COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO
coordtempopieno@yahoo.it
c/o Cesp Bo – cespbo@iperbole.bologna.it via San Carlo, 42 Bologna - tel-fax 051.241336
Tutti i materiali su
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Contributi cc postale n. 49062961 Cesp-Centro Studi per la Scuola Pubblica-Bologna con causale "Tempo Pieno"


VADEMECUM CONTRO LA RIFORMA MORATTI
Modelli e proposte per un’opposizione attiva
alla distruzione della scuola pubblica

Indice:
  • Genitori: Richiesta conferma classe I elementare
  • Genitori: Richiesta per genitori che sono stati costretti ad iscrivere alle elementari con modelli 27+3
  • Genitori: Richiesta conferma classe I media
  • Genitori: Richiesta per genitori che sono stati costretti ad iscrivere alle medie con modelli 27+6
  • Genitori: Conferma del modello scolastico prescelto

Organi collegiali e insegnanti

Riferimenti normativi

 

AI GENITORI SCUOLA ELEMENTARE

PER I GENITORI CHE HANNO ISCRITTO I BAMBINI ALLA CLASSE PRIMA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2OO4/O5 :

Noi sottoscritti,genitori di bambini iscritti alla classe Prima della scuola elementare _______________ del Circolo____________ di____________________

per l'anno scolastico 2004/5

RICHIEDIAMO

al Collegio Docenti e al Consiglio di Circolo l’impegno a CONFERMARE E ATTUARE il modello di scuola scelto al momento dell'iscrizione:

  • TEMPO PIENO (2 insegnanti su una classe, contitolarità, 40 ore settimanali con 4 ore di compresenza)
  • MODULO (3 INSEGNANTI SU DUE CLASSI, CONTITOLARITA', stessa organizzazione oraria prevista nella scuola nell’anno precedente)
NOME GENITORE FIGLIO SCUOLA DI PROVENIENZA FIRMA
       

PER I GENITORI CHE SONO STATI COSTRETTI AD ISCRIVERE I FIGLI UTILIZZANDO UN MODELLO MODIFICATO (27 +3):

Noi sottoscritti,genitori di bambini iscritti alla classe Prima della scuola elementare _______________ del Circolo____________ di____________________

per l'anno scolastico 2004/5,

CONSIDERATO CHE

  • è di dubbia legittimità l’accettazione di iscrizioni sulla base di una disposizione (circolare n°2), che ha anticipato, dal punto di vista amministrativo, i contenuti di un provvedimento (decreto legislativo sul ciclo primario) divenuto legge solo in una fase successiva.
  • l’inesistenza di norme di attuazione, la presenza di una circolare densa di contraddizioni e di indicazioni tra loro contrastanti, l’impossibilità di articolare in modelli didattici compiuti le quote orarie proposte, pongono le istituzioni scolastiche nell’impossibilità di fornire un’offerta formativa certa e consolidata

RICHIEDIAMO

al Collegio Docenti e al Consiglio di Circolo l’impegno a

CONFERMARE E ATTUARE

i modelli scolastici funzionanti per le classi quinte nell'anno scolastico 2003/04

NOME GENITORE FIGLIO SCUOLA DI PROVENIENZA FIRMA
       

AI GENITORI SCUOLA MEDIA

PER I GENITORI CHE HANNO ISCRITTO I BAMBINI ALLA CLASSE PRIMA MEDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2OO4/O5 :

Noi sottoscritti,genitori di bambini iscritti alla classe Prima della scuola media _________________________ di_______________ per l'anno scolastico 2004/5

RICHIEDIAMO

al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto l’impegno a CONFERMARE E ATTUARE il modello di scuola scelto al momento dell'iscrizione:

  • TEMPO NORMALE (30 ore di lezione, contitolarità di tutti gli insegnanti, stesso orario per tutti i ragazzi, stessa organizzazione oraria dell’anno precedente)
  • TEMPO PROLUNGATO (36 ore di lezione, contitolarità di tutti gli insegnanti, 4 ore di compresenza, stessa organizzazione oraria prevista nella scuola nell’anno precedente per quanto riguarda mense e laboratori)
  • TEMPO SPERIMENTALE (33 ore di lezione con doppia lingua, contitolarità di tutti gli insegnanti, stessa organizzazione oraria prevista nella scuola nell’anno precedente
  • ……………………………………………………………………………………………………….

(da specificare, nel caso di ulteriori modelli orari presenti nella scuola nell’anno precedente e già strutturati e funzionanti in modo chiaro: sperimentazione strumento, tempo petenziato ecc)

NOME GENITORE FIGLIO SCUOLA DI PROVENIENZA FIRMA
       

PER I GENITORI CHE SONO STATI COSTRETTI AD ISCRIVERE I FIGLI ALLA I MEDIA UTILIZZANDO UN MODELLO MODIFICATO (27 +6):

Noi sottoscritti,genitori di bambini iscritti alla classe Prima della scuola media _____________________ di________________ per l'anno scolastico 2004/5,

CONSIDERATO CHE

  • è di dubbia legittimità l’accettazione di iscrizioni sulla base di una disposizione (circolare n°2), che ha anticipato, dal punto di vista amministrativo, i contenuti di un provvedimento (decreto legislativo sul ciclo primario) divenuto legge solo in una fase successiva.
  • l’inesistenza di norme di attuazione, la presenza di una circolare densa di contraddizioni e di indicazioni tra loro contrastanti, l’impossibilità di articolare in modelli didattici compiuti le quote orarie proposte, pongono le istituzioni scolastiche nell’impossibilità di fornire un’offerta formativa certa e consolidata

RICHIEDIAMO

al Collegio Docenti e al Consiglio di Circolo l’impegno a

CONFERMARE E ATTUARE

i modelli scolastici funzionanti per le classi prime nell'anno scolastico 2003/04

NOME GENITORE FIGLIO SCUOLA DI PROVENIENZA FIRMA
       

CONFERMA DEL MODELLO SCOLASTICO PRESCELTO

Al Dirigente del........Circolo/Istituto........…………Scuola.........……………

Al Direttore del C.S.A.della provincia di.........…………………………

I genitori degli alunni della classe ....... scuola...........Circolo/Istituto...........di..............

CONFERMANO CON LA PRESENTE L'ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2OO4/05 AL MODELLO SCOLASTICO CHE I PROPRI FIGLI STANNO FREQUENTANDO E CHE E' STATO SCELTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE ALL'ATTO DELLA ISCRIZIONE IN PRIMA:

SCUOLA ELEMENTARE

TEMPO PIENO (due insegnanti su una classe, 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza)

MODULI (3 insegnanti su due classi o 4 su 3 classi, 30 ore settimanali, compresenze)

SCUOLA MEDIA

TEMPO PROLUNGATO

TEMPO NORMALE

TEMPO SPERIMENTALE

Nel contempo i sottoscritti diffidano dal cambiare il modello prescelto, riservandosi, nel caso, ogni azione a tutela dei propri figli.

Nome Cognome Nome del figlio Firma
       
       
       
       
       
       
       
       

AI GENITORI  

AGLI INSEGNANTI

CHIUDIAMO LA STRADA ALLA RIFORMA

Dopo l'approvazione del decreto legislativo si è aperta una fase estremamente delicata e importante nella quale è fondamentale il ruolo del Collegio Docenti , la posizione chiara e netta degli organi collegiali. Nelle diverse scuole i dirigenti, pressati dall'amministrazione o ansiosi di dimostrare il loro zelo, convocano i Collegi Docenti per spingerli a iniziare l' "adeguamento della scuola alla Riforma", a formulare ipotesi di trasformazione degli orari e dei modelli organizzativi.

Ma nelle scuole di tutta Italia è in continua crescita il grande movimento che è sceso in piazza a Roma il 17 gennaio, ,che ha occupato e occupa le scuole e che chiede ora lo sciopero generale.Un movimento che adesso deve trovare nelle delibere degli organi collegiali un ulteriore strumento di risposta e di lotta per il ritiro del decreto che segna lo sfascio della scuola dell'obbligo.

Delibere di lotta,ma anche di resistenza e di salvaguardia, in un momento nel quale:

- regna la confusione più totale sulla organizzazione della scuola secondo il "modello Moratti",

- mancano i programmi dei "Nuovi corsi di studi";

- mancano le circolari attuative ed il Decreto è già stato impugnato per illegittimità ed incostituzionalità;

- le iscrizioni sono state fatte con la vecchia normativa.

Nessuna elaborazione di nuovi orari e nuove strutture organizzative, quindi, ma una prima delibera che salvaguardi la funzionalità della scuola confermando le strutture esistenti, dia risposta alle richieste dei genitori e si inserisca con forza in un percorso di rigetto tanto eclatante quanto capillare della riforma Moratti.

 

MOZIONI PER IL COLLEGIO DOCENTI E PER IL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

DELIBERA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 2e, 3e, 4e, 5e a.s.2004/05

Il Collegio Docenti del Circolo/Istituto……………………… riunito nella seduta del ………………….. per discutere le modalità applicative della L. 53 per le classi attualmente in corsi e rispettivamente classi seconde, terze, quarte e quinte a.s. 2004/05,

RILEVA:

  • le classi in questione hanno iniziato e sviluppato un percorso pedagogico - didattico connaturato ad una precisa modalità organizzativa
  • genitori al momento dell'iscrizione hanno scelto e ulteriormente confermato per i loro figli un dato modello organizzativo ed il percorso specifico che ne deriva;
  • costituirebbe grave danno al percorso cognitivo e affettivo dei bambini la disgregazione e la destrutturazione di quell'insieme forte all'interno del quale questo percorso è nato e cresciuto,insieme costituito dal team,dal gruppo classe,dalle modalità e dai tempi di organizzazione della didattica
  • Non si ritiene possibile nè in alcun modo funzionale l'applicazione retroattiva di una disposizione di legge
  • Si rilevano contraddizioni tra le indicazioni dell’entrata in vigore del decreto disposta nei diversi articoli del decreto stesso
  • l'organico per l'a.s. 2004/05 consente comunque di mantenere le strutture organizzative

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA QUINDI DI CONFERMARE PER L'A.S.

2004/05 la struttura organizzativa attuale (Tempo pieno, moduli) per le classi seconde, terze, quarte, quinte con i relativi team, orari e strutture organizzative. 


 DELIBERA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI PRIME a.s. 2004-05

Il Collegio Docenti del Circolo/istituto…………………………….. riunito nella seduta……………….. affronta le problematiche relative all’attuazione della Legge 53 di Riforma della Scuola e all’organizzazione delle classi prime per l’anno scolastico2004-05 e rileva quanto segue:

  • Le iscrizioni per l’anni scolastico 2004-05 sono state fatte con la normativa preesistente e sulla base di questa i genitori hanno formulato la loro scelta;
  • La conferma dell’organico per l’a.s. 2004-05 consente alla scuola di organizzarsi nel modo migliore per rispondere alle richieste delle famiglie.
  • L’esperienza maturata in decenni di riflessione, rielaborazione, verifica si sostanzia in un progetto pedagogico sperimentato, basato sulla collegialità, sulla specializzazione delle competenze, sull’organicità del percorso educativo, sul lavoro di gruppo.
  • Solo centrandosi su questo progetto la scuola ha gli strumenti per offrire ai bambini di prima la certezza di un percorso educativo di apprendimento ricco e qualificato.
  • Dalle indicazioni contenute nella L. 53 e nel decreto applicativo emerge al contrario un quadro confuso e farraginoso che destruttura l’offerta formativa elaborata dalle scuole.

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA QUINDI che l’organizzazione scolastica per le classi prime A.S. 2004/05 sarà a Tempo pieno (due insegnanti contitolari su una classe, 40 ore sett, 4 ore compresenza) e a moduli (3 insegnanti contitolari su due classi, 30 ore) con suddivisione delle discipline secondo le competenze. Nelle ore di compresenza dei due modelli scolastici verranno effettuati laboratori a classi aperte, come del resto già previsto dalla legge 517/77.


 MOZIONE (CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO ) PER LE SCUOLE CHE HANNO FATTO ISCRIZIONI CON I NUOVI MODELLI ORARI (27 + 3 ALLE ELEMENTARI E 27 + 6 ALLE MEDIE)

Il Consiglio di circolo/Consiglio d’istituto di ………..nella seduta del…..

PREMESSO CHE

  • "(..)le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non solo ai fini dell’accesso ai percorsi formativi e nell’ambito degli stessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell’inserimento nel mondo del lavoro"
  • "Nell’attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono all’annuale, delicata incombenza delle iscrizioni"

CONSIDERATO CHE

  • è di dubbia legittimità l’accettazione di iscrizioni sulla base di una disposizione (circolare n°2), che ha anticipato, dal punto di vista amministrativo, i contenuti di un provvedimento (decreto legislativo sul ciclo primario) divenuto legge solo in una fase successiva.
  • l’inesistenza di norme di attuazione, la presenza di una circolare densa di contraddizioni e di indicazioni tra loro contrastanti, l’impossibilità di articolare in modelli didattici compiuti le quote orarie proposte, pongono le istituzioni scolastiche nell’impossibilità di fornire un’offerta formativa certa e consolidata
  • in un simile quadro di incertezza, non è corretto scaricare sulle spalle dei dirigenti, degli organi collegiali, delle segreterie scolastiche, l’onere di definire e gestire le iscrizioni dei genitori, anche per le implicazioni sul terreno delle responsabilità giuridiche in relazione alla natura di servizio pubblico essenziale.

ESPRIME

  • netta contrarietà per il modo approssimato e contraddittorio con cui il ministero ha gestito la delicata fase delle iscrizioni

INOLTRE, SOTTOLINEATO CHE

    • nel periodo delle iscrizioni erano in vigore, unici ad essere legittimati per legge, i modelli didattici-organizzativi normati all’interno del Dl297/94 "Testo Unico sulla scuola"
    • il DPR 275/99, "Regolamento sull’autonomia", stabilisce (art. 1) che "il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" e "Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione"
    • i modelli orari indicati nella circolare n°2 e l’articolazione didattica degli stessi, non sono espressi all’interno del Piano dell’offerta Formativa, e quindi viene meno il presupposto della libera scelta delle famiglie

RITIENE

  • che non si possano ritenere vincolanti né ai fini dell’iscrizione delle famiglie né ai fini delle determinazioni d’organico, scelte effettuate in un quadro d’incertezza normativa e in assenza delle dovute informazioni riguardanti l’articolazione dell’offerta formativa propria dei singoli istituti

PERTANTO IMPEGNA L’ISTITUTO

  • ad adottare tutte le misure utili per:
    • tutelare il diritto delle famiglie ad una corretta informazione
    • a garantire il diritto delle famiglie a scegliere modelli didattici-organizzativi descritti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica

Il cdi/cdc delibera di approvare la seguente mozione

con __ voti a favore, __ voti contrari, __ astenuti

Il cdi/ cdc delibera altresì che il presente documento venga trasmesso al ministro dell’Istruzione, al Direttore dell’ufficio scolastico Regionale, al C.S.A., alle OO.SS nonché all’assessore alla scuola del comune, della provincia e della Regione.


PROPOSTA DI MOZIONE PER IL COLLEGIO
DOCENTI
SU ORGANICI, TUTOR

DIREZIONE DIDATTICA /ISTITUTO DI ________________

Mozione del Collegio dei Docenti di ____________________________________

Oggetto: riforma della scuola "Moratti", TUTOR e adeguamenti organici futuri.

Il Collegio dei Docenti del Circolo/Istituto _____________________ di____________ esaminata la proposta di legge Delega di riforma della scuola del Ministro Moratti e il decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri del 23/01/04,

DICHIARA

di rifiutare l’individuazione dei criteri che dovrebbero istituire la figura del docente TUTOR e ribadisce che non debbano essere indicate dal Collegio le misure applicative per far avviare la riforma, per i seguenti motivi:

  1. il Collegio ritiene che le misure di taglio del tempo scuola con conseguente stravolgimento della feconda esperienza del Tempo Pieno/Prolungato debbano essere respinte perché non confacenti con lo sviluppo di una scuola pubblica di qualità;
  2. altresì debbano essere respinti sia l’istituzione dell’insegnante Tutor denominato anche "prevalente", sia l’invito arbitrario di individuare criteri interni al Collegio per l’assegnazione di incarichi di prevalenza e tutoraggio;
  3. a maggior ragione si ritiene che vadano respinti tentativi di istituire tali ruoli da parte dei Dirigenti scolastici, poiché non essendo ancora stabilito dal Ministero quali saranno i criteri di scelta adottati, ciò si configurerebbe come una presa di posizione illegittima, prematura e arbitraria.
  4. a conferma della tesi che l’insegnante prevalente non rappresenta un’innovazione bensì un regresso, sia considerata, tra tutte, l’argomentazione espressa dal Collegio: che dopo anni di sperimentazione ed esperienza di Tempo Pieno/Prolungato, di collegialità, di con titolarità, di cooperazione educativa, pare assolutamente grave tornare al docente "tuttologo".
  5. Nella scuola dell’infanzia tutta la didattica e la progettazione si è sempre basata sulla più ampia progettazione comune tra i docenti e si sempre valorizzata anche la collaborazione con il personale non-docente
  6. Nella scuola elementare gli insegnanti, in questi decenni, hanno frequentato centinaia di corsi di aggiornamento per perseguire una migliore professionalità e tutti hanno approfondito gli aspetti metodologici di discipline precise, non tener conto di questo grande sforzo condotto dai docenti, ma anche dall’amministrazione, significa gettare nel caos migliaia di docenti che intendono svolgere con serietà il loro compito professionale.
  7. Nella scuola media il Tutor non ha lo stesso ruolo del docente coordinatore: non si tratta di un’opera di coordinamento che ha base nel consiglio di classe, nella collegialità e nella interdisciplinarietà degli insegnamenti, ma tale insegnante diverrebbe impropriamente detentore dei rapporti con i genitori e avrebbe il potere di indirizzare i ragazzi, in palese contraddizione con l’organizzazione disciplinare dell’orario scolastico.
  8. Si ribadisce che tali criteri non devono essere trovati dai Collegi Docenti, perché tale prassi sarebbe contro lo spirito della Comunità Educante proprio della scuola pubblica, e innescherebbe pericolose derive di frammentazione, gerarchizzazione del corpo docente. Infine, si ribadisce che tale scelta, non condivisa dai docenti, essendo stata voluta dall’attuale Ministra è a suo totale carico, se Ella la vuole attuare ne deve assumere la responsabilità politica con tutte le conseguenze che ne deriveranno.
  9. l’istituzione di docenti tutor viola la Costituzione (artt 33, 97) e la normativa vigente sul ruolo docente e sulla funzione dei docenti (artt.24,25 CCNL e art 395 Dl.vo 297/94).

In ultima istanza il Collegio respinge le modifiche dell’organizzazione degli organici, respinge ogni tentativo di trovare criteri e/o accomodamenti interni che, in ogni caso, pregiudicherebbero la qualità del servizio scolastico pubblico e la dignità dei lavoratori della scuola, ribadisce che dovrà essere il Ministro ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e, ogniqualvolta queste fossero in contrasto con i principi Costituzionali, il Collegio si riserverà ulteriori iniziative sia giuridiche che di lotta.

Il Collegio invita ogni singolo docente a respingere con apposita motivata dichiarazione (in allegato) ogni incarico di Tutor/prevalente in qualsiasi forma venga presentata.

Il Collegio dei Docenti di ___________________________


RACCOLTA FIRME DI NON ACCETTAZIONE DELLA FUNZIONE
DI TUTOR E DI DOCENTE-GREGARIO DA PARTE DEI DOCENTI

Al Ministro della Università, Istruzione e Ricerca Letizia Moratti

Al Dirigente scolastico………………………………….

I/Le sottoscritti /e docenti in servizio presso questa scuola ritengono che:

  1. La figura di docente Tutor ("responsabile delle attività educative e didattiche" così come disegnato e normato dai commi 5-6-7 dell'articolo 7 e il comma 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo) sia in palese contraddizione con l'articolo 33 della Costituzione, in particolare per le modalità di assegnazione della funzione da parte del Dirigente Scolastico definita nel comma 7, che risultano gravemente lesive del dettato costituzionale che sancisce la libertà di insegnamento ed ai criteri di "buon andamento imparzialità" dell'amministrazione stabiliti dall'articolo 97;
  2. La figura del docente tutor è in palese contraddizione sia con l'articolo 395 del Decreto Legislativo 297/94 che definisce la funzione docente sia con la definizione che ne viene data dal CCNL vigente.
  3. La figura del docente tutor e quella del docente "gregario" realizzano una gerachizzazione tra gli insegnanti del tutto estranea alla filosofia della collegialità, contitolarità, corresponsabilità e di cooperazione educativa a cui si ispira la legislazione vigente che sostiene il sistema scolastico nel nostro paese.
  4. La figura del docente tutor lede la professionalità degli altri docenti i quanto attribuisce solo a questa figura prerogative e competenze che fanno parte della funzione docente

    Pertanto i/le sottoscritti/e dichiarano che non accetteranno  l'assegnazione (attribuzione) della funzione di docente Tutor prevista dal Decreto Legislativo.

    Dichiarano altresì che non accetteranno l'assegnazione della funzione di docente "gregario" (per le ore non coperte dal tutor: ore residue, laboratori, mensa, opzionali, ecc) prevista dal Decreto legislativo in quanto lesiva della propria professionalità.

    Nome Cognome Firma
         
         
         
         
         
         
         
         

    Data


    Una ragione in più per rifiutare il tutor

F) Tutor: Inattuabilità del Decreto per le contraddizioni interne al testo stessa.

Come è noto il la istituzione del Tutor costituisce un elemento fondante della "controriforma" sia dal punto di vista pedagogico che dal punto di vista organizzativo. Basta pensare al fatto che esso influenza fortemente non solo la gestione dell'organico ma la stessa sua formazione ed assegnazione alle scuole.

L'articolo 19 del D. Lvo (norme finali e abrogazioni) prevede al comma 4 la abrogazione dall'anno successivo all'entrata in vigore degli articoli 130 e 162 del T.U. (D.Lvo 297/94) fondativi del Tempo Pieno rispettivamente nella scuola elementare e scuola media.

Il comma 3 dello stesso articolo recita ; "le seguenti disposizioni del T.U. continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionati secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi"; segue l'elenco degli articoli del TU che saranno abrogati con questo procedimento.

Tutti gli articoli elencati si riferiscono al funzionamento delle scuole elementari e medie ed in particolare alle procedure di valutazione ed esami. Per cui, solo per fare un esempio, le classi prime elementari dell'anno scolastico 2003/04 dovrebbero comunque svolgere l'esame di licenza elementare alla fine della quinta classe.

Ma tra gli articoli citati due hanno particolare rilievo: il 128 e il 177. L'articolo 128 relativo alla scuola elementare recita ai commi 3 e 4:

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

Il testo è chiaro ed esplicito, esso esclude l'attuazione del Tutor per tutto il restante periodo di vigenza di tale normativa.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 177 relativo alla scuola medie che recita:

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.

4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.

5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scorrazzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Anche in questo caso, e forse più, è evidente come nel periodo di vigenza di questa norma sia assolutamente impossibile l'introduzione della figura del Tutor così come definita dal testo del Decreto.

La conclusione, certo non risolutiva per la lotta contro la controriforma, è che non si può attuare la riforma nei prossimi anni finché vigono tali norme e può essere una ragione addotta sia dalle delibere dei Collegi dei Docenti che dai Consigli di Circolo o d'Istituto, che nelle motivazioni delle dichiarazioni di rifiuto alla funzione di Tutor. In ogni caso servirebbe a prendere tempo, almeno un anno, prima che la devastazione cominci.


Proposta (dal gruppo di lavoro di Bologna) di Mozione per il Collegio docenti sul tutor e le articolazioni orarie

Il Collegio dei Docenti del Circolo/Istituto _____________________ di____________

in riferimento al primo decreto legislativo applicativo della Legge 53/2003

CONSIDERATO CHE

1. L’istituzione del docente tutor, al quale il decreto affida il primato nelle "funzioni di orientamento, di la cura delle relazioni con le famiglie e del percorso formativo compiuto dall’allievo" è in contrasto con la normativa vigente sulla funzione dei docenti che affida tali compiti in egual misura a tutti i docenti senza alcuna distinzione. (Il D.L.vo 297/94, al comma due dell'art.395 recita: "I docenti(…) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi" e al comma 3 dell’art. 144 afferma che: "Dagli elementi rilevati e registrati(…) viene desunta (…) dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’art 126 (cioè attività integrative e di sostegno, individualizzate e per gruppi). Il tutor, come delineato dal primo decreto legislativo diverrebbe dunque impropriamente detentore primo se non unico dei rapporti con i genitori e di una serie di attività che, anche ai sensi dell’art.27 del CCNL, rientrano fra gli "adempimenti individuali dovuti" paritariamente da ciascun docente (comma 2: "Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: (…) ai rapporti individuali con le famiglie (…); comma 3 (…) la compilazione degli atti relativi alla valutazione").

2. L’istituzione del docente tutor al quale il decreto affida "nei primi tre anni della scuola primaria un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" viola la normativa contrattuale vigente sul profilo professionale docente. (L'art.25 del CCNL recita: "Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica (…)"). Anche l'art.128 del D.L.vo 297/94, al comma 6 richiama ad una "pluralità degli interventi articolata per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative". Nella scuola elementare gli insegnanti, in questi decenni, hanno approfondito gli aspetti metodologici di precise discipline, frequentando centinaia di corsi di aggiornamento (anche ministeriali ed obbligatori) per perseguire una migliore professionalità e specializzazione che non sono disposti a veder sminuita e negata per decreto, intendendo continuare a svolgere con serietà, competenza e dignità il loro compito educativo e professionale. Rifiutano di essere relegati, come potrebbe accadere, al prevalente o addirittura unico insegnamento in "attività facoltative" o di "assistenza mensa.

3. L'istituzione del tutor finirebbe per minare la collegialità (CCNL, art 27, comma 1: "L’attività funzionale all’insegnamento(…) comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento e formazione(…)") e rischierebbe di innescare pericolose conseguenze di frammentazione, gerarchizzazione e deresponsabilizzazione del corpo docente.

 4. Il Dpr 275/99, "Regolamento sull’autonomia", stabilisce (art. 1) che "Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia(…)".

Le nuove articolazioni orarie, didattiche ed organizzative che si verrebbero a determinare con l’istituzione del tutor e le modalità previste dal primo decreto stravolgerebbero il Piano dell’offerta formativa attualmente in vigore, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e, come prescritto dallo sopracitato articolo "reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione" avvenuta - sia per gli alunni già iscritti negli anni passati, sia per i nuovi iscritti - prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto. Le iscrizioni (e le conferme) sono state fatte in base all’ordinamento vigente e sulla base dell’offerta formativa in corso. Se si modificasse "in corsa"- e così sostanzialmente- tale Pof , sulla garanzia del quale i genitori hanno operato le loro scelte, verrebbe meno il presupposto della libera scelta delle famiglie ed il "patto" al quale l’Istituto si è "vincolato" nei loro confronti.

5. Il Decreto legislativo invade compiti che spettano al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, Art. 7 , comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 . 2. La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi).

5. Il Decreto legislativo invade compiti che spettano alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali, mobilità, retribuzione, carriere) e d’Istituto che ha competenze esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art.6 del CCNL).

Tutto ciò considerato, il Collegio dei docenti, AVVALENDOSI:

- dei diritti sanciti dal nuovo Titolo V della Costituzione che ha reso l’autonomia scolastica una risorsa costituzionale

- delle prerogative già precedentemente richiamate sancite dall’art. 7 del D.L.vo 297/94 ("potere deliberante del collegio docenti in materia di funzionamento didattico... adeguamento dell'azione educativa alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare")

- dei diritti sanciti dal Dpr 275/99 (Regolamento sull’autonomia") che attribuisce alle Istituzioni scolastiche "autonomia didattica" (ad esempio definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ecc.) e "autonomia organizzativa" (cioè: impiego dei docenti, modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa" della scuola, ecc.), ed in particolare richiamandosi ai principi dell’art.8 che consentono "l’adeguamento dell’organizzazione didattica alle effettive esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati ed impartiti dall’esterno"

 DELIBERA

Di mantenere l’attuale modalità organizzativa e didattica (coerente con il Piano dell’Offerta Formativa in vigore), fondata sulla contitolarità e sulla conduzione paritaria delle classi, sulla migliore utilizzazione delle competenze ed esperienze professionali, sull’uso dei laboratori interni ed esterni alla scuola, sui progetti educativi attivati, in modo che tutte le ore, dalle attuali 27/30 alle 40, abbiano pari e qualificata valenza educativa e didattica.

 CONSEGUENTEMENTE

 - Ribadisce che la figura del tutor, tramite la quale si trasferiscono competenze oggi condivise in capo ad un unico insegnante, non può essere introdotta per Decreto, perché è questione di organizzazione didattica che attiene alla competenza dei Collegi ed è questione di organizzazione del lavoro che attiene alla competenza della contrattazione sindacale.

- Rifiuta di individuare criteri che dovrebbero istituire la figura del docente tutor che rompe una consolidata e proficua dimensione collegiale e/o accomodamenti interni che pregiudichino la qualità e le caratteristiche del servizio scolastico esplicitato nel Pof e la dignità e la specificità della propria funzione docente.

- Respinge qualsiasi ipotesi di modifica dell’organizzazione degli organici prima ancora che essi vengano assegnati.


    Proponiamo un modello di diffida per le RSU nei confronti dei dirigenti scolastici. Il modello è rivolto a quelle istituzioni scolastiche in cui in questi giorni si sono votate mozioni per mantenere il modello organizzativo di quest'anno scolastico e mozioni che non accettano di stabilire i criteri per la definizione dei TUTOR. La diffida ribadisce il diritto a non nominare tutor e a mantenere per il prossimo anno gli attuali assetti organizzativi.


    Al Dirigente Scolastico

    del ________________

    sede

     

    e p.c. Al Presidente

    del Consiglio di Circolo/Istituto___________________

    sede

      

    Oggetto: diffida.

    La scrivente R.S.U. del Circolo/Scuola ______________________________________

    VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola del 24/07/2003;

    VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto del siglato in data _____________________;

    VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del _______________________________;

    VISTA la delibera del Consiglio di Circolo/Istituto del _________________________;

    VISTE le dichiarazioni di rifiuto della funzione tutoriale espresse dai docenti;

    DIFFIDA

    il Dirigente Scolastico del Circolo/Istituto ____________________________________

    ad apportare modifiche all’organizzazione didattica deliberata per l’anno scolastico 2003/04 e confermata per il 2004/05 al momento dell’iscrizione a scuola da parte dei responsabili dell’obbligo scolastico, nonché al quadro orario dei docenti funzionale all’individuazione dell’Insegnante Tutor.

    Data

    La R.S.U.

    ________________


Per la scuola Media: indisponibilità a svolgere la funzione di Tutor

L’introduzione della figura del tutor (artt 7 e 10 D.Lvo n.59/04; punti 2.4 e 3.4 Cm. n.29 del 5 marzo ‘04) costi-tuisce, sia dal punto di vista didattico che organizzativo, uno dei cardini più importanti su cui poggia il nuovo modello di scuola proposto dalla Riforma.

Al docente-tutor vengono affidati gli alunni di cui deve predisporre, con la collaborazione delle famiglie, il percorso di studi personalizzato.

Al tutor viene affidata "la cura del rap-porto con le famiglie" e 1’ "orientamento nella scelta delle attività opzionali".

Al tutor spetterà anche la cura della documentazione del percorso formativo, cioè la raccolta delle valutazioni e delle prove "significative" che ogni docente, compresi i titolari dei progetti opzionali, dovrà consegnare per la compilazione del portfolio.

Il tu-tor dovrà infine coordinare le attività didattiche ed educative.

Si tratta quindi di una figura chiave dal punto di vista organizzativo, che dovrà permettere di gestire la fram-mentazione del tempo-scuola e l’aumento delle discipline di studio introdotte dalla riforma assumendo il ruolo che fino ad ora competeva al Consiglio di classe. La Classe e il Consiglio di classe non saranno più il fondamento didattico organizzativo della scuola. La divisione del curriculum obbligatorio da quello opzionale e l’introduzione dei piani di studio personalizzati sovvertono di fatto il modello collegiale e pluralistico esistente a vantaggio di un modello individualistico.

Scompare insomma quello sfondo sociale, quella collettività, rispetto alla quale venivano pensati e discussi i percorsi didattico-educativi specifici di ciascun alunno. Il tutor non sarà dunque un insegnante come gli altri e non avrà lo stesso ruolo dell’attuale coordinatore che opera in funzione del Consiglio di classe e della collegialità e quindi su un terreno di parità con i colleghi. Il tutor risponde piuttosto all’esigenza di limitare le competenze del Consiglio di classe e, in definitiva, di sostituirlo in quanto inadeguato al nuovo modello di scuola "personalizzata". L’istituzione del tutor è attualmente in contraddizione con lo stato giuridico degli insegnanti che, sia sul fronte legislativo (DLvo 297/94 art.395) che su quello contrattuale (CCNL 2002-2005 artt 24- 25), indica la funzione docente come unica. Gli insegnanti hanno tutti pari compiti e pari responsabilità, ad esempio nella cura del rap-porto con i genitori degli alunni. Il tutor insomma espropria il resto dei docenti di un diritto/dovere fondante della funzione docente riducendoli al rango di collaboratori

L’istituzione del tutor minaccia dunque di distruggere la collegialità e di introdurre isolamento, gerarchie, fram-mentazione e deresponsabilizzazione tra gli insegnanti.

Per questo è importante lanciare un segnale di dissenso radicale:

DICHIARIAMO LA NOSTRA INDISPONIBILITA’ AD ACCETTARE LA FUNZIONE DI DOCENTE-TUTOR

Nome e cognome                               Firma                  

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A cura del gruppo di lavoro sulla scuola media dei Cobas – Comitati di Base della Scuola - Bologna


IL RIFIUTO DI ADOTTARE I NUOVI TESTI RIFORMATI

Il rifiuto di adottare i nuovi testi è fondamentale anche perché è strettamente legato al rifiuto delle indicazioni nazionali allegate al decreto, che, ricordiamolo, valgono come indicazioni e non sono programmi, quindi possono essere ignorate.

L’adozione alternativa o l’adozione delle edizioni antecedenti alla riforma sono non solo giuste ma possibili, come risulta anche da una prima istruttoria che abbiamo fatto a Bologna con alcune case editrici. Non facciamoci ingannare da chiacchiere di corridoio con qualche propagandista. Gli editori certamente hanno predisposto i nuovi testi ma dovranno ristampare, se ci sarà richiesta, le edizioni dell’anno precedente, anche perché sanno che altrimenti ci si rivolge alla concorrenza….

Solo l’adozione dei "vecchi" testi per la terza elementare (quelle ufficiali prevedono questo anno un volume unico), può presentare un problema relativo al valore delle cedole librarie. Se questi problemi fossero confermati è il caso di passare direttamente all’adozione alternativa, scelta per altro già fatta in questi anni da diverse colleghe e colleghi.

 Proposta di delibera sulla non adozione
di nuovi libri di testo:


Considerato:
- che le Indicazioni nazionali non hanno ad oggi, alcun fondamento normativo, non essendo stato emanato il regolamento previsto dall'art:8 del DPR 275/99 in materia di curricoli (pronuncia del CNPI del 17/12/2003)
- che non è possibile scegliere dei testi che sono propri di un curricolo verticale, quando ancora non esiste la verticalizzazione dei curricoli
- che l'adozione del libro di testo rappresenta espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che si realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa,
- che l'adempimento per l'adozione rientra tra i compiti attribuiti al collegio docenti, sentiti i consigli d'interclasse
- che il diritto alla continuità didattica si esplica anche nella possibilità di completare percorsi già iniziati con materiali didattici coerenti al progetto

si DELIBERA, in base al DM 547/99 comma 7 e DPR 275/99 art 4 comma 5,

di mantenere le edizioni dei libri di testo già in uso e di NON PROCEDERE alla scelta di nuovi libri di testo, riservandosi la possibilità di optare eventualmente per una scelta alternativa.


    Riferimenti normativi

    Costituzione

    Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Art. 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

     

    Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05

    Art. 24 - Funzione docente .

    1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

    2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

  1. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.

Art. 25 - Profilo professionale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Decreto Legislativo 297/94

Art. 395 - Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.