Statuto dellassociazione nazionale
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CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E costituita lAssociazione professionale e culturale a carattere nazionale CESP - CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA. LAssociazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti o gruppi politici di qualsiasi natura. La sede legale nazionale è a Roma, in via Sannio n. 61.
ART. 2 SCOPI DELLASSOCIAZIONE
Lassociazione ha come scopo sociale e ragion dessere lo studio e lanalisi (nonché la diffusione didattica e informativa dei risultati di essi) delle trasformazioni in atto nella scuola e nelle caratteristiche del lavoro che si svolge in essa, allinterno dei più generali processi di mutamento del lavoro intellettuale/mentale. Questo lavoro si ripromette la massima circolazione e diffusione didattica profonda consapevolezza critica tra i docenti e il personale della scuo1a in merito al proprio ruolo e si inserisce in una prospettiva nazionale e comunitaria intesa ad un più qualificato riconoscimento della scuola nella società, nella difesa e miglioramento dellistituzione pubblica.
LAssociazione svolge, seguendo i suddetti parametri, attività permanente di formazione aggiornamento rivolta al personale della scuola e non. Scopo dellAssociazione è anche svolgere attività di formazione e aggiornamento nelle aree sociali disagiate a livello nazionale e internazionale.
LAssociazione è impegnata anche per la reale gratuità della scuola, per il diritto allo studio, contro ogni forza di emarginazione scolastica e di discriminazione razziale, sessuali, etnica e religiosa.
LAssociazione è impegnata a progettare elementi di trasformazione della scuola che tengano conto della specificità e dellunicità della funzione docente, nonché di un qualificato apporto del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e che si inquadrino in un processo di più generale trasformazione sociale, nella convinzione che reale priorità alla cultura, e quindi anche alla scuola, può essere data solo dal superamento della mercificazione dei sapere e della capacità lavorativa operata dagli attuali meccanismi di produzione e distribuzione dei beni sia materiali che intellettuali
LAssociazione si propone di realizzare momenti di raccordo anche sovranazionale tra i lavoratori della scuola e tra di essi e altre categorie o cittadini interessati alla difesa e al miglioramento della scuola pubblica.
ART.3- ADESIONE ALLASSOCIAZIONE. ESCLUSIONE. RECESSO.
LAssociazione è aperta a tutti i lavoratori e le lavoratrici di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non, in servizio o meno. Ladesione è individuale e viene data agli organismi provinciali dellAssociazione. Ladesione implica lottemperanza delle norme ed il perseguimento delle finalità dellAssociazione nonché il versamento delle quote associative. Ladesione dà diritto a far parte di tutte le articolazioni organizzative; dà diritto, inoltre, allinformazione ad ogni Livello e alla partecipazione a tutte le iniziative dellassociazione. Lesclusione dellassociato è di competenza:
a) dellassemblea provinciale, con successiva ratifica dellassemblea nazionale;
b) dellassemblea nazionale, previo parere dellassemblea provinciale.
Lesclusione viene deliberata con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti allassemblea e può essere decisa solo per gravi ed accertati motivi. Viene considerato sospeso lassociato che non è in regola con il versamento delle quote associative. Ladesione allassociazione non è tacitamente rinnovata ed ha validità per lintero anno solare. Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dallAssociazione, dandone comunicazione. scritta al Direttivo Provinciale che ne darà comunicazione al Direttivo Nazionale. In nessun caso il socio avrà diritto al rimborso della quota associativa versata.
ART.4 - PATRIMONIO.
Le entrate dellassociazione sono costituite:
dalle quote sociali | |
da eventuali oblazioni | |
dai proventi di gestione permanenti od occasionali |
ART.5 -QUOTE ASSOCIATIVE
Ladesione allAssociazione, al fine di garantirne lautonomia finanziaria, comporta il pagamento annuale di una quota associativa che avverrà secondo le modalità che verranno definite dal regolamento approvato nella prima riunione dellassemblea nazionale.
ART.6 ORGANI DELLASSOCIAZIONE
Sono organi dellassociazione:
1) lAssemblea nazionale, che è lorgano decisionale del Centro a Livello nazionale ed è costituita dai delegati delle singole province;
2) il Direttivo Nazionale, che attua le delibere e le linee programmatiche dellAssemblea Nazionale, alla quale risponde del suo operato;
3) lAssemblea Provinciale che è lorgano decisionale dellAssociazione a livello locale;
4) il Direttivo Provinciale che attua le delibere dellAssemblea Provinciale.
ART.7 - ASSEMBLEA NAZIONALE
LAssemblea Nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia espressi dalle singole Assemblee Provinciali in proporzione della loro consistenza associativa.
Essa è la massima istanza decisionale dellassociazione a livello nazionale nonché lunico organo decisionale sovra provinciale. Per la sua validità è necessaria la presenza di delegati di almeno ¼delle province iscritte e le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salva diversa previsione regolamentare di maggioranze qualificate per particolari fattispecie.
LAssemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta lanno. È possibile la convocazione di Assemblee Nazionali straordinarie e su richiesta di 1/3 delle province o di 1/3 dei membri in carica dellEsecutivo Nazionale.
LAssemblea Nazionale è convocata annualmente dal Direttivo Nazionale per lapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo. Gli esercizi sociali termineranno il 31 dicembre di ogni anno. LAssemblea Nazionale elegge annualmente il Direttivo Nazionale. Fino allo svolgimento della prima Assemblea Nazionale, i soci fondatori dellAssociazione si costituiscono in Direttivo e ne rappresentano listanza decisionale massima con tutte le funzioni e i poteri dellAssemblea nazionale.
ART. 8- DIRETTIVO NAZIONALE
Il Direttivo Nazionale si riunisce in forma ordinaria almeno una volta a quadrimestre, convocato o dallAssemblea Nazionale o dal precedente Direttivo o dal Presidente dellAssociazione; può essere convocato in forma straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Il Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:
attuare le decisioni e le linee programmatiche deliberate dallAssemblea Nazionale; | |
assicurare la circolazione delle informazioni allinterno ed allesterno dellAssociazione; | |
garantire lattività editoriale relativa al lavoro dellAssociazione; | |
amministrare i fondi dellAssociazione; | |
curare i rapporti con gli organi dinformazione; curare i rapporti con le istituzioni; | |
aggiornare lanagrafe degli associati, verificando periodicamente leffettiva partecipazione associativa. |
ART. 9 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA LEGALE, TESORIERE.
LAssociazione elegge annualmente, nellambito dei componenti del Direttivo Nazionale:
1) il Presidente dellAssociazione, che presiede il Direttivo e lo convoca qualora non sia stato fatto dallAssemblea nazionale o dal Direttivo precedente. Il Presidente è il rappresentante legale dellAssociazione e ne ha la rappresentanza anche processuale nelle sedi giuridiche richieste, secondo il mandato vincolante dellAssemblea Nazionale;
2) il Vicepresidente che svolge in assenza del Presidente, e su sua delega scritta, le sue stesse funzioni.;
3) un tesoriere al quale compete lamministrazione dei fondi su mandato vincolante del Direttivo Nazionale e la tenuta delle scritture contabili.
ART. 10- ASSEMBLEA PROVINCIALE
LAssemblea Provinciale deve essere convocata in preparazione di ciascuna Assemblea Nazionale per discuterne lordine del giorno e per esprimere, tramite elezione, i propri delegati. Linottemperanza di tale procedura è ostativa alla partecipazione della rappresentanza provinciale allAssemblea Nazionale.
ART. 11- MODITFICHE STATUTARIE
Le modifiche statutarie sono deliberate da unAssemblea Nazionale appositamente convocata, a cui partecipi il 50% più una delle province in rappresentanza di almeno i 2/3 degli aderenti e con la maggioranza qualificata dei 3/4dei delegati presenti.
ART. 12- SCIOGLIMENTO DELLASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dellAssociazione può essere deliberato nel corso di una riunione straordinaria dellAssemblea Nazionale, appositamente convocata, cui partecipino i 2/3 delle province in rappresentanza dei 3/4 degli aderenti e con la maggioranza dei 4/5 dei delegati presenti.
In caso di scioglimento lAssemblea Nazionale nomina tre liquidatori, stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad Associazioni con finalità omologhe ed alla chiusura delle attività dellAssociazione.
ART. 13- RINVIO LEGISLATIVO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e la disciplina del Regolamento nazionale.