IL MINISTERO NON PUÒ IMPORRE ALLE
SCUOLE IL TUTOR; OGNI INTIMIDAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEVE ESSERE RESPINTA
E DENUNCIATA.
Il Ministero minaccia sanzioni per imporre il tutor
Nei giorni scorsi la stampa ha dato la notizia di una nota riservata del Ministero
del 30/06 con cui si attribuisce ai direttori generali degli uffici scolastici
regionali il compito di vigilare per l’integrale applicazione dei provvedimenti
attuativi della Legge Moratti e, se nel caso, di adottare “interventi adeguati
anche di carattere disciplinare”.
Tale nota si riferisce ovviamente anche alla designazione del tutor.
Perché il Ministero non può imporre il tutor
La Costituzione all’art. 117 ha espressamente “costituzionalizzato”
l’autonomia delle istituzioni scolastiche; quindi le “norme generali”
dello Stato possono e devono definire l’ambito dell’autonomia scolastica
così come è stato fatto con l’art. 21 della L. n. 59/97 e
con gli artt. del DPR n. 275/99; definito tale ambito, le modalità di esercizio
dell’autonomia didattica ed organizzativa rientrano, per dettato costituzionale,
nel potere esclusivo degli organi collegiali della scuola e specificatamente per
quanto riguarda l’attività didattica al collegio dei docenti.
Nè il legislatore statale o regionale, nè la contrattazione possono
legittimamente intervenire per disciplinare le modalità di esercizio dell’autonomia
didattica e/o organizzativa.
Spetta quindi al collegio dei docenti decidere, in piena autonomia, come organizzare
l’attività didattica con il solo limite del rispetto delle prerogative
di ciascun docente; difatti a sua volta anche il collegio dei docenti, nell’esercizio
sul suo potere deliberante in materia didattica, deve rispettare la professionalità
di ciascun docente e quindi tenere conto che la cd “funzione tutoriale”
è implicita nella stessa funzione docente.
Nè peraltro il collegio dei docenti ha il potere di organizzare l’attività
didattica prevedendo forme interne di gerarchizzazione che sarebbero lesive del
principio fondamentale della libertà di insegnamento e della conseguente
posizione paritaria di tutti i docenti.
Con il D.Lgs. n. 59/04 agli art. 7 e 10 è stato invece previsto che nell’ambito
dell’attività didattica sia affidata “ad un docente in possesso
di specifica formazione” la cd funzione tutoriale.
A parte il fatto non irrilevante che il Parlamento non aveva conferito alcuna
delega al Governo di istituire tale figura professionale (e quindi il Governo
ha arbitrariamente disciplinato una materia che non era stata delegata), la normativa
che prevede che nell’ambito dell’attività didattica si debba
affidare tale attività ad uno specifico docente, contrasta in modo palese
con la norma costituzionale dell’art. 117,prima richiamata, che salvaguarda
l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Tutte le leggi si devono osservare, ma in primo luogo la Costituzione
Il Ministero ricorda che le leggi si devono osservare, ma si devono osservare
tutte le leggi ed in primo luogo la legge fondamentale dello Stato che è
la Costituzione.
Le scuole che hanno deliberato di non designare un tutor non hanno quindi violato
la legge, ma hanno correttamente interpretato ed applicato una legge di dubbia
legittimità costituzionale, riconducendola nell’ambito della Costituzione.
Più precisamente la disposizione del decreto n. 59/04 che prevede la designazione
del tutor non può avere efficacia vincolante perchè, in tal caso,
sarebbe lesiva dell’autonomia scolastica prevista dalla Costituzione; non
può quindi imporre un obbligo, ma soltanto prospettare una possibile (secondo
il Governo) organizzazione didattica; spetta però al collegio dei docenti
decidere in piena autonomia e senza alcun condizionamento esterno, come organizzare
l’attività didattica, rispettando in ogni caso le prerogative di
ciascun docente.
Le delibere che hanno deliberato, nell’esercizio dell’autonomia didattica,
di non designare il tutor sono quindi legittime.
Le minacce del Ministero sono prive di fondamento oltre che lesive della libertà
di insegnamento perchè intimidatorie.
In primo luogo si deve rilevare che la nota riservata, che tende a condizionare
il comportamento dei docenti, rappresenta una forma di intimidazione lesiva del
diritto costituzionale della libertà di insegnamento.
Se quindi il Ministero intende dare seguito alla nota riservata, si impone anzitutto
una risposta ferma e decisa da parte di tutto il mondo della scuola, anche a livello
legale.
In secondo luogo si deve ricordare al Ministero che le delibere degli organi collegiali
della scuola sono atti definitivi ed immediatamente esecutivi; il dirigente scolastico
è quindi tenuto ad osservarle e non può nè annullarle nè
eluderle, nè ricorrere alle nomine d’ufficio; nè dette delibere
possono essere legittimamente annullate dai direttori generali degli Uffici scolastici
Regionali.
Come rispondere ad eventuali atti repressivi o autoritari
a) eventuali nomine d’ufficio del tutor
Possono essere contestate con ricorsi d’urgenza al Giudice del Lavoro
da parte dei nominati, ma anche da parte dei docenti che sarebbero “espropriati”
di un compito che rientra nella funzione docente.
b) Eventuale annullamento della delibera del collegio dei docenti
Il provvedimento può essere contestato sia con ricorso al TAR che al
Giudice del Lavoro.
Considerato che le eventuali azioni legali richiedono adempimenti specifici
e l’osservanza di eventuali termini di decadenza, è opportuno che,
almeno in ambito provinciale, in risposta alle minacce del Ministero sia costituito
un gruppo di intervento al quale le scuole (genitori e/o insegnanti) possano
rivolgersi per tutti gli opportuni suggerimenti.
Il Comitato per la Scuola della Repubblica è comunque a disposizione
per tutta l’opportuna collaborazione.
A tale fine i gruppi locali possono contattare direttamente il Comitato di Firenze
(FAX 055/588820 E-mail: comfirenze@inwind.it).
p. il Comitato
“Per la Scuola della Repubblica”
Corrado Mauceri