Materiali per le elezioni dei Consigli di Circolo e Istituto

Formiamo liste PER L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE MORATTI - IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA

Modulo accetazione candidatura genitori Modulo Dichiarazione Presentatore di lista Modulo Lista genitori Ord. Ministeriale 1991 Circolare 2004 Scadenziario 2004

 

CIRCOLARE 2004
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2004/2005.

Dovendosi procedere, anche per il corrente anno scolastico, alle elezioni dei vari organi collegiali a livello di istituzione scolastica, si ricorda che, relativamente all'oggetto, in data 21.9.2004 è stata emanata dal MIUR la Circolare n. 70, pubblicata sui siti intranet e internet del Ministero e di questa Direzione Generale.

Per quanto concerne la data di svolgimento delle votazioni per l'elezione dei membri nel consiglio di circolo/istituto, si dispone che esse abbiano luogo nei giorni di domenica 28 novembre 2004 (dalle ore 8 alle ore 12) e lunedì 29 novembre 2004 (dalle ore 8 alle ore 13.30), secondo le consuete procedure stabilite dall'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

Destinatari

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
del Lazio
LORO SEDI

e, p.c.
Ai Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi
del Lazio
LORO SEDI


SCADENZARIO ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO 2004

1. DATA ELEZIONI: domenica 28 e lunedì 29 novembre
2. COMMISSIONE ELETTORALE: ( 5 membri: 2 docenti, 2 genitori, 1 non docente ATA) designati dal Consigli di Circolo o d’Istituto, nel caso il Consiglio, regolarmente interpellato e invitato, non proceda alla designazione la nomina avverrà da parte del Dirigente scolastico (DS). Il presidente viene eletto a maggioranza dei componenti. Il segretario è nominato dal presidente. La commissione deve essere nominata 45 giorni prima delle elezioni cioè entro il 15 ottobre 2004.
3. ELENCO DEGLI ELETTORI: Il DS è tenuto a comunicare alla commissione elettorale, 35 giorni prima delle elezioni (entro il 25 ottobre) gli elenchi aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico. La commissione deve pubblicare gli elenchi definitivi 25 giorni prima delle elezione (3 novembre).
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: Le liste devono essere presentate alla segreteria tra il 20° e il 15° giorno prima delle elezioni ( quindi dall’8 al 13 novembre). Il 13 novembre le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola.
5. PRESENTATORI DI LISTA:
Ciascuna lista può essere presentata:
-da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
-da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
-da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100
6. FORMAZIONE DELLE LISTE:
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
7) CAMPAGNA ELETTORALE
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni ( Quindi dal 10 al 26 novembre 2004 ) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
6. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 215 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. Reperibile integralmente nei siti WWW.cordinamentoscuoleroma.net e www.cespbo.it