Statuto dell’associazione nazionale

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CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione professionale e culturale a carattere nazionale CESP - CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA. L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti o gruppi politici di qualsiasi natura. La sede legale nazionale è a Roma, in via Sannio n. 61.

ART. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha come scopo sociale e ragion d’essere lo studio e l’analisi (nonché la diffusione didattica e informativa dei risultati di essi) delle trasformazioni in atto nella scuola e nelle caratteristiche del lavoro che si svolge in essa, all’interno dei più generali processi di mutamento del lavoro intellettuale/mentale. Questo lavoro si ripromette la massima circolazione e diffusione didattica profonda consapevolezza critica tra i docenti e il personale della scuo1a in merito al proprio ruolo e si inserisce in una prospettiva nazionale e comunitaria intesa ad un più qualificato riconoscimento della scuola nella società, nella difesa e miglioramento dell’istituzione pubblica.

L’Associazione svolge, seguendo i suddetti parametri, attività permanente di formazione aggiornamento rivolta al personale della scuola e non. Scopo dell’Associazione è anche svolgere attività di formazione e aggiornamento nelle aree sociali disagiate a livello nazionale e internazionale.

L’Associazione è impegnata anche per la reale gratuità della scuola, per il diritto allo studio, contro ogni forza di emarginazione scolastica e di discriminazione razziale, sessuali, etnica e religiosa.

L’Associazione è impegnata a progettare elementi di trasformazione della scuola che tengano conto della specificità e dell’unicità della funzione docente, nonché di un qualificato apporto del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e che si inquadrino in un processo di più generale trasformazione sociale, nella convinzione che reale priorità alla cultura, e quindi anche alla scuola, può essere data solo dal superamento della mercificazione dei sapere e della capacità lavorativa operata dagli attuali meccanismi di produzione e distribuzione dei beni sia materiali che intellettuali

L’Associazione si propone di realizzare momenti di raccordo anche sovranazionale tra i lavoratori della scuola e tra di essi e altre categorie o cittadini interessati alla difesa e al miglioramento della scuola pubblica.

 

ART.3- ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE. ESCLUSIONE. RECESSO.

L’Associazione è aperta a tutti i lavoratori e le lavoratrici di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non, in servizio o meno. L’adesione è individuale e viene data agli organismi provinciali dell’Associazione. L’adesione implica l’ottemperanza delle norme ed il perseguimento delle finalità dell’Associazione nonché il versamento delle quote associative. L’adesione dà diritto a far parte di tutte le articolazioni organizzative; dà diritto, inoltre, all’informazione ad ogni Livello e alla partecipazione a tutte le iniziative dell’associazione. L’esclusione dell’associato è di competenza:

a) dell’assemblea provinciale, con successiva ratifica dell’assemblea nazionale;

b) dell’assemblea nazionale, previo parere dell’assemblea provinciale.

L’esclusione viene deliberata con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti all’assemblea e può essere decisa solo per gravi ed accertati motivi. Viene considerato sospeso l’associato che non è in regola con il versamento delle quote associative. L’adesione all’associazione non è tacitamente rinnovata ed ha validità per l’intero anno solare. Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, dandone comunicazione. scritta al Direttivo Provinciale che ne darà comunicazione al Direttivo Nazionale. In nessun caso il socio avrà diritto al rimborso della quota associativa versata.

ART.4 - PATRIMONIO.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

dalle quote sociali
da eventuali oblazioni
dai proventi di gestione permanenti od occasionali

ART.5 -QUOTE ASSOCIATIVE

L’adesione all’Associazione, al fine di garantirne l’autonomia finanziaria, comporta il pagamento annuale di una quota associativa che avverrà secondo le modalità che verranno definite dal regolamento approvato nella prima riunione dell’assemblea nazionale.

ART.6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

1) l’Assemblea nazionale, che è l’organo decisionale del Centro a Livello nazionale ed è costituita dai delegati delle singole province;

2) il Direttivo Nazionale, che attua le delibere e le linee programmatiche dell’Assemblea Nazionale, alla quale risponde del suo operato;

3) l’Assemblea Provinciale che è l’organo decisionale dell’Associazione a livello locale;

4) il Direttivo Provinciale che attua le delibere dell’Assemblea Provinciale.

 

ART.7 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia espressi dalle singole Assemblee Provinciali in proporzione della loro consistenza associativa.

Essa è la massima istanza decisionale dell’associazione a livello nazionale nonché l’unico organo decisionale sovra provinciale. Per la sua validità è necessaria la presenza di delegati di almeno ¼delle province iscritte e le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salva diversa previsione regolamentare di maggioranze qualificate per particolari fattispecie.

L’Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta l’anno. È possibile la convocazione di Assemblee Nazionali straordinarie e su richiesta di 1/3 delle province o di 1/3 dei membri in carica dell’Esecutivo Nazionale.

L’Assemblea Nazionale è convocata annualmente dal Direttivo Nazionale per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Gli esercizi sociali termineranno il 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea Nazionale elegge annualmente il Direttivo Nazionale. Fino allo svolgimento della prima Assemblea Nazionale, i soci fondatori dell’Associazione si costituiscono in Direttivo e ne rappresentano l’istanza decisionale massima con tutte le funzioni e i poteri dell’Assemblea nazionale.

ART. 8- DIRETTIVO NAZIONALE

Il Direttivo Nazionale si riunisce in forma ordinaria almeno una volta a quadrimestre, convocato o dall’Assemblea Nazionale o dal precedente Direttivo o dal Presidente dell’Associazione; può essere convocato in forma straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Il Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

attuare le decisioni e le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea Nazionale;
assicurare la circolazione delle informazioni all’interno ed all’esterno dell’Associazione;
garantire l’attività editoriale relativa al lavoro dell’Associazione;
amministrare i fondi dell’Associazione;
curare i rapporti con gli organi d’informazione; curare i rapporti con le istituzioni;
aggiornare l’anagrafe degli associati, verificando periodicamente l’effettiva partecipazione associativa.

ART. 9 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA LEGALE, TESORIERE.

L’Associazione elegge annualmente, nell’ambito dei componenti del Direttivo Nazionale:

1) il Presidente dell’Associazione, che presiede il Direttivo e lo convoca qualora non sia stato fatto dall’Assemblea nazionale o dal Direttivo precedente. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha la rappresentanza anche processuale nelle sedi giuridiche richieste, secondo il mandato vincolante dell’Assemblea Nazionale;

2) il Vicepresidente che svolge in assenza del Presidente, e su sua delega scritta, le sue stesse funzioni.;

3) un tesoriere al quale compete l’amministrazione dei fondi su mandato vincolante del Direttivo Nazionale e la tenuta delle scritture contabili.

ART. 10- ASSEMBLEA PROVINCIALE

L’Assemblea Provinciale deve essere convocata in preparazione di ciascuna Assemblea Nazionale per discuterne l’ordine del giorno e per esprimere, tramite elezione, i propri delegati. L’inottemperanza di tale procedura è ostativa alla partecipazione della rappresentanza provinciale all’Assemblea Nazionale.

ART. 11- MODITFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie sono deliberate da un’Assemblea Nazionale appositamente convocata, a cui partecipi il 50% più una delle province in rappresentanza di almeno i 2/3 degli aderenti e con la maggioranza qualificata dei 3/4dei delegati presenti.

ART. 12- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato nel corso di una riunione straordinaria dell’Assemblea Nazionale, appositamente convocata, cui partecipino i 2/3 delle province in rappresentanza dei 3/4 degli aderenti e con la maggioranza dei 4/5 dei delegati presenti.

In caso di scioglimento l’Assemblea Nazionale nomina tre liquidatori, stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad Associazioni con finalità omologhe ed alla chiusura delle attività dell’Associazione.

ART. 13- RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e la disciplina del Regolamento nazionale.