COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, larticolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data 21 gennaio 2003;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Scuola dellinfanzia
Articolo 1 - Finalità della scuola dellinfanzia
1. La scuola dellinfanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre alleducazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare uneffettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi allinfanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dellofferta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dellinfanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui allarticolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dallarticolo 7, comma 8 della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti locali.
Articolo 2 - Accesso alla scuola dellinfanzia
1. Alla scuola dellinfanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento.
Articolo 3 - Attività educative
1. Lorario annuale delle attività educative per la scuola dellinfanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in conformità allAccordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dellinfanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nellesercizio dellautonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi allinfanzia e con la scuola primaria.
2-bis. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito lorganico di istituto.
3. La scuola dellinfanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, allautonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
CAPO II
Primo ciclo di istruzione
Articolo 4 Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo distruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere allistruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dellinfanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura lorientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con lesame di Stato.
6. Le scuole appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dellinfanzia esistenti sullo stesso territorio.
CAPO III
La scuola primaria
Articolo 5 Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative allalfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile.
Articolo 6 Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dellanno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento.
Articolo 7 Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire lesercizio del diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato lopzione. Le predette richieste sono formulate allatto delliscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. Lorario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché lassistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui allarticolo 14 bis, è costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Lorganizzazione delle attività educative e didattiche rientra nellautonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per lintera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallallievo, con lapporto degli altri docenti.
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, unattività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dellofferta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone lassegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dellorario delle attività didattiche sulla base del piano dellofferta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dellinsegnamento-apprendimento.
9. Nellorganizzazione dellorario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dellorario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta allunanimità, possono non ammettere lalunno alla classe successiva, allinterno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dellinizio delle lezioni dellanno scolastico successivo.
CAPO IV
Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9 Finalità della scuola secondaria di I grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini allinterazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Articolo 10 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire lesercizio del diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato lopzione. Le predette richieste sono formulate allatto delliscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. Lorario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché lassistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui allarticolo 14 bis, è costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista labilitazione allinsegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Lorganizzazione delle attività educative e didattiche rientra nellautonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per lintera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallallievo, con lapporto degli altri docenti.
Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dellanno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dellorario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento, rispettivamente, lundicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. Allesame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nellanno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
CAPO V
Norme finali e transitorie
Articolo 12 Scuola dellinfanzia
1. Nellanno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dellinfanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dallordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita unulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui allarticolo 2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita lAssociazione Nazionale dei Comuni dItalia (ANCI), salvo quanto previsto allarticolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui allarticolo 15.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino allemanazione delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria lassetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nellallegato A.
Articolo 13 - Scuola primaria
1. Nellanno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, unulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per lattuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dallanno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dallanno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, lavvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino allemanazione delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, lassetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nellallegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nellallegato D.
Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dallanno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dallanno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino allemanazione delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, lassetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nellallegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nellallegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per lanno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, lassetto organico delle scuole secondarie di primo grado come definito dallarticolo 10, comma 4 viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dellemanazione delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, le istituzioni scolastiche, nellesercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dellespletamento dellorario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dallarticolo 9 e dallarticolo 10 del presente decreto legislativo.
6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione allinsegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Articolo 14-bis - Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui allarticolo 7, commi 1, 2 e 3 e allarticolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per lanno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per lanno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni scolastici successivi allattivazione di posti, per gli stessi fini, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Articolo 14-ter - Frequenza del primo ciclo dellistruzione
1. Restano in vigore, in attesa dellemanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, lobbligo di istruzione di cui allarticolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dellistruzione.
Articolo 14-quater - Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dallIntesa tra il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e la provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate allinnovazione, relative al primo ciclo dellistruzione avviate sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.
Articolo 15 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 6, comma 2, dellarticolo 12, comma 1, dellarticolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dellinfanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per lanno 2003, 45.829 migliaia di euro per lanno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dallanno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dallarticolo 7, comma 5 della legge n.53 del 2003.
Articolo 16 Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dellinfanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dallanno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dallanno scolastico successivo allentrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
4-bis. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
5. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 100, comma 1 le parole "di cui allarticolo 99" sono soppresse;
b) allarticolo 183, comma 1 le parole "a norma dellarticolo 177, comma 5" sono soppresse.
6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.