SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Consiglio dei Ministri 29 luglio 2003)
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE DELLALUNNO COME SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELLARTICOLO 35, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del Ministro dellistruzione delluniversità e della ricerca
e del Ministro della salute
VISTO larticolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che prevede la definizione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per lindividuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dellalunno come soggetto portatore di handicap;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTI, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente latto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
VISTO il Decreto Legge del 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, con la legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
ACQUISITA lintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del .
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ..
ACQUISITO il parere della Commissione cultura, scienza e istruzione e della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati e della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport e della Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica nelle sedute, rispettivamente, del e del .
adotta il seguente regolamento
ARTICOLO 1 FINALITA
1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per lindividuazione dellalunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dallarticolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
ARTICOLO 2 MODALITA E CRITERI
1. Ai fini della individuazione dellalunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la tutela dellalunno medesimo, appositi accertamenti specialistici collegiali.
2. Ai fini della individuazione di cui al comma precedente, provvedono le commissioni di cui allart. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate dagli specialisti della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto allinizio dellanno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dellalunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dellarticolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti effettivi il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accertata, nonché, con riferimento agli indicatori dellOrganizzazione Mondiale della Sanità - ICD10 -, la specificazione delleventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.
4. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dellalunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dallarticolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, secondo i criteri previsti dallOrganizzazione Mondiale della Sanità - ICF -. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la tutela dellalunno e da questi alla istituzione scolastica presso cui lalunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.
ARTICOLO 3 ATTIVAZIONE DELLE FORME DI INTEGRAZIONE E DI SOSTEGNO
1. Alle attività di cui ai commi 1 e 4 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dallarticolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n.333.
2. Il gruppo di lavoro di cui allarticolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese la indicazione del numero delle ore di sostegno nonché quelle di eventuale assistenza, per i fini previsti dallart.13 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nel quadro delle finalità della legge 8 novembre 2000, n.328 adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi ai sensi del Decreto Legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche allorganizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dallambiente scolastico sullalunno in situazione di handicap, a norma dellarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per gli alunni già individuati come soggetti in situazione di handicap alla data del presente decreto, i controlli e le verifiche sono disposti con riferimento a ciascuno dei passaggi ai successivi cicli di istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 e, allinterno del primo ciclo, al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
ARTICOLO 4 SITUAZIONE DI HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA ED AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA
1. Lautorizzazione allattivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dellarticolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è disposta dal dirigente preposto allUfficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui allarticolo 2 comma 3 del presente decreto.
ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI
1. D'intesa con Conferenza unificata, a norma dellarticolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono organicamente ridefinite le procedure finalizzate alla realizzazione dellintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.