DIRITTO/DOVERE
Antonia Sani

Partiamo dalla legge n.53 /2003 (Legge Moratti ) per compiere un giro a ritroso. Può sembrare paradossale, ma oggi, per essere progressisti, bisogna il più delle volte scegliere di essere conservatori. La definizione reazionario = conservatore,valida per secoli, è stata messa fortemente in crisi dalla maggioranza che attualmente ci governa.
Recita, la citata legge, all’art.2 “Sistema educativo di istruzione e di formazione”, c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età …
La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’art.34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’art.1...
Nonostante l’imbellettamento (maldestro) del legislatore, emergono a prima vista grossolane contraddizioni. Si afferma che a tutti è “ assicurato” (attenzione, non “garantito”!) il “diritto” all’istruzione e alla formazione, come se istruzione e formazione fossero equivalenti, mentre l’impianto della contestata legge 53/03 è imperniato sul concetto opposto: istruzione è quella che viene acquisita nel sistema scolastico nazionale, formazione è quella che si consegue anche con percorsi abbreviati nell’ ambito delle competenze regionali. In sostanza, con questa legge viene assicurato a tutti il …diritto alla discriminazione.
Come può , poi, la mancata fruizione di un diritto costituire un dovere legislativamente sanzionato? Una cosa è un “obbligo”, che trascende la scelta individuale in quanto relativo alla crescita umana, civile e sociale della collettività, altra cosa è un “ diritto” circoscritto alla libera scelta del singolo, nel qual caso non può esservi alcuna sanzione...
Ma l’aspetto più scandaloso di questo Art.2 sta nel richiamo alquanto ipocrita all’art.34 della Costituzione (che viene posto sullo stesso piano di una legge ordinaria quale la n.144 /1999, che ha- oltretutto- ben altre finalità). L’art. 34 – è utile ricordarlo- recita testualmente “La scuola è aperta a tutti- L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni , è obbligatoria e gratuita…” Come si può sostenere che viene “ampliato” l’obbligo nel momento in cui si afferma la sua “ridifinizione”, che ne rappresenta di fatto la cancellazione? L’art.34/Cost. parla di scuola aperta a tutti e di obbligatorietà e gratutità per almeno 8 anni.
Crediamo risulti a tutti evidente che se si fosse inteso veramente seguire l’art.34 della Costituzione ampliando l’obbligo secondo le indicazioni progettuali in esso espresse (“almeno” 8 anni) si sarebbe dovuto proporre l’innalzamento dell’ obbligo per tutti nel sistema scolastico.
In realtà la “riforma” Moratti non fa che sancire la separazione netta dei percorsi di “istruzione e formazione” a partire dalla conclusione della Scuola primaria; e non è un caso che il “diritto”a una scelta così importante sia affidato a ragazzi e ragazze poco più che dodicenni (sì, poiché l’iscrizione alla Scuola Superiore viene richiesta addirittura entro il mese di gennaio, senza lasciare neppure il tempo di concludere la frequenza del terzo anno, frequenza che potrebbe essere determinante ai fini di una scelta comunque estremamente precoce). Per ragazzi e ragazze di quell’età spesso a decidere sono le famiglie, ossìa i condizionamenti socio-culturali… Tanto meglio !
Per ottenere questo risultato era indispensabile passare per l’abrogazione dell’obbligo elevato a 15 anni dalla legge n.9/99. Così fu fatto.
La legge 9/99 emanata dal precedente governo di centrosinistra aveva avuto il merito di avviare tutti –obbligatoriamente- al primo anno della Scuola Superiore. Nella sua formulazione essa rispondeva in pieno all’art.34 della Costituzione e proseguiva il cammino intrapreso con la riforma della Scuola Media Unica e Obbligatoria (1962).
Purtroppo la legge berlingueriana non dimostrò nei fatti il coraggio iniziale. Già nel mese di maggio di quello stesso anno, il citato art.68 della legge 144 prevedendo una sorta di arricchimento culturale nei percorsi della formazione professionale e dell’apprendistato, e alcune disposizioni emanate nel corso dell’estate tendenti a riconoscere modalità alternative alla sola frequenza nel sistema scolastico nazionale per il biennio della Scuola Superiore, vanificavano in parte la forza innovativa della legge 9. Basti ricordare che la Riforma Berlinguer-De Mauro (legge 30/2000), abrogata dal nuovo governo Berlusconi prima della sua entrata in vigore, proponeva anch’essa un doppio canale, sia pure triennale dopo un biennio comune...
Accade spesso di udire questa maggioranza arrogarsi il merito di aver modernizzato l’approccio dei cittadini alla scuola grazie all’eliminazione del termine “ottocentesco” di “obbligo” e alla sua sostituzione col concetto di “diritto/dovere” più legato alla “responsabilità individuale”. Siamo lontani anni luce dall’obiettivo di una scuola di tutti, per tutti che ha animato anni di lotte per attuare il progetto di società adombrato nella nostra Carta Costituzionale.
L’ “Obbligo scolastico”, ben lontano dall’essere un residuo dell’Ottocento, è il principio che ha guidato statisti illuminati del XX secolo nel dar vita a un sistema scolastico pubblico. Dalla legge Casati nella Lombardia della metà ottocento che prevedeva l’obbligo scolastico fino a 8 anni per combattere l’analfabetismo dilagante, alla legge Coppino del 1879 che con l’avvento della sinistra al governo proponeva l’istruzione elementare obbligatoria e gratuita su tutto il territorio nazionale per sottrarla al monopolio esclusivo delle scuole private elitarie, alla già citata riforma della scuola media unica del 1962, al tentativo messo in atto con la legge 9/99, un filo rosso tiene insieme questi faticosi traguardi. Il filo è l’obbligo scolastico, obbligo che significa obbligo di tutti e tutte di accedere al sistema scolastico nazionale e-insieme- impegno inderogabile da parte dello Stato a garantire a tutti e a tutte l’assolvimento di tale obbligo nel sistema scolastico nazionale per un arco di tempo che in prospettiva deve essere il traguardo dei 18 anni .
La “ridefinizione” di tale obbligo significa la sepoltura ufficiale della scuola della Costituzione.

Vedi anche: apprendistato, formazione professionale