OM. 15 luglio 1991 n. 215 - Elezione degli organi collegiali
a livello di circolo-istituto.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Organo competente a indire le elezioni.
Art. 3 - Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio
di circolo o d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli
di intersezione.
Art. 4 - Il collegio dei docenti.
Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche.
Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di
circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli alunni.
Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori
negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti
nei consigli di classe e nei consigli di istituto
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente.
Art. 11 - Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto
di elettorato.
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato.
Art. 13 - Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola.
Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio
nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza.
Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità.
Art. 17 - Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali.
Art. 18 - Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici.
Art. 19 - Istituti d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di danza,
accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica.
Art. 20 - Scuole materne.
TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti
in funzione elettorale.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle
assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli
eletti.
Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata.
TITOLO III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO
Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità
delle deliberazioni.
Art. 25 - Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova
istituzione.
Art. 26 - Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del
consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione.
Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori.
Art. 28 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi.
Art. 29 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del
personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori.
Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati.
Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste.
Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati.
Art. 33 - Esposizione delle liste.
Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste.
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi.
Art. 36 - Predisposizione delle schede.
Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali.
Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali.
Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali
o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione.
Recupero del riposo festivo non goduto.
Art. 40 - Modalità delle votazioni.
Art. 41 - Rappresentanti di lista.
Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali.
Art. 43 - Operazioni di scrutinio.
Art. 44 - Attribuzione dei posti.
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni.
TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47 - Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione,
di circolo e di istituto - Surrogazione di consiglieri.
Art. 48 - Prima convocazione del consiglio di circolo o d'istituto.
Art. 49 - Presidenza del consiglio di circolo o di istituto.
Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento.
Art. 51 - Decadenza dalle cariche.
Art. 52 - Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica
o modificazioni territoriali.
Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o
di istituto.
Art. 54 - Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli
di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di
intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare
ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme
funzionalmente collegate all'elezione dei predetti organi.
2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione
della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per
la valutazione del servizio previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i) del citato
decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare
con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma
2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare
disposizioni generali. Le modalità per l'elezione di tali organi restano
devolute all'organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente
alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori
le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.
3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari,
secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non
statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate,
pareggiate o legalmente riconosciute.
Art. 2 - Organo competente a indire le elezioni.
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei
consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore
didattico o preside.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle
ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve
le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Art. 3 - Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio
di circolo o
d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione.
1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi
collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio
presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo
e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 - Il collegio dei docenti.
1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i
docenti supplenti annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti
supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne
fatto parte anche i docenti indicati nell'art. 18.
2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti
del circolo o istituto in cui prestano servizio.
3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio
dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti,
partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione,
nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione
dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto
(art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che
attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive
categorie).
Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche.
1. Nell'ipotesi in cui, in sede di attuazione della razionalizzazione della rete
scolastica, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, siano
aggregate scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e
tipo, ogni scuola aggregata mantiene, a norma dell'art. 22, comma 2 bis, del decreto-legge
6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, un proprio collegio dei docenti il quale esercita conseguentemente
le proprie funzioni anche in materia elettorale, ivi compresa l'autonoma elezione
per ciascuna scuola aggregata dei collaboratori del preside e dei docenti che
fanno parte del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Le funzioni vicarie del direttore didattico o del preside, invece, sono affidate
ad un unico docente.
3. Nelle predette scuole aggregate si costituisce altresì un solo consiglio
di istituto, alle elezioni del quale partecipano le componenti di tutte le scuole
interessate, con liste comuni di candidati. Resta in carica, fino alla normale
scadenza triennale, il consiglio di istituto della scuola aggregante.
4. Nell'ipotesi di aggregazione tra scuole dello stesso ordine (es. liceo classico
con annessa sezione di liceo scientifico) si costituisce, invece, un unico collegio
dei docenti e un unico comitato di valutazione del servizio del personale insegnante,
e la scuola aggregata perde il proprio consiglio di istituto. Resta in carica,
fino alla normale scadenza triennale, il consiglio di istituto della scuola aggregante.
Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di
circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori
I - Consiglio di circolo o di istituto
1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o il preside.
2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o preside.
3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti
dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica
fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore
a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente
3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
4. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi
ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti
del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente
eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo
a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del
consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a
uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente
dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano,
a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti
dai frequentanti dei corsi medesimi.
5. Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste
dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza
per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II - Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione
6. Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione
nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici
sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele
o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e
dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto
previsto nel comma successivo.
7. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o
di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:
1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o
sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei
genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli
studenti della classe;
4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali
classi non è rappresentata la componente genitori;
5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori
sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti
di ciascun corso.
8. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale
sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno
parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente
non attribuiti rimangono scoperti.
9. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità
rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.
10. A norma dell'art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 416, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel
caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni.
1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli
didattici;
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle
scuole materne;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica;
- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto
delle scuole medie;
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione
scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza
dei genitori nei consigli di classe.
3. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione
e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate
all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori
di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori
spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che
ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle
quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri
tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le
persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
5. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà
sul minore.
6. I rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono
essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla
formazione degli alunni loro affidati.
7. I direttori didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione
dell'alunno alle classi successive, promuovono la compilazione da parte degli
interessati (genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno
essere indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di
nascita): a) dell'alunno iscritto; b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le
veci; c) di eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole
statali o non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate.
8. Detta scheda non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni
e può essere usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti
dal successivo art. 27.
9. La compilazione della scheda non costituisce condizione per l'iscrizione dell'alunno
alla scuola.
10. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse
e di intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi
articoli 21, 22 e 23.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli alunni.
1. Gli alunni partecipano all'elezione:
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica;
- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori
studenti;
- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole
con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli
alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio
d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che
frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.
3. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto
si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22
e 23.
Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori
negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti
nei consigli di classe e nei consigli di istituto.
Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale
(genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei
consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo
grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi
articoli 21, 22 e 23.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente.
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione
scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio
di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti
come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure
più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto
del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio
nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale
di danza e nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo
spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli
accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati
annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato
attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi
durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art.
15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare
l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e
dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali
a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6,
del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato
attivo e passivo.
6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato
attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario
nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati
alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni
presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma
degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art.
1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono
le attività integrative;
d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione
negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono
iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il
tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio
presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente
nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
g) agli insegnanti di religione;
h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili
e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità
previste dal successivo art. 17.
7. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso
le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei
limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti
in cui prestano servizio.
9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo
per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano
servizio.
10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi
collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo
nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia
successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà
di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni
di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art. 11 - Assenza dal s ervizio del personale docente: conservazione del diritto
di elettorato
1. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita
l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo
quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente
e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta
non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo
solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente
dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie
per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato
attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto.
Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo
alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato.
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché,
ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento
di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto
di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello
di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa
per motivi di famiglia.
Art. 13 - Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola.
1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola
previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto,
per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti
- a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più
di dieci - con il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'art.
5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psicopedagogici e di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio
di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi
connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il
consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a
partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
2. L'elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene
secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti
del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.
3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione
possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo,
appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti
all'attività educativa in generale.
Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio
nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza.
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale
A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle
scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio
di circolo o di istituto.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente
alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole
statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti
per il corrispondente personale dello Stato.
4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita
l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal
servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato.
1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché,
ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento
di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto
di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello
di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art.
14.
2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa
per motivi di famiglia.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità.
1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare,
o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare,
non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore
di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti
a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più
componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.
Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche
se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi
i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta
come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse
e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi
collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo
nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente
eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente
nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici
e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la
sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per
una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando
la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416
del 1974.
Art. 17 - Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali.
1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello
Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi
collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.
2. In detti istituti di educazione l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono
circoli didattici a sé stanti.
4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non
superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto
ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette,
si procede per sorteggio, negli altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni
procedure.
5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici
annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre,
è regolarmente costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso,
con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione
non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero
inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti
è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato
è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice
dell'educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
6. ll personale educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato
elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti
alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci
o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri
- in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento
- ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate
dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi
con le attività affidate alle rispettive categorie di personale in questione.
A tal fine i consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate
dai convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare
alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale educativo
sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via sperimentale, dalla
circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.
Art. 18 - Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici.
1. I corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da
considerare parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto
le componenti interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi
collegiali dell'istituto.
Art. 19 - Istituti d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di danza,
accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica.
1. Negli istituti d'arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello
di istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente
per l'istituto d'arte e per la scuola media.
Art. 20 - Scuole materne.
1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna
statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
- il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la
popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
- ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui
dette scuole funzionano;
- al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione
del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare
del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore
didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio
di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti
del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale
insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente
14 o 19.
4. L'elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio
di circolo avviene con le seguenti modalità:
- nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti
in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio,
questi fa parte di diritto del consiglio di circolo;
- nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio,
si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in
servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l'insegnante
in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti
ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.
5. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti
secondo le procedure comuni per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di
circolo.
6. Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano
le disposizioni che seguono:
- quando gli insegnanti in servizio siano tre, l'organo è regolarmente
costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; l'organo medesimo deve
convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti
della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta;
- quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo
non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo
didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.
7. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
si costituisce secondo le comuni procedure.
8. Per quanto riguarda l'elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio
di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt.
21 e 22.
TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti
in funzione elettorale.
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per
ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori
e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella
degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti
della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione
alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione
del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma
didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò
delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo
art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione
rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo
grado e artistiche di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel
consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti
nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche.
In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art.
20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le
votazioni.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle
assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli
eletti.
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è
stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per
la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La
convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i
genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia
della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario
all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale
del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21
e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli
studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti
presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario
di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo
o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione
inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano
in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea
che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere
costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni
di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto
sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere
alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione
degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità
in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo,
è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti
presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito
l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla
base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli
eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione
dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di
voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata.
1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente
ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei
consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità
delle deliberazioni.
1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria
ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle
Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico
o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo
o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo
didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre
in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel
circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado
e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra
gli studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali
a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto,
se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi
componenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni
contestuali di organi collegiali di diverso livello).
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà
più uno dei propri componenti.
8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni
ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base
al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla
costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore
a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza
a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono
comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte
le componenti.
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati,
debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25 - Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova
istituzione.
1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta
in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi
dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio
scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente
le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica
istruzione con propria ordinanza
TITOLO III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO
Art. 26 - Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del
consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione.
1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di
nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o d'istituto - nominata
dal direttore didattico o preside - è presieduta dallo stesso o da un docente
da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta
da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo
e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio
dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio
nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso
od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica,
uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti
iscritti all'istituto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica
per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel
predetto biennio dal collegio dei docenti.
Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale
di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per
le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali
di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole
secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in
me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui
al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire
le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi
fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna
gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti
ALLA scuola;
3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e
artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola
compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale,
in ordine alfabetico.
4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione,
nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere
all'albo dei predetti circoli o istituti.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali
di organi collegiali di diverso livello).
6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo
e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
7. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data
di indizione delle elezioni.
8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo
o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal
fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione
elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette
elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario
assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia
un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Art. 28 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi.
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta
semplice, da parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla
commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di
5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli
elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione
prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi
elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà
informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.
Art. 29 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del
personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori.
1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente
ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni
istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo
o istituto di provenienza.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente
alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare
istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello
fissato per le elezioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata
la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio,
rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità
dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori
in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione
elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata
nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato
di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è
impropriamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso
cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione
del medesimo che viene allegato all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò
viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati.
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data
di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati
da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati,
i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far
parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo
o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa
rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto,
ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio
di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.
Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste.
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono
essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore
a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento
di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo
di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota
all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco
(o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati
accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in
carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta
direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome,
nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del
richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche
nel caso in cui l'autenticazione sia fatta
Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati.
1. Ciascuna lista può essere presentata:
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale
è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo
corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a
100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo
elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente
l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e
istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa
può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre
le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel
caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste
debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12
del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati,
ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate
a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione
della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 33 - Esposizione delle liste.
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati
e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura
l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste.
1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli
stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente
autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati,
che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le
loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per
i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero
di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi,
nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente
inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori
che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore
a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità
riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante
affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione
della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni
caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle
liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle
regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del
termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.
Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi
due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli
Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi
elettorali all'atto del loro insediamento.
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi.
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori
di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei
genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione
per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere
tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
(dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali
di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi
spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.
Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola,
di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore
didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto,
è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici
scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie
da rappresentare negli organi collegiali stessi.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea
di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto
conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della
data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione
ai rappresentanti delle liste richiedenti
Art. 36 - Predisposizione delle schede.
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di
eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso
i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi
stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed
istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura:
"Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori
gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce
dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante
le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti",
"Personale A.T.A.".
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia
interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate
mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso
giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi
sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza,
debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue
ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali.
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata
o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere
dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso,
nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni
si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore
a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché
venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla
commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli
elettori di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali
di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali.
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori
di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte
delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che
si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri
inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile
di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia
stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto
di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste
di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside
su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a
quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni
preliminari.
Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali
o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione.
Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio
elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle
prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento
economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio
in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può
essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali
vigenti in materia.
Art. 40 - Modalità delle votazioni.
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8
alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano
nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei
componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i
componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato
anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua
volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta
succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile
accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora
ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti,
gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio
e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato
alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.
Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli,
sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello
spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli
opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti
dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel
numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori
a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del
candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il
voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento
di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto
di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente
nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre
il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore
più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori
chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede
il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si
insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo
verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 41 - Rappresentanti di lista.
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della
commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi
dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale
e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni
successive al loro insediamento.
Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali.
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di
parità prevale il voto del presidente
Art. 43 - Operazioni di scrutinio.
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti
alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello
B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto
in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella
prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati
di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i
candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il
presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle
eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore,
sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede
soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà
dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale
di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata
in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso
il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione
a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o
di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del
successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti
e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti.
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale
n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni
previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico
o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati
almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi
della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti
di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra
elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati
dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun
candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna
cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima,
per sorteggio (ndr).
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i
posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare,
nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero
delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità
del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista,
sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista;
lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto
alcun voto di preferenza
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti.
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1
di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48
ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo
elenco nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni.
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro
5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli
eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno
diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame
dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché
i rappresentanti di lista e i candidati.
Art. 47 - Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione,
di circolo e di istituto - Surrogazione di consiglieri.
1. Il direttore didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei
consigli di classe, interclasse e intersezione.
2. I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio
di circolo e di istituto.
3. E' data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente,
ai direttori didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina
di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli
atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano
cessati dalla carica per qualsiasi causa.
TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 48 - Prima convocazione del consiglio di circolo o d'istituto.
1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta
dal Direttore didattico o Preside.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati
e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati
gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside,
elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio
presidente.
Art. 49 - Presidenza del consiglio di circolo o di istituto.
1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di
istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal
consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale
28 maggio 1975.
Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento.
1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta
in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita
dei requisiti di eleggibilita, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni
membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano
inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore
didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli
alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche)
purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal
caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti,
dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva
e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio
di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo
anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto
di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo
le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà
ad esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente
assunte.
Art. 51 - Decadenza dalle cariche.
1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse
e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo
cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo
al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per
cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono
dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di
studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità
di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa
scuola.
4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano
conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento
del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti,
decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità
di studente della predetta scuola.
Art. 52 - Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica
o modificazioni territoriali.
1. I consigli di circolo o di istituto restano in carica fino alla normale scadenza
del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni
- in più o in meno - della relativa popolazione scolastica e, qualora si
tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno
rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 416 del 1974 il consiglio di circolo o d'istituto rimane
ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento
del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio
alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo
della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato
in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono inoltre in carica sia nelle scuole o negli istituti
di cui siano state rese autonome - oppure siano state aggregate ad altre scuole
o istituti - sezioni staccate o sedi coordinate o succursali, sia nelle scuole
o negli istituti ai quali siano state aggregate sezioni staccate o sedi coordinate
o succursali.
4. La scuola aggregata ad altra scuola come sezione staccata, sede coordinata
o succursale perde il proprio consiglio di istituto. Qualora, invece, a seguito)
della fusione di due o più scuole venga formalmente creata una nuova istituzione
scolastica si deve procedere all'immediato rinnovo del consiglio di istituto.
5. I consiglieri cessati sono sostituiti mediante surrogazione e, in caso di esaurimento
delle rispettive liste, mediante elezioni suppletive per la relativa componente,
alle quali partecipano le rappresentanze di tutte le scuole o istituti aggregati.
Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o
di istituto.
1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi
causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro
dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente
dalla lista.
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento
delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti
vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non
tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R.
31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi
la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere
eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di
liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette,
di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste,
contestualmente alle elezioni annuali.
Art. 54 - Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano - Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle
d'Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle
province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni
sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica
Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province
di Trento e di Bolzano.