LA RIFORMA? NO GRAZIE!!!

...MA PROPRIO NON E' POSSIBILE!!!

In queste settimane molti Dirigenti Scolastici stanno tentando manovre di sggiramento per far passare comunque un qualche aspetto della riforma Moratti nelle scuole elementari o medie. Inventano commissioni….gruppi informali…. Minacciano sanzioni perché, sostengono, "la legge è ormai legge e bisogna comunque attuarla."

E' importante perciò ricordare che proprio il decreto Legislativo n.59 del19 febbraio 2004 recita all'articolo 19 comma 3:

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

Non c'è, dunque, alcun dubbio che tutti i bambini che stanno frequentando la scuola elementare devono proseguire fino alla quinta (compreso l' Esame) con i modelli didattici e organizzativi con cui hanno iniziato. Infatti tutti gli articoli del Testo Unico citati, che vengono riprodotti più sotto integralmente, saranno "abrogati a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi". Questi articoli sono proprio quelli che definiscono i modelli pedagogici e organizzativi della scuola come sta funzionando oggi. Con essi è incompatibile qualsiasi forma di introduzione del docente tutor, del frazionamento degli orari in obbligatori e facoltativi, i piani personalizzati, con l'adozione di libri ti testo che si siano appiattiti sulle "illegali" indicazioni anziché coerenti con i programmi del 1985 che sono e restano validi per tutte le classi dalle seconde alle quinte.

Vi potrebbe essere qualche dubbio per le classi prime; ma anche qui si deve tenere conto che quei bambini sono stati iscritti in base ad una circolare che prevedeva le scelte e la modulistica dell'anno precedente e che comunque erano iscrizioni effettuate prima che il decreto Legislativo fosse definitivamente approvato.

Bisogna tenere conto che il senso e la lettera della norma prevedevano una gradualità di attuazione di cui i zelanti Dirigenti non vorrebbero tenere minimamente conto.

In ogni caso sarà utile che ogni comitato si attrezzi anche con un legale di fiducia per poter prendere iniziative anche legali avverso quei Dirigenti che insistessero a volere attuare la legge peggiorandola, di molto, accelerando la sua attuazione.

Resta fondamentale e attuale, anche per le azioni future, raccogliere le firme dei genitori sui moduli già predisposti dal Coordinamento Nazionale per la conferma della scelta per l'anno prossimo dei modelli organizzativi e didattici di tempo pieno, moduli nella scuola elementare e tempo prolungato nella scuola media.

Elenco e testi degli articoli del Testo Unico citati dall'Articolo 19 comma 3 del Decreto Legislativo n.59

("Sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi"0

Art. 99 - Finalità e caratteri (N.d.R.)

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.

3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici (N.d.R.)

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

2. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

3. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

4. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 109 - Istruzione obbligatoria (N.d.R.)

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 118 - Finalità (N.d.R.)

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

Art. 119 - Continuità educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

2. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

3. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica (N.d.R.)

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 .

2. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

6. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

7. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

8. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

9. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.

2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Art. 148 - Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.

3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.

5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 149 - Valore della licenza

1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.

3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media (N.d.R.)

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.

2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. (N.d.R.)

3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Art. 176 - Iscrizione alla prima classe (N.d.R.)

1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

2. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

3. Comma abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000.

Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.

4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.

5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.

2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza

1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.

2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.

  1. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

Art. 442 - Dotazioni organiche

1. Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.

3. Comma abrogato dall'art. 8 del DPR 18 giugno 1998 n. 233.

4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.