di insegnamento-apprendimento ritenuti efficaci e imposti dall’esterno con una logica autoritaria ed illegittima.

Il Collegio dei Docenti dell’ITC “ A Pacinotti” di Pisa DELIBERA la propria NON DISPONIBILITA’ alla collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2010/2011.

Il Collegio docenti del L.A.S. “G. Damiani Almeyda” di Palermo riunito il giorno 24 febbraio 2011
CONSIDERATO CHE
• non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
• la Nota Miur 30 dicembre 2010 (“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
• l’art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce“competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”, che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a); “valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica” (lett. d);
• l’art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che“nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”;
• la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
• il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28 comma 4);
• il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
• nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011